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Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

La nuova era delle sanzioni europee: dalla prevenzione alla criminalizzazione

L’audizione del Direttore dell’UIF Enzo Serata segna un punto di svolta: le violazioni delle misure restrittive diventano reato penale, con conseguenze dirette per banche e intermediari finanziari

Quando il 6 novembre 2025 il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria Enzo Serata si è presentato davanti alla Commissione Giustizia della Camera, le sue parole hanno avuto il peso di chi conosce bene il terreno: “L’introduzione di sanzioni penali rappresenta un cambio di paradigma nella strategia di contrasto”. Non si tratta di retorica istituzionale, ma della fotografia di una trasformazione che coinvolgerà direttamente migliaia di professionisti del settore finanziario italiano.

Lo schema di decreto legislativo in discussione, che recepisce la direttiva UE 2024/1226, non è l’ennesimo adempimento burocratico da aggiungere alla lunga lista di compliance. È qualcosa di più profondo: il passaggio da un sistema prevalentemente amministrativo a uno dove la violazione delle misure restrittive diventa penalmente rilevante, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità personale e aziendale.

La necessità di questo intervento normativo non nasce nel vuoto. Come ha evidenziato Serata, l’assenza di disposizioni minime comuni tra i Paesi membri aveva creato “disallineamenti normativi nella scelta degli strumenti repressivi”. In parole semplici: la stessa violazione poteva essere un illecito amministrativo in Italia e un reato penale in Germania, con sanzioni drammaticamente diverse.

La necessità di un intervento normativo a livello sovranazionale è emersa con particolare evidenza nel contesto del conflitto russo-ucraino, che ha indotto l’Unione europea ad adottare numerosi pacchetti di sanzioni nei confronti di entità e cittadini russi e bielorussi. Tuttavia, la prassi applicativa di suddette misure ha messo in luce un diffuso fenomeno di elusione all’interno degli Stati membri, nonché le difficoltà incontrate dagli stessi nel perseguire in modo uniforme ed efficace le relative violazioni.

E’ accaduto che una medesima condotta potesse essere oggetto di sanzioni differenti a seconda dello Stato membro competente. Ne deriva un concreto rischio di scelta opportunistica del foro (c.d. forum shopping) da parte di individui e imprese, con conseguente pregiudizio per la coerenza e l’effettività dell’azione sanzionatoria unionale e, più in generale, per la credibilità degli obiettivi dell’Unione in materia di pace, sicurezza internazionale e tutela dei valori comuni.

Questa asimmetria non era solo una questione tecnica. Con l’estensione delle misure restrittive adottate dall’Unione negli ultimi anni – soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 – il fenomeno dell’elusione è diventato sistematico. Chi voleva aggirare le sanzioni poteva facilmente sfruttare le differenze tra gli ordinamenti nazionali, scegliendo strategicamente dove operare. Il risultato? Una perdita di credibilità dell’intero sistema sanzionatorio europeo.

Cosa cambia nel concreto: i nuovi reati

Il decreto introduce nel codice penale un nuovo capo dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”. Non è solo una questione di etichetta: siamo di fronte a fattispecie penali vere e proprie.

L’articolo 275-bis punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro chi viola o elude le misure restrittive europee. Le condotte sono ampie e coprono praticamente ogni possibile scenario operativo: dalla messa a disposizione di fondi a soggetti designati, all’omissione del congelamento, fino alla conclusione di operazioni economiche vietate con Stati terzi sanzionati.

Un elemento interessante: si applica la sola sanzione amministrativa (da 15.000 a 90.000 euro) quando i fondi coinvolti hanno un valore inferiore a 10.000 euro al momento del fatto. Una soglia che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe distinguere le violazioni più gravi da quelle marginali, ma che nella pratica potrebbe creare zone grigie interpretative.

L’articolo 275-ter introduce invece una novità particolarmente rilevante per gli operatori finanziari: punisce con reclusione da sei mesi a due anni chi omette di segnalare alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche soggetti a congelamento. È qui che il decreto tocca direttamente il lavoro quotidiano di compliance officer, responsabili antiriciclaggio e funzioni di controllo.

