Il 31 marzo 2026, la UIF ha pubblicato una nuova comunicazione dedicata a un tema che sta diventando sempre più centrale nelle analisi finanziarie dell’Unità: il rischio di riciclaggio e di altri reati connessi con l’ottenimento e l’utilizzo di agevolazioni pubbliche e contratti pubblici. Non si tratta di un intervento estemporaneo: la UIF lavora su questo fronte da oltre quindici anni, ma la crescita esponenziale dei fondi pubblici in circolazione — soprattutto dopo il 2020, con il PNRR e le misure straordinarie legate alla pandemia — ha reso necessario un aggiornamento organico delle indicazioni operative.
La comunicazione si rivolge a tutti i soggetti obbligati alla collaborazione attiva ai sensi del D.Lgs. 231/2007, banche e intermediari finanziari compresi, ma anche, e qui sta una delle caratteristiche più interessanti del documento, alle Pubbliche amministrazioni stesse, che rivestono un ruolo attivo nella catena di controllo.
Perché proprio ora?
La risposta è semplice: i fondi pubblici sono diventati un bersaglio privilegiato per la criminalità organizzata. Le analisi della UIF mostrano in modo ricorrente schemi in cui soggetti — talvolta già contigui ad ambienti criminali — accedono a sovvenzioni, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, mutui agevolati o si aggiudicano contratti pubblici attraverso frodi documentali, false attestazioni e strutture societarie costruite ad arte. Il denominatore comune è sempre lo stesso: appropriarsi di risorse pubbliche e poi occultarne la provenienza illecita.
Con questa comunicazione, la UIF fa ordine nel quadro normativo preesistente, aggiorna le indicazioni operative alla luce dell’esperienza accumulata e, soprattutto, introduce due nuovi codici fenomeno per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Cosa guardare: le anomalie soggettive
Il primo grande blocco della comunicazione riguarda il profilo dei soggetti coinvolti. La UIF è molto chiara: non basta verificare che un’impresa abbia i requisiti formali per accedere a un’agevolazione o per partecipare a una gara. Occorre guardare oltre la superficie documentale.
Tra i segnali di allerta più rilevanti, la comunicazione segnala situazioni in cui l’impresa risulti di recente costituzione o precedentemente inattiva, abbia cambiato denominazione, forma giuridica o settore di attività poco prima di presentare la domanda, abbia effettuato operazioni straordinarie (cessioni, acquisti di rami d’azienda) in prossimità dell’accesso ai fondi, oppure mostri un fatturato in crescita esponenziale non correlato alla redditività effettiva. Un’impresa con perdite di esercizio significative che improvvisamente dichiara un volume d’affari notevole dovrebbe sempre accendere un campanello d’allarme.
Molto rilevante anche l’analisi dei collegamenti tra soggetti: la condivisione di titolari effettivi, esponenti aziendali, fornitori, clienti, stessa filiale bancaria o persino stesso numero di telefono tra più beneficiari di agevolazioni o più affidatari di contratti pubblici nello stesso territorio è un indicatore che merita approfondimento. La UIF invita esplicitamente a sfruttare le banche dati pubbliche disponibili — a partire dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dalle banche dati ANAC — per ricostruire queste connessioni.
Le frodi sui requisiti: dagli aumenti di capitale fittizi alle fideiussioni false
Il secondo blocco affronta le anomalie nella fase di accesso, cioè quella in cui i soggetti devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti. È un terreno fertile per le condotte fraudolente, che possono assumere forme molto diverse.
Sul fronte delle agevolazioni, la comunicazione punta i riflettori sugli aumenti di capitale fittizi: operazioni in cui i fondi conferiti non sono reali — perché effettuati con assegni mai negoziati, con trasferimenti per importi inferiori a quelli deliberati, o tramite conferimento di beni di difficile valutazione come opere d’arte — e che vengono poi restituite alle controparti o utilizzate in modo incoerente con l’attività aziendale. La circolarità dei fondi è il segnale più eloquente.
