Novità legislative per il 2025
Il decreto legge 84/2025 ha fissato, con l’articolo 8, la decorrenza delle norme fiscali per gli enti del Terzo settore: esse saranno applicabili dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 entrerà quindi in vigore il nuovo assetto fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore. Le disposizioni di rendicontazione restano ancorate alla struttura organizzativa e alla soglia dei ricavi, ma si inseriscono ora in un contesto fiscale pienamente operativo e coerente con il diritto dell’Unione Europea.
La normativa contabile attuale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) ha subito importanti modifiche con l’introduzione della legge 104/2024, che ha apportato cambiamenti significativi al Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Queste innovazioni ridefiniscono gli obblighi di rendicontazione, introducendo criteri che tengono conto non solo della dimensione economica degli enti, ma anche della loro natura giuridica e organizzativa.
La soglia dei 60mila euro: una semplificazione importante
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per tutti gli ETS con ricavi annui non superiori a 60mila euro di redigere il bilancio “in forma aggregata”, indicando entrate e uscite per macro-categorie. Questa modalità semplificata, che rappresenta un alleggerimento degli oneri amministrativi, è confermata anche per il 2025, sebbene la sua completa attuazione sia subordinata all’emanazione di un apposito decreto ministeriale che definirà il modello da utilizzare.
Criteri differenziati in base alla natura dell’ente
Per gli enti che superano la soglia dei 60mila euro di ricavi annui, il quadro si articola in base a due fattori principali:
- Natura fiscale dell’ente: viene operata una distinzione tra enti che svolgono attività in forma d’impresa commerciale e quelli che non operano principalmente o esclusivamente in tale forma.
- Riconoscimento giuridico: assume rilevanza il possesso o meno della personalità giuridica.
Obblighi specifici per categoria
Enti che operano in forma d’impresa commerciale
Gli ETS che svolgono la propria attività in forma d’impresa commerciale sono tenuti a redigere il bilancio secondo la disciplina civilistica delle società e a depositarlo presso il Registro delle Imprese. È importante sottolineare che questa categoria non coincide necessariamente con quella degli “ETS commerciali” ai fini fiscali (come definiti dall’articolo 79, comma 5 del Codice del Terzo Settore). L’obbligo riguarda specificamente quegli enti il cui modello organizzativo è strutturalmente orientato al raggiungimento di un risultato economico, anche solo potenziale.
Enti con personalità giuridica
Gli ETS dotati di personalità giuridica che superano la soglia dei 60mila euro di ricavi annui e non operano in forma d’impresa commerciale devono redigere il bilancio “ordinario” secondo i modelli A, B e C del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020.
Enti privi di personalità giuridica
Per gli enti privi di personalità giuridica che non operano in forma d’impresa, la legge 104/2024 ha innalzato la soglia entro la quale è possibile utilizzare il più semplice rendiconto per cassa (modello C del DM 39/2020): questi enti potranno adottare tale modalità semplificata se i loro ricavi annui non superano i 300mila euro.
Tempistiche per l’approvazione e il deposito dei bilanci
Gli obblighi di rendicontazione si completano con precise indicazioni sulle tempistiche:
- I bilanci degli ETS devono essere approvati dall’organo assembleare (o amministrativo nel caso delle fondazioni) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- Il successivo deposito deve avvenire:
- Entro 60 giorni dall’approvazione per gli ETS commerciali (presso il Registro Imprese)
- Entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio per gli ETS non commerciali (presso il Registro Unico del Terzo Settore)
Per gli enti con esercizio finanziario “a cavallo” (ad esempio, associazioni di promozione sociale con esercizio coincidente con l’anno scolastico), le tempistiche di approvazione variano, ma resta fermo il termine di 180 giorni per il successivo deposito al RUNTS.
Conclusioni
Il sistema di rendicontazione degli ETS si configura dunque come un quadro articolato, che cerca di bilanciare le esigenze di trasparenza con la necessità di non gravare eccessivamente le realtà più piccole o meno strutturate. Questo quadro si inserisce ora in una cornice fiscale rinnovata: dal 2026, infatti, saranno pienamente applicabili le norme fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, con regole differenziate per le attività commerciali e non, e con nuovi criteri di qualificazione fiscale basati sulla modalità di svolgimento delle attività.
Gli ETS sono chiamati a prestare particolare attenzione a queste nuove disposizioni, identificando correttamente la categoria in cui rientrano per adempiere agli obblighi di rendicontazione in modo appropriato e nei tempi previsti dalla normativa.
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