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La disciplina delle Onlus e le procedure per l’accreditamento al 5 per mille: focus normativo e antiriciclaggio

L’evoluzione normativa: dalle Onlus agli ETS

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus), disciplinate dal D.lgs. 460/1997, rappresentano una delle forme storiche di enti del Terzo settore in Italia. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS) (D.lgs. 117/2017) e l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), si è avviato un percorso di progressiva integrazione e superamento del regime Onlus.

La Commissione Europea, con la comfort letter dell’8 marzo 2025, ha chiarito che non è necessaria l’autorizzazione ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato per le misure fiscali previste dal CTS. Questo comporta che dal 2026 il regime Onlus sarà abrogato e gli enti attualmente iscritti all’Anagrafe Onlus avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al Runts, pena la perdita delle agevolazioni fiscali e dell’accesso ai finanziamenti pubblici.

Il 5 per mille: accreditamento e requisiti

Il contributo del 5 per mille rappresenta uno strumento fondamentale di finanziamento per gli enti non profit. Tuttavia, la sola iscrizione al Runts non è sufficiente per accedere a tale beneficio. Gli enti devono presentare apposita istanza di accreditamento entro il 10 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma telematica del Runts, accedendo con SPID o CIE e selezionando l’opzione specifica.

L’accreditamento:

  • vale per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo;
  • richiede l’indicazione puntuale dell’IBAN intestato all’ente (o Tesoreria competente);
  • può essere fatto anche contestualmente all’iscrizione al Runts per i nuovi enti;
  • permette, se si appartiene a più categorie (es. ETS e ASD), l’accredito in più elenchi con procedure distinte.

Per chi perde la scadenza del 10 aprile, è possibile avvalersi della remissione in bonis entro il 30 settembre versando €250, a condizione che l’ente sia già iscritto nel Runts al 10 aprile.

Le Onlus ancora iscritte all’Anagrafe (che non siano già nell’elenco permanente) possono accreditarsi per il 2025 presentando istanza all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste per gli «enti del volontariato».

Iscrizione al Runts e accesso ai finanziamenti

L’iscrizione al Runts non è solo condizione per l’accesso al 5 per mille, ma anche per:

  • partecipare a bandi pubblici nazionali, come quelli basati sull’art. 72 del CTS;
  • mantenere i regimi fiscali agevolati (esenzioni, deduzioni, imposte ridotte).

Le fondazioni Onlus, in particolare, sono obbligate a individuare la qualifica più coerente con il proprio statuto (es. organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale) per iscriversi al Runts entro il 31 marzo 2026, evitando obblighi devolutivi del patrimonio e la perdita retroattiva dei benefici ricevuti.

Aspetti antiriciclaggio e gestione del conto corrente

La gestione finanziaria delle Onlus e degli ETS, soprattutto quando beneficiari del 5 per mille, deve rispettare gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/2007. Gli istituti bancari, in particolare, sono tenuti ad applicare:

  • adeguata verifica della clientela, identificando il legale rappresentate e i titolari effettivi, individuando correttamente tutti i titolari effettivi e verificando con attenzione le finalità della Onlus e i soggetti che ne beneficiano;
  • monitoraggio dell’operatività del conto corrente, per verificare la coerenza tra attività dichiarate e movimenti finanziari;
  • obblighi di registrazione e conservazione dei dati e delle operazioni rilevanti;
  • segnalazione di operazioni sospette (SOS), ad esempio in caso di ingiustificata movimentazione di fondi ricevuti dal 5 per mille.

È fondamentale che il conto corrente intestato all’ente:

  • sia univocamente riferibile all’ente, con intestazione e IBAN coerenti;
  • sia comunicato correttamente in sede di accreditamento, pena il mancato accredito del contributo;
  • sia movimentato esclusivamente per attività coerenti con le finalità statutarie.

La trasparenza nella gestione dei fondi pubblici ricevuti rappresenta un presidio non solo contabile e reputazionale, ma anche di compliance antiriciclaggio, poiché evita fenomeni di abuso o utilizzo improprio da parte di soggetti opportunisti.

5. Conclusioni

La transizione dal regime Onlus al nuovo assetto degli Enti del Terzo Settore segna un passaggio decisivo per la riforma del non profit italiano. L’accreditamento al 5 per mille e l’iscrizione al Runts sono oggi strumenti indispensabili per accedere a risorse e opportunità. Tuttavia, è essenziale affiancare a tali procedure una gestione trasparente, documentata e conforme agli obblighi antiriciclaggio, a tutela dell’ente, dei donatori e della collettività.

2 risposte a “La disciplina delle Onlus e le procedure per l’accreditamento al 5 per mille: focus normativo e antiriciclaggio”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Spunti importanti per il lavoro quotidiano

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  2. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    La recente pubblicazione del decreto direttoriale del 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un momento chiave per gli Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono attività culturali di interesse generale. Ora, questi enti possono acquisire anche la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), oltre a quella già riconosciuta in ambito non profit. Si realizza così un modello di “doppia qualifica”, che permette agli ETS di iscriversi sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) sia alla sezione speciale delle ICC presso il Registro delle imprese.

    Questa apertura risponde a una logica “funzionale”: ciò che conta non è la forma giuridica, ma l’esercizio effettivo, in forma esclusiva o prevalente, di attività imprenditoriali culturali o creative, secondo quanto previsto dal decreto Mic 402/2024. Tale possibilità è esplicitamente sancita dalla normativa sul Made in Italy, riconoscendo agli ETS con attività imprenditoriale i requisiti richiesti per lo status di ICC, purché tali attività siano sistematiche, professionali e finalizzate all’ottenimento di risultati economici.

    Questa doppia qualifica favorisce una sinergia tra le opportunità offerte ai due regimi: le ICC giovare delle agevolazioni fiscali riservate agli ETS (come il 5 per mille e la deducibilità delle erogazioni liberali), mentre agli ETS possono praticare nuovi strumenti di valorizzazione culturale e creativa tipici delle imprese. Si consolida così una leva di sviluppo strategico che può aumentare la competitività e il ruolo sociale degli enti attivi nel settore culturale e creativo

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