Sul fronte dei contratti pubblici, invece, un tema ricorrente è quello delle garanzie false o non escutibili. La UIF descrive schemi in cui le fideiussioni vengono rilasciate da soggetti non autorizzati, magari esteri, o sono contraffatte, oppure presentano clausole ambigue. In alcuni casi, per evitare che i flussi finanziari arrivino direttamente ai falsi garanti, vengono interposti professionisti con il ruolo di escrow agent, che fungono da schermo. La comunicazione rinvia, per le verifiche operative, al documento congiunto pubblicato da Banca d’Italia, IVASS, ANAC e AGCM nel 2020 e alla più recente comunicazione del luglio 2025 delle stesse autorità.
Cosa succede dopo l’erogazione: il monitoraggio dei flussi
La terza sezione è dedicata alla fase successiva all’ottenimento dei fondi, quella in cui spesso emergono le anomalie più evidenti per banche e intermediari. Quando i fondi pubblici affluiscono su un conto corrente dedicato, il monitoraggio delle movimentazioni diventa cruciale.
I casi più ricorrenti rilevati dalla UIF riguardano: la monetizzazione dei fondi tramite prelievi di contante anche frazionati; l’uso del denaro per spese di carattere personale (auto, oggetti preziosi); i trasferimenti immediati dopo la ricezione verso esponenti aziendali, soggetti collegati o verso l’estero, in particolare verso paesi a rischio o tramite IBAN virtuali (vIBAN) o per acquisto di crypto-asset; il pagamento di fatture generiche a favore di controparti di comodo, spesso estere e di recente costituzione.
La comunicazione segnala anche il ruolo delle reti transnazionali di trasferimento informale di fondi — il cosiddetto underground banking — spesso riconducibili a soggetti stranieri, come canale preferito per il riciclaggio dei proventi delle frodi su fondi pubblici.
La logica della frammentazione e il ruolo del coordinamento
Uno degli aspetti concettualmente più importanti della comunicazione è il richiamo alla frammentazione del processo. Le fasi di onboarding, istruttoria, delibera, erogazione e monitoraggio di un’agevolazione pubblica possono coinvolgere destinatari diversi, che valutano il rischio in momenti e con prospettive differenti. Lo stesso vale per i contratti pubblici, dove possono intervenire più amministrazioni con ruoli distinti, come le centrali di committenza.
Questa frammentazione non deve diventare un alibi per valutazioni parziali. La UIF richiama esplicitamente l’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007 — quello che regola la condivisione delle informazioni tra soggetti obbligati — e invita a costruire sinergie informative effettive. La visione deve essere unitaria, anche quando le fasi operative sono distribuite tra soggetti diversi.
Vale la pena ricordare anche l’attenzione richiesta nei confronti delle piattaforme di digital lending, dove la completa automatizzazione del processo creditizio non deve comprimere gli spazi della valutazione antiriciclaggio. Così come merita attenzione il ruolo dei facilitatori e dei mediatori che operano per conto di più beneficiari: quando un soggetto raccoglie fondi provenienti da una rete estesa di beneficiari che gli hanno trasferito parte degli importi ricevuti, il sospetto di gestione unitaria di risorse pubbliche indebitamente ottenute diventa molto concreto.
Le novità operative: addio a FI1 e FI2, benvenuti PA1 e PA2
Dal punto di vista strettamente operativo, la comunicazione introduce due nuovi codici fenomeno per la compilazione delle SOS a partire dal 31 marzo 2026:
PA1 – Abusi relativi all’accesso e/o all’utilizzo di agevolazioni pubbliche PA2 – Abusi relativi a contratti pubblici
Contestualmente, vengono abrogati i vecchi codici FI1 (abuso di finanziamenti pubblici) e FI2 (utilizzo anomalo di conti dedicati), così come lo schema di anomalia del 13 ottobre 2009 sui conti dedicati. La sostituzione non è solo formale: i nuovi codici riflettono una visione più integrata e aggiornata dei rischi, che non si limita al perimetro bancario ma abbraccia l’intero ciclo di vita delle risorse pubbliche.
