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ENTI DEL TERZO SETTORE E PROFILI AML: LE NUOVE FRONTIERE DEL CONTROLLO TRA RUNTS E INDICATORI DI ANOMALIA

1. Introduzione

Gli enti non profit (non-profit organizations – NPO) costituiscono una realtà fondamentale per la coesione sociale, caratterizzata da grande diversità organizzativa e operativa. Tuttavia, questa stessa flessibilità può renderli vulnerabili ad abusi, trasformandoli potenzialmente in veicoli per il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito. La normativa antiriciclaggio (AML) rivolta a questi soggetti è oggetto di crescente attenzione, specialmente in seguito all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all’aggiornamento degli indicatori di anomalia da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

2. Il contesto normativo internazionale e nazionale

In risposta agli attentati dell’11 settembre 2001, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha elaborato otto raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo. La raccomandazione n.8, dedicata alle “Organizzazioni senza scopo di lucro“, impone ai Paesi membri di adeguare le proprie normative interne per prevenire l’uso improprio di tali organizzazioni da parte di terroristi o della criminalità organizzata.

Già nel 2003, Banca d’Italia ha stabilito la necessità di sottoporre a verifiche accurate e costanti tutti i rapporti e le operazioni riconducibili a organismi che dichiarano finalità non lucrative, di beneficenza o utilità sociale, specialmente quando non sono in grado di comprovare tale natura.

3. Il RUNTS: struttura e funzionalità

La vigilanza sul settore non profit è stata garantita dall’Agenzia per l’ONLUS dal 2000 fino al 23 novembre 2021, data di istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Quest’ultimo ha sostituito i precedenti registri speciali (registri delle APS, delle ODV e anagrafe delle ONLUS), segnando il superamento della categoria ONLUS.

Il termine ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è stato formalmente superato con l’avvio operativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entrato in funzione il 23 novembre 2021. Tuttavia, la sua sostituzione è stata prevista già dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Il termine ONLUS è ancora formalmente utilizzato in via transitoria, ma dal 2022 le ONLUS non possono più essere costituite ex novo e si prevede la loro graduale estinzione con la piena operatività del RUNTS.

Il RUNTS è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è gestito su base territoriale in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. Il registro è pubblico e accessibile online a tutti gli interessati attraverso il portale: https://servizi.lavoro.gov.it/RUNTS/it-it/Lista-enti

Questo strumento realizza i principi di omogeneità, trasparenza e pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016, riorganizzando il sistema di registrazione degli enti che desiderano iscriversi volontariamente per accedere a importanti agevolazioni.

L’iscrizione nel registro rappresenta un elemento costitutivo per l’acquisizione della qualifica di “Ente del Terzo Settore” e costituisce uno strumento fondamentale per la gestione trasparente delle informazioni relative alla struttura e all’attività dell’ente.

Struttura del RUNTS

Il registro si articola nelle seguenti sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato (OdV);
  • Associazioni di promozione sociale (APS);
  • Enti filantropici: organizzazioni costituite come fondazioni o associazioni riconosciute che raccolgono fondi o gestiscono risorse patrimoniali per sostenere persone svantaggiate o attività di interesse generale;
  • Imprese sociali: incluse le cooperative sociali (sezione coincidente con la relativa sezione speciale del Registro imprese);
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri Enti del Terzo Settore: tutti gli enti non compresi nelle categorie precedenti (associazioni culturali, fondazioni, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.).

4. Effetti dell’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione al RUNTS produce tre principali effetti giuridici:

Pubblicità dichiarativa

Gli atti sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel RUNTS, a meno che l’ente non dimostri che i terzi ne erano già a conoscenza. Le operazioni compiute entro 15 giorni dalla pubblicazione non sono opponibili ai terzi che dimostrino l’impossibilità di averne avuto conoscenza.

Pubblicità costitutiva

L’iscrizione ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e rappresenta il presupposto necessario per la fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS). Può inoltre avere effetto costitutivo della personalità giuridica.

Pubblicità notizia

Rende accessibili al pubblico gli elementi essenziali degli ETS, garantendo trasparenza e responsabilità.

L’iscrizione al RUNTS è tecnicamente “facoltativa”, ma diventa “obbligatoria” per tutti gli enti che intendano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore.