Serata ha sottolineato un aspetto cruciale: è stato introdotto un “privilegio legale” per i professionisti, analogo a quello già previsto in materia antiriciclaggio. Gli avvocati e altri professionisti sono esonerati dall’obbligo di fornire informazioni concernenti un cliente, se apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento di compiti di difesa. Una garanzia necessaria, ma che dovrà essere bilanciata con gli obblighi di comunicazione particolarmente ampi previsti dalla normativa europea.

Le questioni irrisolte: coordinamento normativo

Uno dei passaggi più tecnici ma fondamentali dell’audizione di Serata riguarda il coordinamento tra la nuova disciplina e il decreto legislativo 109/2007, che regola i congelamenti di fondi e risorse economiche. Il Direttore dell’UIF non usa mezzi termini: “Andrebbe verificata l’opportunità di un aggiornamento del predetto decreto, al fine di evitare dubbi interpretativi”.

Il problema è concreto. Le definizioni contenute nella direttiva europea non sono perfettamente allineate con quelle del decreto del 2007. Un esempio? I “fondi” secondo la nuova disciplina includono le cripto-attività, ma questa menzione manca nella definizione del decreto 109/2007. Sembra un dettaglio, ma in un sistema dove la precisione terminologica determina la rilevanza penale delle condotte, queste disallineamenti possono creare seri problemi applicativi.

L’impatto operativo: cosa devono fare le banche

Per chi lavora in banca, le conseguenze pratiche sono molteplici. Innanzitutto, c’è da attendersi un aumento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette. Serata lo dice chiaramente: “È possibile che, per effetto dell’introduzione dei nuovi reati e al netto del privilegio legale previsto per alcune categorie di professionisti, l’Unità registrerà un incremento del flusso segnaletico”.

Nel 2024 le segnalazioni relative al possibile aggiramento delle sanzioni contro soggetti russi sono state 1.243. Un numero destinato a crescere, anche perché le violazioni delle misure restrittive diventeranno reati presupposto del riciclaggio, integrando automaticamente il presupposto per l’invio di SOS.

Le modalità di elusione si fanno sempre più sofisticate. L’UIF ha rilevato “nuove modalità di triangolazione dei flussi finanziari, anche attraverso l’utilizzo di cripto-attività e, in particolare, di stablecoins”. La sfida per i sistemi di monitoraggio bancari diventa duplice: non solo identificare i soggetti designati, ma anche riconoscere gli schemi elusivi che passano attraverso intermediari apparentemente legittimi.

La responsabilità degli enti: il 231 si allarga ancora

Il decreto modifica anche il decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. I nuovi reati entrano nel catalogo dei reati presupposto, con un sistema sanzionatorio particolarmente severo: le sanzioni pecuniarie sono calcolate come percentuale del fatturato globale totale dell’ente, in linea con l’approccio europeo, e non in quote.

Per le imprese, questo significa che i modelli organizzativi 231 dovranno essere aggiornati. Non basta più avere procedure generiche di compliance: serviranno protocolli specifici per la gestione delle liste di soggetti designati, per il monitoraggio delle operazioni con controparti di paesi soggetti a sanzioni, per la formazione del personale su questi temi.

La portata è particolarmente ampia per le banche che operano nel commercio internazionale o che hanno clientela corporate con attività di import-export. Come ha osservato Serata, “la conformità ai regimi sanzionatori unionali si trasformerà in un elemento strutturale della governance aziendale”.

Le criticità del sistema: troppa enfasi sulla repressione?

Non tutto nell’impianto del decreto convince pienamente. Serata, pur nella sua veste istituzionale, lascia trasparire alcune preoccupazioni quando afferma che “ragioni di effettività della tutela richiedono adeguatezza degli strumenti informativi adottati per garantire la piena conoscenza dei soggetti designati”.

