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Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

UIF: le nuove istruzioni sulle SOS rivoluzionano la collaborazione attiva antiriciclaggio

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 18 dicembre 2025 un provvedimento che segna una svolta nella prevenzione del riciclaggio: le nuove “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un cambio di paradigma che trasforma la segnalazione di operazioni sospette da adempimento burocratico a processo valutativo ad alta responsabilità professionale.

Il cuore della rivoluzione: basta automatismi

La novità più dirompente del provvedimento sta nella battaglia dichiarata contro gli automatismi segnaletici. La UIF chiarisce con forza inedita che il superamento di soglie quantitative, l’attribuzione di un rischio elevato al cliente, la presenza di notizie negative o le richieste delle autorità non sono, di per sé, motivi sufficienti per inviare una SOS.

Il provvedimento elenca esplicitamente sei circostanze che “di per sé non sono sufficienti per effettuare una segnalazione”: dalla mera difformità nelle informazioni di adeguata verifica alla semplice ricorrenza di misure cautelari. Un elenco che suona come un monito contro la prassi, ancora diffusa, di segnalare “per sicurezza”.

Il messaggio è netto: il sospetto nasce solo da un’analisi contestualizzata che integri elementi soggettivi e oggettivi. Come recita la premessa, “nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione i destinatari assicurano il rispetto dei principi di diligenza professionale e buona fede, anche a tutela dei soggetti segnalati”.

Dal “cosa” al “come”: la centralità del processo logico-deduttivo

Le nuove istruzioni ridisegnano completamente la struttura della segnalazione, introducendo una distinzione fondamentale tra “descrizione dell’operatività sospetta” e “motivi del sospetto”. Quest’ultima sezione diventa il cuore pulsante della SOS: qui il segnalante deve esplicitare il processo logico-deduttivo seguito, spiegando come è arrivato al sospetto partendo dall’individuazione delle anomalie.

Gli indicatori di anomalia e gli schemi UIF, che molti operatori tendevano a utilizzare come formulari precompilati, vengono ridimensionati: sono strumenti di supporto, non scorciatoie. Il provvedimento è esplicito: “I motivi del sospetto non devono corrispondere a un mero rinvio ai predetti indicatori, schemi o comunicazioni né costituire la replica degli stessi”.

La richiesta è di contestualizzare e circoscrivere gli elementi di anomalia rispetto all’operatività osservata e al profilo del soggetto. In altre parole: non basta dire “ricorre l’indicatore X”, bisogna spiegare perché nel caso concreto quell’elemento genera sospetto.

Dati strutturati e narrazione: un equilibrio delicato

Il nuovo schema segnaletico mantiene la richiesta di dati strutturati su soggetti, operatività, rapporti e legami, ma introduce regole stringenti sulla loro selezione. I destinatari devono inserire “i soli elementi utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto”, evitando sia lacune informative sia ridondanze.

Il provvedimento impone coerenza assoluta tra dati strutturati e sezioni descrittive: “deve esservi corrispondenza tra i soggetti per i quali sono riportati dati strutturati e quelli menzionati nella parte descrittiva”. Vietato inoltre che le due parti descrittive (operatività e motivi del sospetto) contengano “contenuti identici” o rinvii agli allegati al posto delle informazioni richieste.

Questa architettura risponde a un’esigenza precisa: garantire che ogni SOS abbia un contenuto informativo completo ma sintetico, rappresentativo degli elementi costitutivi del sospetto e idoneo agli approfondimenti investigativi.

L’intelligenza artificiale entra in gioco (ma con governance)

In una sezione che fotografa l’evoluzione tecnologica del settore, il provvedimento ammette esplicitamente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione delle anomalie, ma pone paletti precisi: devono essere conformi alle normative applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da “adeguate valutazioni svolte con l’intervento umano”.

Il punto è chiaro: l’algoritmo può individuare l’anomalia, ma la responsabilità della valutazione resta umana. Anzi, il provvedimento introduce l’obbligo per i destinatari di “verificare periodicamente il corretto funzionamento” degli strumenti informatici utilizzati e la loro coerenza con l’approccio basato sul rischio.

