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Operatività in Oro e Nuovi Adempimenti: L’Impatto del D.Lgs. 211/2024

L’operatività in oro in Italia è soggetta a stringenti obblighi normativi finalizzati a garantire la trasparenza e il contrasto al riciclaggio. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 211/2024, sono state introdotte modifiche significative alla disciplina previgente, con un impatto diretto sugli obblighi di dichiarazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e sulla regolamentazione degli operatori del settore.

Principali Novità Normative

Il D.Lgs. 211/2024 ha aggiornato la disciplina del mercato dell’oro, riducendo la soglia per la comunicazione obbligatoria delle operazioni da 12.500 a 10.000 euro, con applicazione a partire dal 17 gennaio 2025. Questa modifica mira a garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni e a rafforzare gli strumenti di prevenzione dell’uso illecito dell’oro per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le principali novità includono:

  • Nuove soglie di dichiarazione: le operazioni in oro superiori a 10.000 euro devono essere segnalate alla UIF attraverso il portale Infostat-UIF.
  • Estensione degli obblighi dichiarativi: devono essere dichiarate anche le operazioni frazionate con la stessa controparte che, nell’arco di un mese, raggiungano complessivamente la soglia di 10.000 euro, con singole operazioni di almeno 2.500 euro.
  • Obbligo di dichiarazione preventiva: per i trasferimenti al seguito verso l’estero di oro, la comunicazione alla UIF deve essere effettuata prima dell’attraversamento della frontiera.
  • Modifica degli obblighi per gli operatori professionali: le comunicazioni relative all’esercizio professionale del commercio di oro devono ora essere trasmesse all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e non più alla Banca d’Italia. Tale modifica normativa prevede che l’OAM già tenutario del Registro degli Operatori Compro Oro, gestirà anche l’Elenco degli Operatori Professionali in Oro che verranno accolti in una specifica sezione del Registro Compro Oro
  • Revisione del regime sanzionatorio: le violazioni degli obblighi dichiarativi possono essere punite con sanzioni amministrative comprese tra il 10% e il 40% del valore dell’operazione non dichiarata.

Adempimenti Operativi per gli Intermediari

Gli operatori professionali in oro, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni, implementando procedure di controllo più rigorose per il monitoraggio delle transazioni. In particolare:

  • Devono predisporre sistemi informatici aggiornati per la gestione delle dichiarazioni obbligatorie.
  • Devono rafforzare le procedure interne di identificazione della clientela e di valutazione del rischio.
  • Devono garantire la corretta formazione del personale per la gestione delle nuove soglie e delle relative segnalazioni alla UIF.

Per la segnalazione mensile a consuntivo, la comunicazione di tali operazioni in oro deve contenere:

  • i dati identificativi del dichiarante, i dati identificativi della controparte, la data e il tipo di operazione;
  • la tipologia e il quantitativo di oro puro espresso in grammi;
  • il valore dell’oro che, se non diversamente concordato dalle parti, è desunto dalla quotazione dell’oro alla data in cui viene concluso il trasferimento.

Nell’ipotesi di più operazioni della stessa natura eseguite con la stessa controparte nel mese di riferimento, si effettua un’unica dichiarazione che indica anche il numero, il quantitativo e il valore complessivo delle operazioni effettuate.

Per le operazioni di trasferimento al seguito verso l’estero, invece, al momento dell’attraversamento della frontiera, l’oro dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione e della relativa lettera di trasmissione;
  • nel caso la dichiarazione preventiva (riferita al trasferimento al seguito verso l’estero) faccia riferimento a un atto di disposizione sull’oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la natura dell’atto dispositivo e i dati identificativi della controparte. I dati riferiti a detta operazione dovranno successivamente essere inclusi nella segnalazione mensile a consuntivo.

Implicazioni per gli Operatori del Settore

La modifica normativa introduce un livello di vigilanza più stringente sulle operazioni in oro, in linea con il quadro regolamentare europeo, in particolare con il Regolamento (UE) 2018/1672, che equipara determinati tipi di oro al denaro contante. Per gli operatori del settore, ciò comporta un aumento degli oneri di compliance e una maggiore necessità di dotarsi di strumenti tecnologici per il monitoraggio delle transazioni.

Conclusioni

Il D.Lgs. 211/2024 rappresenta un passo avanti nel rafforzamento del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore dell’oro. L’adeguamento agli obblighi dichiarativi aggiornati richiede un impegno significativo da parte degli operatori, ma consente di migliorare la trasparenza e la sicurezza delle transazioni in un comparto strategico per l’economia nazionale e internazionale.

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2 risposte a “Operatività in Oro e Nuovi Adempimenti: L’Impatto del D.Lgs. 211/2024”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Articolo davvero importante per chi lavora in banca e deve necessariamente essere updated

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  2. Avatar Annamaria Gallo

    La Banca d’Italia ha cessato le iscrizioni nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro a partire dal 17 gennaio 2025, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 211/2024. Le competenze per la gestione degli operatori professionali in oro sono state trasferite all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che dovrà avviare un nuovo Registro entro il 17 aprile 2025.

    La Banca d’Italia non può più procedere con iscrizioni, cancellazioni o variazioni nell’elenco esistente.

    Gli operatori già iscritti potranno beneficiare di un regime transitorio:

    • Dovranno presentare istanza di iscrizione al nuovo Registro OAM entro 30 giorni dall’apertura;
    • Potranno continuare a operare con l’attuale autorizzazione fino alla ricezione del provvedimento di iscrizione o diniego.

    Per i nuovi operatori che non risultano già iscritti:

    • Dovranno presentare domanda di iscrizione all’OAM;
    • Attendere l’autorizzazione per esercitare l’attività.

    L’iscrizione al nuovo Registro è essenziale. Chi svolge attività di operatore professionale in oro senza iscrizione rischia:

    • Reclusione da 6 mesi a 4 anni;
    • Multa da 2.065 a 10.329 euro.

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