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Misure di Prevenzione AML connesse all’attuazione dei nuovi Orientamenti EBA in materia di de-risking

L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio ha raggiunto una nuova fase di maturità con l’emanazione degli Orientamenti EBA (European Banking Authority) sul de-risking. Questi orientamenti rappresentano una risposta strutturata alle crescenti preoccupazioni relative alla pratica del de-risking indiscriminato, fenomeno che ha caratterizzato il settore bancario negli ultimi anni come reazione alle pressioni normative e reputazionali.

Il de-risking, inteso come la pratica di chiudere o limitare rapporti commerciali con intere categorie di clienti o aree geografiche al fine di evitare piuttosto che gestire il rischio, ha generato conseguenze negative sull’inclusione finanziaria e sull’accesso ai servizi bancari per numerose categorie di soggetti economici legittimi.

Contesto normativo e finalità degli Orientamenti EBA

Gli Orientamenti EBA sul de-risking si inseriscono nel contesto della IV e V Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE e 2018/843/UE) e mirano a fornire chiarezza interpretativa sulla corretta applicazione dell’approccio risk-based nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’obiettivo principale è guidare gli intermediari finanziari verso un approccio più sofisticato e proporzionato nella gestione del rischio, superando la logica del “tutto o niente” che aveva caratterizzato molte decisioni di de-risking. Gli orientamenti enfatizzano la necessità di adottare misure di mitigazione del rischio graduali e proporzionate, piuttosto che procedere alla chiusura automatica dei rapporti.

Linee Guida EBA/GL/2023/03 – Organizzazioni senza scopo di lucro

Le Linee Guida EBA/GL/2023/03 del 31 marzo 2023 introducono modifiche agli orientamenti precedenti per quanto riguarda la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati alle organizzazioni senza scopo di lucro (NPO).

Definizione e ambito di applicazione

Le linee guida definiscono “organizzazione senza scopo di lucro” una persona giuridica o un’organizzazione che si occupa principalmente della raccolta o dell’erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali. Questa definizione ricomprende diverse tipologie di enti del terzo settore, richiedendo un approccio differenziato nella valutazione del rischio.

Valutazione del profilo di rischio

Nel valutare il profilo di rischio di un cliente NPO, le imprese devono acquisire conoscenza di diversi aspetti fondamentali:

  • Governance: identificazione di chi controlla il cliente e dei titolari effettivi
  • Funding: analisi dei metodi di finanziamento (donazioni private, fondi pubblici, altre fonti)
  • Operazioni: comprensione degli obiettivi e delle attività della NPO
  • Aree geografiche: analisi delle aree di operatività, particolare attenzione ai paesi ad alto rischio

Fattori di rischio specifici

Le linee guida identificano diversi fattori di rischio che devono essere considerati:

Governance e controllo

  • Presenza di personalità giuridica
  • Documentazione delle modalità di governance
  • Pubblicazione di rendiconti finanziari

Riscontri reputazionali

  • Valutazione della reputazione della NPO e dei suoi dirigenti
  • Verifica di eventuali collegamenti con attività illecite

Metodi di finanziamento

  • Trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti
  • Fonte dei donatori e modalità di raccolta fondi

Fattori di mitigazione del rischio

Le linee guida riconoscono fattori che possono ridurre i rischi:

  • Chiara documentazione di ruoli e responsabilità
  • Obbligo di pubblicazione di rendiconti finanziari
  • Sottoposizione a revisioni indipendenti
  • Buona reputazione pubblica
  • Finanziamenti da governi o organizzazioni non associate a paesi ad alto rischio

Linee Guida EBA/GL/2023/04 – Gestione dei rischi ML/TF

Le Linee Guida EBA/GL/2023/04 del 31 marzo 2023 rappresentano un documento fondamentale per l’implementazione di politiche e controlli efficaci nella gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Principi fondamentali

Approccio basato sul rischio Il documento stabilisce che l’approccio deve essere necessariamente “risk-based”, basato su un’analisi approfondita del rischio specifico associato a ciascun cliente. Gli enti devono:

  • Identificare e valutare i fattori di rischio pertinenti
  • Comprendere le dinamiche specifiche del rischio ML/TF
  • Adottare misure proporzionate al livello di rischio identificato

Prevenzione del de-risking generalizzato È chiaramente proibito rifiutare o cessare rapporti con intere categorie di clienti basandosi esclusivamente su percezioni generiche di rischio elevato. Le decisioni devono sempre essere basate su valutazioni individuali e documentate.

