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Implicazioni AML della proposta di legge sull’obbligo di contrarre nei rapporti di conto corrente

La recente audizione di Ida Mercanti, Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, davanti alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha messo in luce significative implicazioni in materia di antiriciclaggio (AML) relative alla proposta di legge C. 1091 (Romano) e C. 1240 (Bagnai).La proposta di legge e i suoi obiettivi.

La proposta in esame mira a introdurre un nuovo articolo 1857-bis del codice civile e a modificare l’articolo 33 del codice del consumo, stabilendo un obbligo per le banche di aprire un conto corrente a chiunque ne faccia richiesta e limitando le possibilità di recesso unilaterale da parte degli istituti di credito. L’iniziativa è motivata da obiettivi di inclusione finanziaria, per garantire a tutti i soggetti l’accesso ai servizi bancari essenziali.Criticità antiriciclaggio.

Sebbene la proposta faccia salve le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, Mercanti ha evidenziato alcune incongruenze significative con il quadro normativo AML vigente:

1. Contrasto con il divieto di tipping-off.

Un elemento particolarmente problematico della proposta è l’obbligo per le banche di comunicare per iscritto le motivazioni di un eventuale diniego all’apertura del conto corrente quando queste siano legate a considerazioni antiriciclaggio. Questa previsione si pone in diretto contrasto con l’articolo 39 della IV Direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849), recepito nell’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007, che stabilisce un divieto assoluto di divulgazione di informazioni collegate a un’eventuale segnalazione di operazione sospetta (il cosiddetto “divieto di tipping-off”).

Come sottolineato nell’audizione, la violazione di tale divieto è perseguibile penalmente secondo l’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 231/2007. L’obbligo di motivazione del diniego potrebbe quindi compromettere le analisi su operazioni potenzialmente anomale e l’emersione di possibili fatti illeciti.

2. Limitazioni all’autonomia degli intermediari nella gestione del rischio.

L’obbligo generalizzato di apertura del conto e le limitazioni al recesso potrebbero impedire agli intermediari di esercitare pienamente la propria autonomia nella valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio, aspetto fondamentale dell’approccio basato sul rischio che caratterizza la normativa antiriciclaggio.

Evoluzione normativa sul de-risking

L’audizione ha posto in evidenza come la questione dell’esclusione di categorie di clienti percepite come ad alto rischio (de-risking) sia già oggetto di attenzione normativa:Nell’ottobre 2023 è stata introdotta una modifica all’articolo 16 del D.Lgs. 231/2007, con l’aggiunta del comma 2-bis, che vieta ai soggetti obbligati di escludere preventivamente e in modo generalizzato determinate categorie di clienti esclusivamente sulla base della loro potenziale esposizione al rischio di riciclaggio.

Nello stesso periodo, la Banca d’Italia ha recepito le Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2023/04) che impongono agli intermediari un processo di valutazione più rigoroso prima di rifiutare un rapporto con clienti ad alto rischio, richiedendo di documentare adeguatamente tali decisioni.Proposte alternative e bilanciamento di interessi.

Mercanti ha suggerito un approccio più equilibrato che potrebbe conciliare l’inclusione finanziaria con le esigenze di prevenzione del riciclaggio:

Definire con maggiore precisione i soggetti beneficiari, limitando l’intervento agli imprenditori e ad altri soggetti non consumatori, per i quali non esiste ancora un diritto al conto (a differenza dei consumatori, già tutelati dalla normativa sul “conto di pagamento con caratteristiche di base”).

Prevedere l’accesso a una gamma limitata di servizi, escludendo quelli che implicano un finanziamento, come carte di credito e fidi.Delimitare il novero degli intermediari obbligati, bilanciando l’ampiezza dell’offerta con la capacità di monitoraggio e gestione dei rischi.

Mantenere il diritto di recesso degli intermediari in presenza di determinati presupposti, in linea con gli obblighi antiriciclaggio.

Conclusioni

L’audizione della Banca d’Italia evidenzia come, pur condividendo l’obiettivo di inclusione finanziaria, la proposta di legge necessiti di significativi aggiustamenti per garantire la coerenza con il quadro normativo antiriciclaggio. In particolare, l’obbligo di comunicare le motivazioni del diniego basate su considerazioni AML rappresenta un problema sostanziale che potrebbe compromettere l’efficacia dell’intero sistema di prevenzione.Le indicazioni della Banca d’Italia suggeriscono la possibilità di un percorso alternativo, più bilanciato, che potrebbe essere ispirato anche dalle esperienze di altri Paesi europei, come Francia e Belgio, dove sono stati introdotti diritti al conto più circoscritti e proceduralmente definiti.La sfida resta quella di contemperare l’inclusione finanziaria con la prevenzione del riciclaggio, la sana e prudente gestione delle banche e la libertà d’iniziativa economica, obiettivi tutti meritevoli di tutela nell’ordinamento

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