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Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

Antiriciclaggio e Whistleblowing: convergenze, tutele e scenari futuri

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo si è arricchito di strumenti volti a rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza. Tra questi, il whistleblowing rappresenta un meccanismo chiave per far emergere violazioni, anomalie e condotte sospette anche all’interno degli stessi soggetti obbligati. L’interazione tra obblighi antiriciclaggio e segnalazioni whistleblowing assume oggi un ruolo sempre più rilevante, soprattutto alla luce delle nuove norme europee in via di attuazione.

SOS e whistleblowing: natura, differenze e punti di contatto

Come evidenziato dal Quaderno UIF n. 30/2025, è importante distinguere tra:

  • Segnalazioni di operazioni sospette (SOS): obbligo normativo previsto dal D. Lgs. 231/2007, rivolto ai soggetti obbligati che, nell’esercizio della loro attività, rilevano elementi sospetti. Le SOS sono trasmesse alla UIF in via riservata e protetta, in ossequio all’art. 35 e ss. del decreto.
  • Whistleblowing: segnalazione spontanea, volontaria e tutelata, di violazioni di norme da parte di dipendenti o terzi, anche al di fuori della catena gerarchica, con canali dedicati e garanzie di riservatezza e protezione contro ritorsioni (Direttiva UE 2019/1937, attuata in Italia con il D. Lgs. 24/2023).

Nonostante differenze sostanziali (obbligatorietà, contenuto, destinatari), entrambi i canali perseguono un obiettivo comune: la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti. Le segnalazioni whistleblowing possono riguardare anche violazioni degli obblighi AML, configurandosi dunque come complementari alle SOS.

Le basi normative: un sistema in evoluzione

Direttiva (UE) 2019/1937 (cd. “Whistleblowing Directive”)

La Direttiva, recepita in Italia dal D. Lgs. 24/2023, stabilisce tutele ampie per i segnalanti e impone alle imprese sopra i 50 dipendenti e ai soggetti obbligati AML l’adozione di canali interni di segnalazione sicuri, riservati e accessibili. Il decreto prevede:

  • Obbligo di canali interni (art. 4);
  • Possibilità di ricorso a canali esterni (ANAC) o divulgazione pubblica;
  • Divieto di ritorsioni (art. 17);
  • Obblighi informativi e formativi per il personale.

D. Lgs. 231/2007 e SOS

Il sistema AML italiano, armonizzato con la normativa europea, impone l’obbligo di segnalazione alla UIF ogniqualvolta si ravvisino sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo secondo le regole previste dall’art. 35 D. Lgs. 231/2007. La segnalazione ha natura riservata, è sottratta all’accesso del cliente e non comporta responsabilità civile o penale (art. 39 D. Lgs. 231/2007).

Le novità del nuovo AML Package europeo

Il nuovo pacchetto normativo europeo antiriciclaggio, approvato nel 2024, introduce un’importante integrazione tra AML e whistleblowing, come evidenziato nel Quaderno UIF:

  • Art. 14 Reg. UE 1620/2024: estende espressamente la Direttiva (UE) 2019/1937 anche alle segnalazioni relative a violazioni AML;
  • Art. 90 Reg. UE 1620/2024: affida all’Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) la gestione di canali sicuri di whistleblowing per ricevere segnalazioni su violazioni (effettive o potenziali) delle norme AML da parte di persone fisiche;
  • Art. 60 Direttiva UE 2024/1640: attribuisce alle autorità di supervisione il compito di istituire canali di segnalazione esterna e garantire tutele alle persone segnalanti.

Queste norme rafforzano la protezione legale di chi denuncia violazioni AML, promuovendo un sistema integrato tra segnalazione interna (SOS) e whistleblowing.

Profili operativi: cosa devono fare i soggetti obbligati

Le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati devono adottare un approccio integrato, coerente e sinergico tra i due sistemi:

  • Mappatura delle aree di rischio: aggiornare la mappatura del rischio AML per includere anche la gestione dei canali whistleblowing;
  • Coerenza tra procedure AML e whistleblowing: prevedere canali chiari per le violazioni AML anche nei sistemi whistleblowing, garantendo riservatezza e separazione dei flussi informativi;
  • Formazione del personale: sensibilizzare sulle differenze tra SOS e whistleblowing e sull’uso appropriato dei canali;
  • Presidio sulla non ritorsione: garantire la protezione del segnalante anche nei casi in cui la segnalazione riguardi condotte AML.

Il ruolo dell’AMLA

L’AMLA, con sede a Francoforte, è la nuova autorità centrale per la vigilanza AML a livello UE. Sarà responsabile non solo della supervisione diretta su enti finanziari ad alto rischio, ma anche:

  • della ricezione di segnalazioni whistleblowing a livello europeo;
  • della protezione dei segnalanti;
  • del raccordo con le UIF e le autorità nazionali.

Conclusioni

L’integrazione tra whistleblowing e sistema antiriciclaggio rappresenta un salto di qualità nella governance dei rischi reputazionali e normativi. L’evoluzione normativa europea – culminata con il Reg. UE 1620/2024 e la Direttiva UE 2024/1640 – rafforza il quadro delle tutele per i segnalanti e assegna nuove responsabilità agli attori della filiera AML. Le istituzioni finanziarie e i soggetti obbligati sono chiamati ad aggiornare i propri modelli di controllo, formando il personale e adeguando i canali interni per favorire un sistema realmente efficace, protetto e trasparente.

Una replica a “Antiriciclaggio e Whistleblowing: convergenze, tutele e scenari futuri”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Riflessioni importanti per il lavoro quotidiano. Grazie

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