Il feedback della UIF diventa KPI di funzione

Una novità rilevante riguarda il sistema dei “flussi di ritorno” dalla UIF. Le comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni e le schede di feedback annuali non sono più semplici informative, ma diventano strumenti di valutazione della qualità della collaborazione attiva.

Il provvedimento stabilisce che i destinatari “tengono conto degli esiti delle segnalazioni, delle schede di feedback e degli altri flussi di ritorno ai fini del costante e progressivo affinamento dei propri processi” e “si attivano senza ritardo per superare le eventuali criticità comunicate dalla UIF”.

In sostanza, la qualità delle SOS entra a pieno titolo nella valutazione dei presidi AML aziendali, con la UIF che si riserva di richiedere “azioni di rimedio nei casi di gravi o ripetute inosservanze” anche in coordinamento con le autorità di vigilanza.

Procedure interne: dall’opzione all’obbligo

Per i destinatari non vigilati, l’adozione di una procedura interna di segnalazione diventa sostanzialmente obbligatoria (salvo per professionisti individuali senza collaboratori). Ma non una procedura qualsiasi: deve descrivere “le attività e gli strumenti utilizzati per l’individuazione e l’esame delle anomalie”, definire le priorità nella gestione dei casi urgenti e, se previsti, illustrare il funzionamento degli strumenti automatici di selezione.

Il provvedimento introduce inoltre regole dettagliate sull’esternalizzazione di compiti di supporto alla segnalazione, ammissibile ma con limiti precisi: non possono essere esternalizzate né l’approvazione dei criteri di rilevazione né la decisione di segnalare né la trasmissione della SOS. La responsabilità finale resta sempre in capo al destinatario.

Implicazioni operative: cosa devono fare gli operatori

Per gli intermediari e i professionisti, questo provvedimento (applicabile dal 1° luglio 2026) richiede interventi su più livelli:

Revisione delle procedure: eliminare ogni automatismo, introdurre vere analisi caso per caso, documentare il processo valutativo anche quando si decide di non segnalare.

Formazione del personale: spostare l’enfasi dal riconoscimento degli indicatori alla capacità di ragionamento critico e contestualizzazione.

Adeguamento dei sistemi: se si utilizzano strumenti automatici di selezione, verificarne la conformità ai nuovi requisiti e introdurre controlli umani robusti.

Qualità della segnalazione: investire tempo nella redazione della sezione “motivi del sospetto”, che diventa il vero discrimine tra una SOS utile e una da rifare.

Monitoraggio dei feedback: utilizzare le comunicazioni della UIF per misurare e migliorare continuamente il proprio processo segnaletico.

Una responsabilità professionale rinnovata

Come sottolinea la UIF nella premessa, queste istruzioni sono “volte a guidare i destinatari nella rilevazione e rappresentazione delle operazioni sospette, in linea con l’evoluzione del quadro sovranazionale in tema di collaborazione attiva”. Non si tratta di rendere le SOS più complicate, ma di renderle più efficaci.

Il provvedimento sancisce che la segnalazione di operazioni sospette è un atto professionale che richiede competenza, indipendenza di giudizio e capacità di analisi. Chi segnala deve essere in grado di spiegare perché lo fa, non limitarsi a verificare il rispetto di parametri formali.

In un sistema in cui le mafie, come documenta la ricerca della Banca d’Italia sul Covid-19, sono diventate “sofisticate organizzazioni economiche capaci di sfruttare sistematicamente le vulnerabilità del sistema produttivo”, la qualità dell’intelligence finanziaria fa la differenza tra prevenzione efficace e burocrazia inutile.

Il nuovo provvedimento UIF sposta definitivamente l’asticella verso la prima opzione.

Applicazione: 1° luglio 2026

2 risposte a “UIF: le nuove istruzioni sulle SOS rivoluzionano la collaborazione attiva antiriciclaggio”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Chiara e precisa, come sempre

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  2. Avatar thoughtfullyfamous8f0258f350
    thoughtfullyfamous8f0258f350

    Ottime linee guida. Grazie

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