Cosa significa tutto questo nella pratica
La comunicazione di marzo è, prima di tutto, un promemoria che il riciclaggio di fondi pubblici non è un reato “di sistema” ma si manifesta attraverso operazioni concrete, che passano sui conti bancari e lasciano tracce documentali. Banche e intermediari sono chiamati a guardare non solo alla singola transazione ma al contesto complessivo: chi è il cliente, da dove vengono i fondi, dove vanno, con chi è collegato.
Per i professionisti AML e per i responsabili delle filiali, il messaggio è chiaro: i fondi pubblici richiedono un livello di attenzione elevato, non perché le operazioni siano necessariamente più complesse, ma perché le risorse in gioco sono di tutti. E la collaborazione attiva, in questo ambito, non è solo un obbligo normativo: è una responsabilità concreta verso l’integrità del sistema economico.
Confronto tra lo Schema UIF del 2009 e la Comunicazione del 31 marzo 2026
| Dimensione | Schema 2009 | Comunicazione 2026 |
|---|---|---|
| Ambito di applicazione | Solo conti dedicati; focus su appalti e ricostruzione post-sisma Abruzzo | Agevolazioni pubbliche (nazionali ed europee) + contratti pubblici in tutte le fasi; nessuna limitazione settoriale |
| Destinatari | Banche e Poste Italiane S.p.A. | Tutti i soggetti obbligati ex art. 35 D.Lgs. 231/2007 + Pubbliche amministrazioni ex art. 10 |
| Profilo soggettivo | Imprese inattive/recenti, soci con precedenti penali, residenza in paesi a fiscalità privilegiata, modifiche societarie, documentazione falsa | Tutti i precedenti + analisi del fatturato anomalo, aumenti di capitale fittizi, collegamento tra più beneficiari, analisi delle controparti commerciali, titolarità effettiva anche per PA |
| Profilo oggettivo | Contante, assegni sotto soglia, trasferimenti esteri, operazioni fuori scopo del conto | Tutti i precedenti + trasferimenti verso vIBAN, acquisto crypto-asset, pagamento consulenze generiche, crediti d’imposta anomali, subappalto, underground banking |
| Garanzie fideiussorie | Non trattate | Trattate in dettaglio: garanti non autorizzati, falsificazione, escrow agent interposti, broker non autorizzati |
| Digital lending e fintech | Non contemplato | Esplicitamente citato: rischio di istruttorie automatizzate prive di adeguata valutazione AML |
| Facilitatori e mediatori | Non contemplato | Inclusi: attenzione ai soggetti che aggregano più beneficiari e raccolgono fondi per loro conto |
| Coordinamento tra destinatari | Implicito | Esplicito: richiamo all’art. 39 D.Lgs. 231/2007, visione unitaria del processo frammentato |
| Codici fenomeno SOS | FI1 (abuso finanziamenti pubblici), FI2 (utilizzo anomalo conti dedicati) | PA1 (abusi su agevolazioni pubbliche), PA2 (abusi su contratti pubblici) — i precedenti sono soppressi |
| Tracciabilità | Strumento principale di controllo | Necessaria ma non sufficiente: la tracciabilità formale non esclude il sospetto |
Per approfondimenti:
- UIF, Comunicazione del 31 marzo 2026 – Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici;
- UIF, Provvedimento recante gli Indicatori di Anomalia del 12 maggio 2023;
- UIF, Comunicazione dell’11 aprile 2022 – PNRR;
- Banca d’Italia/UIF, Indicazioni su vIBAN del 12 dicembre 2024;
- Documento congiunto Banca d’Italia, IVASS, ANAC, AGCM del 28 maggio 2020 e Comunicazione del 18 luglio 2025 sulle garanzie.
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