Con ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025, la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del codice civile, chiarendo quando e come i soci di una S.r.l. rispondano solidalmente con gli amministratori per atti di gestione dannosi.
Il caso concreto
La vicenda trae origine dal fallimento di una società che aveva proseguito l’attività nonostante la perdita integrale del capitale sociale. Il curatore fallimentare aveva convenuto in giudizio non solo gli amministratori, ma anche i soci, compresi quelli di minoranza, per non aver adottato tempestivamente le misure previste dalla legge (ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione).
I soci si erano difesi sostenendo di essere meri detentori di quote minoritarie, privi di ruolo gestorio, e che comunque l’intenzionalità richiesta dalla norma dovesse riferirsi al danno e non all’atto gestorio.
I principi affermati dalla Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando principi destinati a fare giurisprudenza:
1. Non serve una delibera formale
La responsabilità dei soci può derivare anche da ingerenze di fatto. Non è necessaria una deliberazione assembleare esplicita: è sufficiente che i soci abbiano consapevolmente influenzato o orientato l’operato degli amministratori, anche attraverso condotte attendiste o omissive.
2. L’intenzionalità riguarda l’atto, non il danno
L’avverbio “intenzionalmente” presente nell’art. 2476, comma 8, c.c. non si riferisce al dolo del danno, ma al dolo dell’atto gestorio. Ciò che rileva è la consapevole volontà del socio di orientare la gestione verso un comportamento antigiuridico, non la volontà di causare un danno patrimoniale alla società o ai creditori.
3. Anche i soci di minoranza rispondono
La titolarità di quote minoritarie non esclude la responsabilità. Se il socio aderisce consapevolmente a una strategia comune volta a procrastinare decisioni imposte dalla legge, risponde solidalmente con gli amministratori, indipendentemente dal “peso” della sua partecipazione sociale.
Il caso specifico: l’inerzia colpevole
Nel caso esaminato, i giudici hanno individuato una strategia condivisa dai soci, attuata attraverso delibere assembleari unanimi, volta a rinviare la liquidazione della società nella speranza di cedere le partecipazioni prima che queste perdessero definitivamente valore.
Questa condotta, protrattasi per mesi, costituiva un indirizzo gestorio di fatto che autorizzava gli amministratori a proseguire l’attività nonostante la perdita del capitale, aggravando il dissesto della società.
La sentenza rappresenta un monito per tutti i soci di S.r.l., anche di minoranza: l’inerzia non protegge dalla responsabilità. Quando emergono situazioni di crisi che richiedono l’adozione di misure previste dalla legge, anche il silenzio o l’attesa strategica possono integrare una forma di corresponsabilità con gli amministratori.
I soci devono quindi adottare comportamenti attivi e tempestivi di fronte a situazioni di perdite rilevanti del capitale sociale, deliberando le misure necessarie o, quantomeno, dissociandosi formalmente da strategie dilatorie che consentano la prosecuzione di una gestione dannosa per la società e per i creditori.
Riferimento: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 22169 del 1° agosto 2025
Scrivi una risposta a gladiatorsoftlyd59bfe5447 Cancella risposta