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Assegni bancari firmati per conto altrui: chi firma paga se manca la chiara indicazione della delega

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8426/2025

Con la recente sentenza n. 8426/2025, pubblicata il 31 marzo 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di titoli di credito: chi sottoscrive un assegno bancario senza dichiarare espressamente di agire “in nome e per conto” del titolare del conto corrente, risponde personalmente dell’obbligazione cartolare.

La pronuncia trae origine da una complessa vicenda in cui il firmatario di 23 assegni, tratti su un conto intestato a una cooperativa, si era opposto all’azione esecutiva avviata dal prenditore. A sostegno della propria posizione, aveva affermato di essere un semplice delegato della società, senza obbligazioni personali. Tuttavia, la Corte ha respinto tale impostazione, ritenendo corretto l’obbligo personale di pagamento nei confronti del firmatario.

La regola: necessaria l’esplicita spendita del nome del delegante

La Cassazione ha chiarito che l’assegno bancario, quale titolo astratto, non menziona il rapporto sottostante e si fonda sul principio della letteralità: chi firma si obbliga in proprio, salvo che dal documento emerga in modo espresso e inequivocabile che agisce per conto di un altro soggetto.

Nello specifico:

  • Se la firma apposta sull’assegno non è accompagnata dalla dicitura “per conto di”, “nella qualità di delegato” o analoghe formule,
  • Il firmatario è direttamente obbligato al pagamento, indipendentemente da eventuali accordi interni o deleghe esistenti.

Questo principio si applica anche in assenza di dolo o mala fede: ciò che rileva è solo quanto risulta dalla materialità del titolo.

In pratica: il delegato firma a proprio rischio, se non specifica la qualità

Non basta essere autorizzati internamente ad operare su un conto: il delegato deve indicarlo espressamente sul titolo di credito, altrimenti risponderà personalmente.

Delegato bancario: operatività solo in nome e per conto del delegante

È importante sottolineare che il delegato a operare su un conto bancario non acquista una propria titolarità sui fondi, né assume un’autonoma legittimazione rispetto al rapporto bancario:

  • Il potere di firma è unicamente volto a vincolare la banca a eseguire operazioni per conto del delegante.
  • Il delegato non può agire come se il conto fosse proprio e ogni operazione deve rimanere nell’ambito della delega ricevuta.

La mancata indicazione della propria qualità di delegato non cambia la natura del rapporto con la banca, ma espone il firmatario a responsabilità dirette nei confronti dei terzi, come appunto per l’assegno.

Profili antiriciclaggio (AML) del rilascio di deleghe operative sui conti bancari

Il rilascio di una delega ad operare su conti bancari ha anche importanti implicazioni in materia di antiriciclaggio. Infatti:

  • Identificazione del delegato: la banca deve acquisire informazioni complete sul delegato, analogamente a quanto fa per il titolare effettivo.
  • Valutazione della titolarità effettiva: in alcuni casi, specie se la delega attribuisce poteri molto ampi, occorre valutare se il delegato possa essere considerato titolare effettivo ai fini antiriciclaggio.
  • Monitoraggio continuo: l’operatività del delegato deve essere soggetta a monitoraggio da parte della banca, per individuare operazioni sospette o incoerenti con il profilo economico dichiarato.
  • Gestione del rischio: la presenza di deleghe operative richiede un’analisi rafforzata del rischio di riciclaggio, soprattutto in presenza di deleghe incrociate, poteri illimitati o clienti residenti in Paesi ad alto rischio.

Conclusioni

La sentenza 8426/2025 ci ricorda che il formalismo è essenziale nella gestione degli strumenti di pagamento e delle deleghe operative:

  • Sul piano civilistico, senza la chiara spendita del nome del delegante, chi firma l’assegno si obbliga personalmente.
  • Sul piano antiriciclaggio, la delega deve essere gestita con attenzione, prevedendo puntuali verifiche sull’identità e l’operatività dei delegati.

In assenza di chiarezza documentale, il rischio di responsabilità ricade sul soggetto firmatario che non abbia adeguatamente presidiato la posizione.

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