Gestione delle categorie vulnerabili

Richiedenti asilo e rifugiati Per questi clienti, gli enti devono:

  • Accettare documentazione alternativa rilasciata da autorità ufficiali
  • Garantire affidabilità della documentazione
  • Permettere procedure di verifica dilazionate quando appropriato

Persone senza fissa dimora Le politiche devono prevedere:

  • Accettazione di documenti di identità anche scaduti
  • Riconoscimento di documentazione fornita da organizzazioni riconosciute
  • Procedure flessibili per la situazione specifica

Misure di mitigazione graduali

Prima di procedere al rifiuto di un cliente, gli enti devono valutare:

  1. Graduazione del controllo: intensificare il monitoraggio
  2. Restrizioni specifiche: limitare l’accesso a determinati servizi
  3. Controlli rafforzati: implementare procedure di verifica aggiuntive

Conti di pagamento di base

L’offerta di conti di pagamento di base deve essere compatibile con gli obblighi AML/CFT. Gli enti devono:

  • Graduare gli obblighi di verifica considerando le limitate funzionalità
  • Garantire che le soluzioni digitali non producano rifiuti automatici
  • Aggiornare progressivamente la valutazione del rischio

Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset)

Il Decreto Asset ha introdotto nell’art. 16, comma 2-bis del D.lgs. 231/2007 la disposizione per cui:

“I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Questa disposizione stabilisce esplicitamente che banche e intermediari non possono più attuare forme di de-risking generalizzato. Ogni decisione di esclusione deve fondarsi su una valutazione individuale secondo i principi dell’approccio basato sul rischio.

Implementazione operativa

Valutazione individualizzata del rischio

Le banche devono abbandonare approcci standardizzati per adottare metodologie che considerino il profilo complessivo del cliente, inclusi:

  • Natura dell’attività svolta
  • Modalità operative
  • Struttura proprietaria
  • Presenza di controlli interni
  • Cooperazione nelle attività di monitoraggio

Proporzionalità delle misure

Gli orientamenti prevedono strumenti graduali di mitigazione:

  • Intensificazione del monitoraggio
  • Controlli aggiuntivi
  • Richiesta di documentazione supplementare
  • Limitazioni operative specifiche

Documentazione e tracciabilità

È obbligatorio documentare dettagliatamente le decisioni, includendo:

  • Analisi del rischio effettuata
  • Misure di mitigazione considerate
  • Motivazioni delle decisioni
  • Controlli periodici effettuati

Impatti organizzativi

Revisione dei processi

L’implementazione richiede:

  • Revisione dei processi di onboarding
  • Rafforzamento del monitoraggio continuo
  • Miglioramento della gestione delle relazioni con i clienti
  • Formazione del personale

Governance e controlli

Gli organi di governo devono:

  • Approvare le politiche di gestione del rischio
  • Supervisionare l’implementazione
  • Essere informati sull’efficacia delle misure

Le funzioni di controllo interno devono verificare l’aderenza alle politiche e valutare l’efficacia del sistema di controlli.

Sfide implementative

Bilanciamento compliance-business

Le banche devono sviluppare modelli operativi che permettano di gestire efficacemente il rischio mantenendo redditività e sostenibilità del business.

Coordinamento con le autorità

È necessario un dialogo costante con le autorità di vigilanza per assicurare corretta interpretazione e applicazione dei principi.

Gestione dell’incertezza

Le banche devono sviluppare framework per assumere decisioni informate anche in presenza di guidance non completamente definite.

Conclusioni

L’implementazione degli orientamenti EBA rappresenta un’opportunità per sviluppare approcci più sofisticati alla gestione del rischio ML/TF. Questo processo richiede investimenti significativi in tecnologia, competenze e processi organizzativi, ma contribuisce a un sistema finanziario più inclusivo e sostenibile.

Le banche che sapranno cogliere questa sfida svilupperanno vantaggi competitivi in termini di efficienza operativa, gestione del rischio e relazioni con la clientela, mantenendo elevati standard di integrità e sicurezza.

Una risposta a “Misure di Prevenzione AML connesse all’attuazione dei nuovi Orientamenti EBA in materia di de-risking”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Tema di stretta attualità e talvolta “in ore stultorum”.

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