Nel sistema italiano antiriciclaggio, l’articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007 rappresenta il fulcro normativo che disciplina l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS). Secondo questa disposizione, i soggetti obbligati devono inviare una SOS quando, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi , indipendentemente dall’ammontare, provengano da attività criminosa o siano collegati al finanziamento del terrorismo .
Questa formulazione si concentra dunque sull’origine della provvista, ovvero sulla natura illecita del denaro, come presupposto centrale per la segnalazione. La struttura della norma implica che, anche in presenza di operazioni formalmente lecite, il sospetto debba ricadere in primo luogo sulla genesi delle risorse finanziarie impiegate.
Tuttavia, un’interessante e potenzialmente innovativa apertura si intravede nel considerando 138 del Regolamento UE 2024/1624. In questo considerando si afferma:
“L’obbligo di segnalazione dovrebbe sorgere anche nei casi in cui l’origine dei fondi sia lecita, ma l’uso previsto o effettuato dei fondi sia collegato ad attività criminali, ad esempio nel caso di fondi utilizzati per finanziare la criminalità organizzata o il terrorismo.”
Questa impostazione allarga la portata della segnalazione, spostando l’attenzione dal solo profilo dell’origine a quello dell’impiego dei fondi. In altri termini, anche se le somme utilizzate provengono da fonti legittime (ad esempio stipendi, risparmi, finanziamenti leciti), può sorgere l’obbligo di SOS se l’utilizzo previsto o sospettato è illecito o a rischio.
Un cambiamento di prospettiva
Il passaggio da un sistema basato sull’ origine sospetta (come quello italiano) a un sistema che prevede la segnalazione anche per l’utilizzo sospetto , introduce un’importante svolta culturale e operativa .
Nel modello attuale, il sospetto deve concentrarsi su:
- operazioni che non sembrano avere una giustificazione economica coerente;
- soggetti che mostrano reticenza, opacità o modalità operative non usuali;
- fondi il cui tracciamento non appare chiaro o presenta elementi di incoerenza rispetto al profilo del cliente.
Con l’ampliamento suggerito dal considerando 138, il focus potrebbe includere anche operazioni dove l’origine dei fondi non desta alcun allarme, ma che sono finalizzate, ad esempio, a:
- acquisti di beni strumentali al crimine (armi, strumenti di spionaggio, ecc.);
- pagamenti per servizi illegali sul dark web;
- investimenti o trasferimenti a favore di organizzazioni ritenute legate al crimine organizzato o al terrorismo.
Implicazioni per i soggetti obbligati
Questa evoluzione normativa comporterà verosimilmente una revisione dei modelli di analisi del rischio e dei criteri interni di individuazione delle SOS. Gli operatori saranno chiamati non solo a valutare se una provvista sia frutto di reato, ma anche a interrogarsi sul fine economico e reale dell’operazione.
Ne conseguiranno almeno tre conseguenze operative:
- Maggiore attenzione all’utilizzo dichiarato dei fondi, alle controparti e al contesto complessivo dell’operazione;
- Necessità di rafforzare la formazione del personale sul significato e sulla rilevanza dell’uso sospetto;
- Evoluzione degli strumenti informatici di rilevamento, per integrare alert non solo basati su fonti sospette ma anche su pattern di utilizzo anomali.
Conclusioni
Il passaggio dal dettato dell’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007 alla logica estensiva del considerando 138 del Regolamento UE 2024/1624 rappresenta una transizione normativa e concettuale rilevante . Mentre oggi il baricentro della SOS è ancorato all’origine sospetta, domani potresti trovarci di fronte a un sistema duale, in cui anche l’uso illecito – pur in presenza di fondi legittimi – potrà attivare l’obbligo di segnalazione.
Sarà fondamentale, in tale scenario, che i soggetti obbligati siano pronti ad aggiornare procedure, strumenti e mentalità, per affrontare una nuova frontiera dell’antiriciclaggio che non si limita più a chiedersi “da dove vengono i fondi?”, ma anche “perché e come saranno usati?” .
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