Super AML

Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

Una collaborazione attiva di qualità

Nel quadro in continua evoluzione della normativa antiriciclaggio, la UIF ha avviato già da tempo un percorso volto a migliorare la qualità della collaborazione attiva.

L’obiettivo della UIF è quello di ricevere segnalazioni di qualità, in grado di offrire spunti investigativi concreti e di contribuire efficacemente alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, favorendo una cultura della valutazione consapevole all’interno dei soggetti obbligati.

Per questo, è sempre più fondamentale chiarire nelle SOS come si arriva a rilevare un sospetto.

Le fasi della collaborazione attiva

La prima fondamentale fase è l’individuazione delle anomalie, che può avvenire anche con l’ausilio di strumenti tecnologici come l’intelligenza artificiale, banche dati, indicatori e schemi operativi. Tuttavia, individuare un’anomalia non equivale automaticamente a un sospetto.

Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Resta, dunque, essenziale la fase valutativa, cruciale per capire se l’anomalia, che è stata individuata sulla base del patrimonio informativo, di cui il soggetto segnalante dispone, è tale da integrare un sospetto robusto e concreto, ovvero è altrimenti giustificabile: è assolutamente indispensabile e necessario tenere traccia delle valutazioni compiute, del percorso logico fatto per ritenere sussistente un sospetto, ma soprattutto per addivenire alla decisione che l’anomalia non si sostanzia in un sospetto da segnalare. Tale processo valutativo – al pari di quanto avviene nelle valutazioni del transaction monitoring – deve consentire di ricostruire a posteriori – anche in caso di controlli ex post da parte delle autorità – gli elementi valutati e la documentazione acquisita a fondamento delle valutazioni.

Il contenuto delle segnalazioni: chiarezza, pertinenza, aggiornamento

Una volta rilevato il sospetto, la segnalazione deve essere costruita con attenzione: il sospetto deve essere fondato su circostanze oggettive e soggettive. Inoltre, i dati e i documenti allegati devono essere chiari, pertinenti, aggiornati e completi. Il concetto di pertinenza è centrale: non si tratta di fornire tutte le informazioni disponibili, ma solo quelle utili a spiegare il sospetto.

Le circostanze oggettive e soggettive dell’operazione da segnalare vanno descritte nella SOS unitamente alle valutazioni effettuate. Vanno altresì esplicitati nella parte strutturata tutti i soggetti indicati nella segnalazione, una descrizione chiara e completa dell’operatività sospetta, i motivi del sospetto ed eventuali documenti a supporto della segnalazione.

Allo stesso modo, alcuni elementi, pur indicativi, non sono da soli sufficienti a fondare una SOS: ad esempio, la mera presenza di forme di rischio elevato, notizie negative sul cliente, o anomalie rilevate da altri soggetti che non si manifestano presso il segnalante. È necessaria sempre una valutazione approfondita di tali elementi di rischio, che ipso facto non comportano una segnalazione di operazione sospetta.

Come giù detto dalla UIF nel Provvedimento sugli Indicatori di anomalia, la UIF evidenzia elementi per sé non sufficienti per l’inoltro della SOS tra cui è fondamentale ricordare la mera ricezione di una richiesta di informazioni o di una notizia di attività in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria o di accertamenti fiscali o tributari. Proprio in relazione a tale aspetto, nell’indicatore 5 il soggetto coinvolto in procedimenti penali, destinatario di connesse misure personali o patrimoniali, gravato da eventi pregiudizievoli, contiguo a soggetti incriminati, con un dubbio profilo reputazionale va segnalato non ex sé per tali informazioni, ma solamente se «intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica».

Ne consegue che le sole informazioni negative acquisite anche da fonti aperte sul cliente sul coinvolgimento in procedimenti penali o episodi vanno sempre valutate e «pesate» in relazione all’operatività in concreto effettuata sul conto; di per sé non costituiscono circostanza soggettiva per cui inoltrare una SOS.

I destinatari non sono in ogni caso tenuti a svolgere indagini estranee alla concreta attività svolta. Rimane, dunque, fermo il fatto che il soggetto obbligato non si deve comportare da investigatore, ma si

Tempestività, reiterazione, sospensione: chiarimenti attesi

Altro tema cruciale è quello della tempestività: la segnalazione deve essere fatta il prima possibile, contemperando l’urgenza con la complessità del caso. La tempestività è uno degli aspetti che la UIF valuta nelle schede di feedback per ciascun segnalante.

Un aspetto importante riguarda la reiterazione delle SOS: non sempre è necessario ripetere una segnalazione già fatta. Ma lo è quando ci sono nuovi elementi rilevanti, modifiche nei comportamenti o nuovi soggetti coinvolti. La valutazione, come sempre, deve essere ben documentata.

Segnalazione e altri obblighi: attenzione agli automatismi

È, infine, necessario ribadire il rapporto tra la SOS e altri obblighi normativi. È fondamentale evitare automatismi: ad esempio, una comunicazione oggettiva o una dichiarazione oro non devono trasformarsi automaticamente in una SOS, né sostituirla. Ogni obbligo ha natura e finalità diverse e la SOS non può essere vista come una scorciatoia o una soluzione omnibus.

La segnalazione di operazione sospetta non è un adempimento che deve essere utilizzato in sostituzione di altri obblighi informativi previste da altre fonti dell’ordinamento.

Conclusioni

La UIF richiede ad ogni soggetto obbligato un approccio più maturo, consapevole e strategico alla segnalazione delle operazioni sospette affinché l’inoltro venga considerato non come semplici adempimenti formali bensì l’espressione di una cultura della collaborazione attiva di qualità, fondata su processi interni solidi, valutazioni motivate e informazioni rilevanti.

In un contesto sempre più esigente e interconnesso, in cui l’efficacia dell’antiriciclaggio dipende dalla capacità di fare rete tra pubblico e privato, l’inoltro di SOS complete, aggiornate e non ridondanti è uno strumento chiave per rafforzare la fiducia e l’efficienza del sistema.

Una replica a “Una collaborazione attiva di qualità”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Grazie Annamaria. Chiara come sempre. Con i tuoi suggerimenti si impara davvero cos’è l’Aml e come va fatta una SOS.

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