Un ente di nuova costituzione che intenda ottenere la personalità giuridica e possieda i requisiti previsti dall’articolo 4 del D.lgs. 117/2017 può scegliere se assumere la qualifica di “Ente del Terzo Settore” o meno. Nel primo caso, dovrà adottare una denominazione contenente la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” (o ODV o APS, se del caso) e seguire la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica disciplinata dall’articolo 22 del D.lgs. 117/2017 (iscrizione a cura del notaio rogante).

Se l’ente non intende assumere la qualifica di ETS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al DPR 361/2000, con iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o la Regione/Provincia autonoma. Resta comunque possibile richiedere successivamente l’iscrizione nel RUNTS, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie.

Altri registri rilevanti per il Terzo Settore

Oltre al RUNTS, l’ordinamento italiano prevede altri registri significativi:

  1. Albo delle Società Cooperative: include tutte le cooperative (profit e non profit), comprese le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso. L’iscrizione è obbligatoria.
  2. Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC): comprende i soggetti non profit riconosciuti dall’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo per operare nella cooperazione internazionale.
  3. Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS): elenco delle APS di rilevanza nazionale.
  4. Registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale (APS): elenchi delle APS operanti a livello locale.
  5. Registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato (OdV): elenchi gestiti dalle regioni.
  6. Registri delle persone giuridiche private: per soggetti che hanno ottenuto la personalità giuridica privata.
  7. Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: gestito dal CONI.
  8. Elenco nazionale del volontariato di protezione civile: previsto dall’articolo 34 del D.lgs. 1/2018.

5. Gli Enti del Terzo Settore e i profili AML

Adeguata verifica in fase di onboarding

Quando un’organizzazione non profit (associazione, fondazione, ente religioso) intende avviare un rapporto con un soggetto obbligato, quest’ultimo deve raccogliere:

  • L’atto costitutivo;
  • Lo statuto vigente per verificare le finalità perseguite;
  • La deliberazione assembleare di nomina degli amministratori;
  • I dati identificativi del legale rappresentante, dei titolari effettivi e e di ciascun delegato alla firma per le operazioni da svolgere individuati sulla base dei documenti identificativi previsti per le persone fisiche.

Per l’identificazione del titolare effettivo, secondo l’art. 20, comma 6, del D.lgs. 231/2007, nel caso di persone giuridiche private sono cumulativamente identificati come titolari effettivi:

  • I fondatori (se in vita);
  • I beneficiari (se individuati o facilmente individuabili);
  • I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

È inoltre necessario acquisire:

  • L’informazione sulla classe di beneficiari delle attività svolte dall’ente;
  • La dichiarazione relativa a scopo e natura del rapporto, necessaria per il successivo monitoraggio continuativo.

È fondamentale verificare l’iscrizione dell’ente nel RUNTS per le categorie che possono iscriversi.

Gli enti devono fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservate in un apposito fascicolo interno per almeno cinque anni (art. 22, comma 2, D.lgs. 231/2007).

Le informazioni relative al titolare effettivo sono acquisite dal fondatore se in vita, oppure dai rappresentanti legali e amministratori dell’ente, sulla base dello statuto, dell’atto costitutivo, delle scritture contabili e di ogni altra comunicazione a loro disposizione.

È importante ricordare che ai sensi dell’art.22, I comma, D. Lgs 231/2007 e s.m.i. i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Spetta all’intermediario verificare le informazioni fornite dal cliente.

Ai sensi, inoltre, del II comma del medesimo articolo, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Infatti, la Banca non individua autonomamente il TE, ma verifica accuratamente – sulla scorta della documentazione consegnata – le dichiarazioni rilasciate dal cliente. Tale modus operandi, oltre che previsto ex lege, consente ad esempio di verificare l’individuazione del TE effettuata in base al II criterio (presenza di patti parasociali) altrimenti mai utilizzabile.

