Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 27 gennaio un documento di fondamentale importanza: “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, a cura di Annalisa De Vivo dell’Ufficio Monitoraggio Legislativo CNDCEC, nell’ambito delle deleghe della Consigliera Gabriella Viggiano.
A distanza di un decennio dalla precedente pubblicazione sul tema, questo nuovo contributo arriva in un momento cruciale, segnato dall’evoluzione delle minacce terroristiche verso forme più fluide e digitalizzate, che hanno definitivamente abbandonato la dimensione esclusivamente organizzata per adattarsi ai nuovi strumenti offerti dalla rete e dai mercati digitali.
Un documento sistematico per una minaccia in evoluzione
Il documento si articola in tre parti fondamentali: la normativa e l’inquadramento della fattispecie, l’analisi del rischio e gli adempimenti del Commercialista, e un’appendice operativa con indicatori di anomalia ed elementi da valutare secondo l’approccio basato sul rischio.
Come sottolinea l’introduzione firmata dalla Consigliera Viggiano, “il finanziamento del terrorismo non si manifesta più soltanto attraverso reti strutturate e canali bancari tradizionali, ma si serve di meccanismi flessibili e frammentati, capaci di adattarsi ai nuovi scenari economici e tecnologici”.
Le misure di contrasto: il cuore operativo del sistema
Il paragrafo 3 del documento, dedicato alle misure di contrasto, rappresenta il nucleo operativo dell’intero sistema di prevenzione e merita un’attenzione particolare da parte dei professionisti.
Il congelamento dei fondi: una misura preventiva, non sanzionatoria
Le misure restrittive, disciplinate dal d.lgs. 109/2007 che recepisce le Risoluzioni ONU e i Regolamenti UE, si concretizzano nel congelamento immediato dei fondi e delle risorse economiche appartenenti o controllate, direttamente o indirettamente, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità individuate come “soggetti designati” nelle liste internazionali.
Un aspetto cruciale che il documento evidenzia con chiarezza è la natura di queste misure: il congelamento non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva. L’obiettivo è interrompere qualsiasi canale di sostegno economico o logistico a soggetti o entità coinvolti in attività terroristiche, impedendo loro di accedere al sistema finanziario o di utilizzare risorse a fini illeciti.
Due tipologie di congelamento
Il documento distingue chiaramente tra:
1. Congelamento dei fondi
- Divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione
- Blocco di fondi o attività finanziarie
- Impossibilità di alterare valore, collocazione, proprietà o disponibilità
2. Congelamento delle risorse economiche
- Divieto di trasferire, disporre o utilizzare beni non finanziari
- Include immobili, merci, veicoli, partecipazioni
- Blocco di tutto ciò che può generare fondi o vantaggi economici per i soggetti designati
Il coordinamento operativo: il ruolo del CSF
A livello operativo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il MEF coordina l’attuazione delle misure di congelamento, anche su proposta della UIF, della Banca d’Italia, della Guardia di Finanza e del Ministero degli Affari Esteri.
I decreti di congelamento sono emanati dal MEF di concerto con il Ministero degli Esteri e notificati ai soggetti obbligati (banche, intermediari, professionisti). Le liste dei soggetti designati (ONU, UE e nazionali) sono pubblicate e aggiornate nei portali istituzionali delle autorità competenti.
Un elemento di particolare rilevanza operativa: le misure si applicano senza preavviso e immediatamente dopo la pubblicazione del provvedimento di designazione, in attuazione del principio di efficacia diretta delle sanzioni ONU e UE.
L’estensione alle armi di distruzione di massa
Una novità di estrema rilevanza è l’estensione delle misure al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, in attuazione della Raccomandazione n. 7 del GAFI, della Risoluzione ONU 1540/2004 e dei regolamenti UE in materia.
Queste disposizioni riconoscono che le stesse tecniche utilizzate per finanziare il terrorismo possono essere impiegate per eludere i regimi di non proliferazione, mediante:
- reti commerciali
- triangolazioni finanziarie
- società di comodo
- operazioni apparentemente legittime
La prima Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione del novembre 2024 ha evidenziato l’aumento dei tentativi di elusione delle sanzioni attraverso intermediari, beni dual use e asset digitali.
Le modifiche del DL 95/2025
Il documento dedica particolare attenzione alle recenti modifiche introdotte dal DL 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che rafforzano il ruolo del CSF nell’ambito degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, con particolare attenzione agli Enti del Terzo Settore (ETS).
Il CSF è qualificato come “punto di contatto centrale” per le richieste provenienti da altri Stati o organismi internazionali relative al rischio di abuso degli enti non profit per finalità di finanziamento del terrorismo. La nuova disciplina eleva il livello di attenzione richiesto ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio rispetto ai rischi connessi agli ETS, considerati potenzialmente vulnerabili per:
- raccolta fondi tramite donazioni
- strutture organizzative snelle
- attività transnazionali
Impatti operativi per i soggetto obbligati
Per i soggetti obbligati, le misure di contrasto comportano obblighi specifici e operativi:
1. Consultazione delle liste
- Liste ONU, UE e nazionali dei soggetti designati
- Verifica sistematica prima di instaurare rapporti professionali
- Monitoraggio costante della clientela esistente
2. Obblighi di comunicazione alla UIF Come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 109/2007, i soggetti obbligati devono trasmettere alla UIF, entro trenta giorni, le informazioni relative alle misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando:
- nominativi coinvolti
- ammontare e natura dei fondi o delle risorse interessate
Per le risorse economiche, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
3. Comunicazione tempestiva Obbligo di comunicare tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti riconducibili ai soggetti designati o in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal CSF.
4. Autonomia rispetto alle SOS Gli obblighi di comunicazione previsti dal d.lgs. 109/2007 restano autonomi e distinti rispetto a quelli relativi alla segnalazione delle operazioni sospette. Devono essere assolti anche qualora le medesime informazioni siano già state trasmesse alla UIF mediante segnalazioni di operazioni sospette.
Il servizio e-mail alert dell’UIF
Per agevolare il corretto adempimento degli obblighi, l’UIF mette a disposizione un servizio di e-mail alert che fornisce tempestiva notizia degli aggiornamenti delle liste dei soggetti designati.
Conclusioni operative
Il documento CNDCEC rappresenta uno strumento operativo di fondamentale importanza non solo per i Commercialisti ma per tutti i soggetti obbligati, che devono:
✓ Conoscere e consultare regolarmente le liste internazionali ✓ Implementare procedure di screening dei clienti ✓ Comunicare tempestivamente alla UIF le situazioni rilevanti ✓ Integrare nei modelli di rischio i nuovi scenari (ETS, proliferazione, asset digitali) ✓ Mantenere alta l’attenzione sulle operazioni con Paesi ad alto rischio
Come sottolinea il documento nelle conclusioni, “l’adeguata verifica della clientela rappresenta la prima linea di difesa contro il rischio di utilizzo delle prestazioni del professionista per fini illeciti”.
Le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo non sono un mero adempimento burocratico, ma un presidio essenziale per la tutela del sistema economico-finanziario e della sicurezza nazionale. La loro efficacia dipende dalla consapevolezza e dalla collaborazione attiva di tutti i soggetti obbligati, professionisti inclusi.
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