Il punto è delicato: si introducono pesanti sanzioni penali, ma gli strumenti per identificare correttamente i soggetti designati sono davvero adeguati? Le liste vengono aggiornate con frequenza, i nomi possono presentare traslitterazioni diverse, le strutture di controllo possono essere opache. Come può un operatore essere certo al 100% di non violare inavvertitamente le misure restrittive?

Serata suggerisce “specifiche iniziative di sensibilizzazione, in particolare nei confronti dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio”. Una formazione mirata sarà essenziale, ma forse non sufficiente. Servirebbe anche una maggiore chiarezza normativa e strumenti tecnici più efficaci per la verifica delle controparti.

Il coordinamento investigativo: un modello particolare

Un aspetto interessante del decreto riguarda il coordinamento delle indagini. È previsto che il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma eserciti poteri di coordinamento nei confronti di tutte le autorità interessate. Una scelta che concentra in un unico punto le competenze su una materia complessa e in rapida evoluzione.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, il Ministero dell’Economia, l’UIF e “ogni altra autorità incaricata dell’esecuzione delle misure restrittive” dovranno comunicare ogni informazione rilevante a questo ufficio centrale. Sul piano teorico, dovrebbe garantire uniformità interpretativa ed efficienza investigativa. Sul piano pratico, sarà interessante vedere come funzionerà questo meccanismo quando si dovranno coordinare indagini che coinvolgono più giurisdizioni.

Uno sguardo al futuro: l’AML Package

Serata conclude la sua audizione con un accenno al futuro prossimo: l’attuazione dell’AML Package europeo. Si tratta di un pacchetto normativo ancora più ampio, che prevede “presìdi più stringenti per gli operatori, valutazioni sovranazionali e nazionali dei rischi di violazione ed elusione delle targeted financial sanctions, attività di controllo maggiormente efficaci”.

La riforma del decreto 109/2007 diventerà inevitabile. E con essa, probabilmente, ulteriori adeguamenti dei sistemi di compliance bancaria. Il messaggio è chiaro: quello a cui stiamo assistendo non è un intervento isolato, ma l’inizio di un percorso di progressivo inasprimento del quadro normativo.

Conclusioni operative

Per chi lavora nel settore finanziario, questa evoluzione normativa richiede un approccio proattivo su più fronti.

Sul piano organizzativo, è necessario rivedere i processi di verifica della clientela, intensificando i controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi o settori a rischio. I sistemi automatici di screening dovranno essere aggiornati per intercettare non solo i soggetti designati, ma anche i segnali di possibile elusione.

Sul piano formativo, il personale – soprattutto quello a contatto con la clientela e quello delle funzioni di controllo – dovrà essere formato specificamente su queste tematiche. Non è sufficiente la conoscenza generica degli obblighi antiriciclaggio: serve una comprensione puntuale delle misure restrittive, delle loro implicazioni operative e dei nuovi reati introdotti.

Sul piano della cultura aziendale, come ha sottolineato Serata, la compliance alle misure restrittive non può più essere vista come un mero adempimento formale. Diventa una componente essenziale della reputazione e della sostenibilità dell’impresa, con riflessi diretti sulla responsabilità penale delle persone e su quella amministrativa degli enti.

L’audizione di Serata ha avuto il merito di mettere in luce non solo gli aspetti tecnici del decreto, ma anche le sfide concrete che attendono gli operatori. In un contesto geopolitico sempre più complesso, dove le misure restrittive diventano strumento centrale di politica estera, il sistema finanziario si trova in prima linea. E questa volta, con responsabilità penali ben definite.

2 risposte a “La nuova era delle sanzioni europee: dalla prevenzione alla criminalizzazione”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Molto, molto interessante. Bisogna cambiare mentalità e considerare i controlli un aspetto di governance e reputazionale.

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  2. Avatar thoughtfullyfamous8f0258f350
    thoughtfullyfamous8f0258f350

    Articolo fondamentale da studiare. Restiamo in attesa degli sviluppi

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