L’articolo esamina gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Decreto Legislativo 231/2007, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19. Viene sottolineata l’importanza dell’identificazione del cliente e del Titolare Effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo, e il controllo costante durante il rapporto stesso.
L’identificazione del cliente avviene tramite documenti ufficiali, mentre per il Titolare Effettivo non è richiesta la sua presenza fisica. Le procedure includono il confronto dei dati con fonti sicure e l’analisi di eventuali discrepanze. Sono stabilite misure specifiche per strutture complesse, come trust e società.
Inoltre, il controllo costante verifica la coerenza delle operazioni con il profilo di rischio del cliente. In caso di impossibilità oggettiva di eseguire l’adeguata verifica, è prevista l’astensione dall’instaurare rapporti o l’inoltro di segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Infine, il testo approfondisce le ipotesi di astensione automatica, applicabili per clienti con profili di rischio elevato, come fiduciari o società anonime con sede in Paesi ad alto rischio.
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