Infine, ai sensi dell’art.20 comma 6 D. Lgs 231/2007 e s.m.i., i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché’, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Monitoraggio nel continuo: prassi e strumenti

In ottemperanza alle disposizioni GAFI e alle prescrizioni della Vigilanza del 2003, è necessario in fase di monitoraggio:

  • Verificare che il cliente sia effettivamente un ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS o comunque un soggetto non profit con comprovate finalità civiche e di utilità sociale;
  • Controllare che l’attività principale sia effettivamente conforme alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate;
  • Esaminare accuratamente e con immediatezza tutti i rapporti e le operazioni che possano essere ricondotti, direttamente o indirettamente, a organismi che dichiarino di svolgere attività non lucrativa, di beneficenza o di utilità sociale, senza essere in grado di comprovare tale natura;
  • Prestare specifica attenzione ai soggetti e ai Paesi destinatari delle elargizioni (effettiva destinazione dei flussi), ovvero ad eventuali incongruenze tra le operazioni richieste e il profilo soggettivo dei richiedenti;
  • Individuare eventuali incongruenze tra le operazioni richieste e il profilo dei richiedenti;
  • Verificare rapporti e operazioni che presentino elementi di sospetto secondo gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF;
  • Porre particolare attenzione alle dichiarazioni effettuate in sede di onboarding circa l’identificazione e verifica del Legale Rappresentante di tali organismi, dei Titolari Effettivi e le informazioni sulla classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte, da riscontrare attentamente con la documentazione prodotta e la movimentazione;
  • Monitorare nel tempo il profilo soggettivo degli esponenti aziendali e dei Titolari Effettivi, la classe di beneficiari, il luogo in cui l’organizzazione opera, il rilascio di deleghe ad operare a favore di soggetti estranei all’organizzazione stessa;
  • Richiedere documentazione reddituale (bilancio d’esercizio, bilancio sociale, rendiconti delle raccolte fondi) per verificare la coerenza delle operazioni;
  • Controllare che gli utili e gli avanzi di gestione siano impiegati per le attività di interesse generale e non distribuiti ai membri;
  • Verificare se il cliente ha rapporti con più banche e quale quota viene assegnata a ciascuna.

Focus sulle raccolte fondi e il crowdfunding

La UIF, nella comunicazione del 16 aprile 2020 sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza COVID-19, ha evidenziato il rischio di meccanismi fraudolenti legati alla raccolta di fondi online tramite piattaforme di crowdfunding a favore di fittizie organizzazioni non profit; tali iniziative, apparentemente destinate alle aree colpite dall’emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi. È, quindi, essenziale monitorare i conti associati a queste iniziative, verificando:

  • L’effettivo utilizzo dei fondi;
  • La coerenza tra il progetto dichiarato e i soggetti coinvolti;
  • La presenza e l’affidabilità del sito web e della comunicazione istituzionale;
  • La reputazione dei soggetti apicali mediante ricerche mirate.

Particolare attenzione va posta anche alla ricezione di fondi frazionati potenzialmente riconducibili a truffe verso soggetti vulnerabili, spesso anziani, a cui vengono richiesti contributi per false attività legate al contrasto del COVID-19 o per il presunto sostegno economico a familiari lontani.

7. Nuovi Indicatori di Anomalia

La UIF ha. aggiornato gli indicatori di anomalia con specifici riferimenti al Terzo Settore. Tra i comportamenti potenzialmente sospetti si evidenziano:

  • Flussi finanziari significativi e non coerenti con il profilo dell’ente;
  • Operazioni da/verso Paesi a rischio o soggetti sottoposti a sanzioni;
  • Incongruenze tra le informazioni dichiarate e quelle ottenute da fonti indipendenti;
  • Trasferimenti a soggetti connessi non giustificati da legami organizzativi o funzionali;
  • Fondi frazionati riconducibili a possibili frodi ai danni di soggetti vulnerabili.

8. Conclusioni

Per garantire una corretta gestione dei rischi AML nel settore non profit, si raccomanda:

  • La sistematica verifica dell’iscrizione al RUNTS;
  • Un’approfondita analisi documentale e reputazionale nella fase di onboarding;
  • Un monitoraggio continuo focalizzato su operazioni, beneficiari e flussi finanziari;
  • La costante consultazione degli aggiornamenti normativi e degli indicatori della UIF;
  • Una collaborazione attiva con l’ente per ottenere e aggiornare le informazioni sulla titolarità effettiva.

Una risposta a “ENTI DEL TERZO SETTORE E PROFILI AML: LE NUOVE FRONTIERE DEL CONTROLLO TRA RUNTS E INDICATORI DI ANOMALIA”

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    Grazie Annamaria

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