Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo si è arricchito di strumenti volti a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza. Tra questi, il whistleblowing rappresenta un meccanismo chiave per far emergere violazioni, anomalie e condotte sospette anche all’interno degli stessi soggetti obbligati. L’interazione tra obblighi antiriciclaggio e segnalazioni whistleblowing assume oggi un ruolo sempre più rilevante, soprattutto alla luce delle nuove norme europee in via di attuazione.
SOS e whistleblowing: natura, differenze e punti di contatto
Come evidenziato dal Quaderno UIF n. 30/2025, è importante distinguere tra:
- Segnalazioni di operazioni sospette (SOS): obbligo normativo previsto dal D. Lgs. 231/2007, rivolto ai soggetti obbligati che, nell’esercizio della loro attività, rilevano elementi sospetti. Le SOS sono trasmesse alla UIF in via riservata e protetta, in ossequio all’art. 35 e ss. del decreto.
- Whistleblowing: segnalazione spontanea, volontaria e tutelata, di violazioni di norme da parte di dipendenti o terzi, anche al di fuori della catena gerarchica, con canali dedicati e garanzie di riservatezza e protezione contro ritorsioni (Direttiva UE 2019/1937, attuata in Italia con il D. Lgs. 24/2023).
Nonostante differenze sostanziali (obbligatorietà, contenuto, destinatari), entrambi i canali perseguono un obiettivo comune: la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti. Le segnalazioni whistleblowing possono riguardare anche violazioni degli obblighi AML, configurandosi dunque come complementari alle SOS.
Le basi normative: un sistema in evoluzione
Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. “Whistleblowing Directive”)
La Direttiva, recepita in Italia dal D. Lgs. 24/2023, stabilisce tutele ampie per i segnalanti e impone alle imprese sopra i 50 dipendenti e ai soggetti obbligati AML l’adozione di canali interni di segnalazione sicuri, riservati e accessibili. Il decreto prevede:
- Obbligo di canali interni (art. 4);
- Possibilità di ricorso a canali esterni (ANAC) o divulgazione pubblica;
- Divieto di ritorsioni (art. 17);
- Obblighi informativi e formativi per il personale.
D. Lgs. 231/2007 e SOS
Il sistema AML italiano, armonizzato con la normativa europea, impone l’obbligo di segnalazione alla UIF ogniqualvolta si ravvisino sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo secondo le regole previste dall’art. 35 D. Lgs. 231/2007. La segnalazione ha natura riservata, è sottratta all’accesso del cliente e non comporta responsabilità civile o penale (art. 39 D. Lgs. 231/2007).
Le novità del nuovo AML Package europeo
Il nuovo pacchetto normativo europeo antiriciclaggio, approvato nel 2024, introduce un’importante integrazione tra AML e whistleblowing, come evidenziato nel Quaderno UIF:
- Art. 14 Reg. UE 1620/2024: estende espressamente la Direttiva (UE) 2019/1937 anche alle segnalazioni relative a violazioni AML;
- Art. 90 Reg. UE 1620/2024: affida all’Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) la gestione di canali sicuri di whistleblowing per ricevere segnalazioni su violazioni (effettive o potenziali) delle norme AML da parte di persone fisiche;
- Art. 60 Direttiva UE 2024/1640: attribuisce alle autorità di supervisione il compito di istituire canali di segnalazione esterna e garantire tutele alle persone segnalanti.
Queste norme rafforzano la protezione legale di chi denuncia violazioni AML, promuovendo un sistema integrato tra segnalazione interna (SOS) e whistleblowing.
Profili operativi: cosa devono fare i soggetti obbligati
Le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati devono adottare un approccio integrato, coerente e sinergico tra i due sistemi:
- Mappatura delle aree di rischio: aggiornare la mappatura del rischio AML per includere anche la gestione dei canali whistleblowing;
- Coerenza tra procedure AML e whistleblowing: prevedere canali chiari per le violazioni AML anche nei sistemi whistleblowing, garantendo riservatezza e separazione dei flussi informativi;
- Formazione del personale: sensibilizzare sulle differenze tra SOS e whistleblowing e sull’uso appropriato dei canali;
- Presidio sulla non ritorsione: garantire la protezione del segnalante anche nei casi in cui la segnalazione riguardi condotte AML.
Il ruolo dell’AMLA
L’AMLA, con sede a Francoforte, è la nuova autorità centrale per la vigilanza AML a livello UE. Sarà responsabile non solo della supervisione diretta su enti finanziari ad alto rischio, ma anche:
- della ricezione di segnalazioni whistleblowing a livello europeo;
- della protezione dei segnalanti;
- del raccordo con le UIF e le autorità nazionali.
Conclusioni
L’integrazione tra whistleblowing e sistema antiriciclaggio rappresenta un salto di qualità nella governance dei rischi reputazionali e normativi. L’evoluzione normativa europea – culminata con il Reg. UE 1620/2024 e la Direttiva UE 2024/1640 – rafforza il quadro delle tutele per i segnalanti e assegna nuove responsabilità agli attori della filiera AML. Le istituzioni finanziarie e i soggetti obbligati sono chiamati ad aggiornare i propri modelli di controllo, formando il personale e adeguando i canali interni per favorire un sistema realmente efficace, protetto e trasparente.
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