Super AML

Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO

Adempimenti degli intermediari bancari: profili di merito creditizio, AML e responsabilità giuridica

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Negli ultimi anni il tema dei finanziamenti garantiti dallo Stato ha assunto una rilevanza centrale nel dibattito giuridico, economico e regolamentare. La diffusione di tali strumenti è stata particolarmente intensa durante la fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, quando il legislatore è intervenuto con misure straordinarie volte a sostenere la liquidità delle imprese attraverso meccanismi di garanzia pubblica, tra cui il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e gli interventi di garanzia statale tramite SACE. In questo contesto, il sistema bancario è stato chiamato a svolgere un ruolo cruciale di intermediazione tra le risorse pubbliche e il tessuto produttivo, erogando credito assistito da garanzie statali spesso molto elevate.

La rapidità con cui tali strumenti sono stati attivati e la forte pressione a sostenere l’economia reale hanno tuttavia posto interrogativi rilevanti sul ruolo e sulle responsabilità degli intermediari bancari nella fase di istruttoria e concessione del credito. In particolare, il dibattito si è concentrato sull’estensione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio anche in presenza di una garanzia pubblica quasi integrale, nonché sui profili di responsabilità civile e concorsuale connessi alla concessione di finanziamenti a imprese già in stato di crisi o insolvenza.

La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente chiarito che la presenza della garanzia statale non esonera la banca dagli obblighi di diligenza professionale che caratterizzano l’attività creditizia. In tale prospettiva, numerose pronunce hanno ribadito che l’intermediario rimane tenuto a svolgere un’istruttoria effettiva e non meramente formale, coerente con gli standard di diligenza qualificata richiesti all’operatore bancario ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del codice civile.

Particolare rilievo hanno assunto alcune recenti decisioni dei tribunali di merito che hanno affrontato casi di concessione di finanziamenti garantiti a imprese già in condizioni di grave difficoltà economica.

Tra queste si segnalano, in particolare, i decreti del Tribunale di Lecce del 27 gennaio 2026, che hanno dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento garantiti dallo Stato concessi a una società poi ammessa alla liquidazione giudiziale, ritenendo che l’istruttoria bancaria fosse stata svolta in modo acritico e in violazione dei principi di diligenza professionale. Secondo il tribunale, la concessione del credito in presenza di indicatori evidenti di crisi avrebbe configurato una condotta gravemente negligente, idonea a determinare la nullità dell’operazione ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Il Tribunale Ordinario di Lecce – Terza Sezione Civile, con sei decreti del 27 gennaio 2026 (R.G. 2110/2025 e connessi), ha dichiarato la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di finanziamento garantiti dallo Stato concessi da sei istituti di credito a un’azienda pugliese poi ammessa alla liquidazione giudiziale. Le pronunce si inseriscono nel più ampio dibattito giurisprudenziale in materia di finanziamenti agevolati emerso nel periodo pandemico, in cui i tribunali italiani hanno delineato tre distinti orientamenti:

OrientamentoContenuto e riferimento
Nullità contrattuale per illiceità della causaIl contratto è nullo in radice per violazione di norme imperative (Trib. Napoli). I decreti di Lecce aderiscono con forza a questo filone.
Irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.Illiceità del negozio per contrasto con il buon costume; richiamata dalla Cassazione n. 16706/2020. I decreti di Lecce aprono esplicitamente anche a questo secondo orientamento.
Responsabilità risarcitoria della bancaSemplice responsabilità senza incidere sulla validità del contratto (Trib. Padova). I decreti di Lecce sembrano superare questo approccio.

Il fil rouge di tutte le pronunce leccesi è che la concessione del credito alla società poi caduta in liquidazione giudiziale costituisce «grave negligenza professionale» e «abu so» quando fondata su istruttorie «acritiche, passive, inadeguate e contrarie ai principi di diligenza imposti all’operatore bancario qualificato».

2. Adempimenti nella fase pre-erogazione

2.1 Valutazione del merito creditizio

L’obbligo di valutare il merito creditizio sussiste sia per i finanziamenti garantiti ai sensi della normativa emergenziale Covid-19 sia per le operazioni coperte dalla garanzia «de minimis» (Regolamento UE n. 1407/2013). Il Tribunale di Lecce ha rilevato che un’istruttoria corretta avrebbe consentito di escludere ab initio la concessione del finanziamento, rilevando che la società versava già in condizione di crisi antecedente alla pandemia.

Elementi che la banca era tenuta ad accertare e che nella fattispecie erano agevolmente verificabili:

  • assenza di adeguata patrimonializzazione (capitale versato di soli € 2.500,00);
  • mancanza di dipendenti da anni;
  • nessuna distribuzione di utili ai soci, nonostante le scritture contabili li evidenziassero;
  • pregresso indebitamento erariale non risultante dai bilanci;
  • bilanci depositati in ritardo (2015–2018);
  • operatività in un locale di soli 54 mq con un solo lavoratore (anche socio amministratore);
  • indebitamento al 31.12.2019 pari a € 55.000,00;
  • bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato.

Norma chiave: Art. 5 TUB – sana e prudente gestione delle banche: norma imperativa la cui violazione può determinare nullità del contratto (Trib. Lecce, decreto n. 1).

2.2 Adeguata verifica della clientela (AML)

Il D.Lgs. 231/2007 impone all’intermediario l’obbligo di adeguata verifica del cliente prima o, al più contestualmente, all’instaurazione del rapporto continuativo o all’esecuzione dell’operazione. Nel contesto dei finanziamenti garantiti dallo Stato, questo obbligo assume una dimensione rafforzata per la compresenza di fondi pubblici.

2.2.1 Identificazione e verifica dell’identità

  • Identificazione del cliente e, ove diverso, dell’esecutore (art. 19, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/2007)
  • Acquisizione e verifica di documenti e informazioni su natura, scopo e destinazione del rapporto
  • Verifica della qualità di persona politicamente esposta (PEP) del cliente, dei titolari effettivi e dei soggetti collegati

2.2.2 Titolare effettivo

•            Individuazione del titolare effettivo secondo i criteri di cui all’art. 20 D.Lgs. 231/2007 e relativo Allegato tecnico

•            Consultazione del Registro dei Titolari Effettivi (art. 21 D.Lgs. 231/2007), pur tenendo presente che le informazioni ivi contenute non esonerano da autonoma verifica

•            Verifica di eventuali strutture di controllo complesse: holding, fiduciarie, trust

2.2.3 Scopo e natura del rapporto

  • Comprensione della finalità economica del finanziamento (coerenza tra destinazione dichiarata e profilo del cliente)
  • Verifica della coerenza tra l’attività d’impresa e il codice ATECO registrato
  • Accertamento dell’effettivo danno da Covid-19 dichiarato ai fini dell’accesso alla garanzia emergenziale

2.2.4 Controllo delle liste e delle sanzioni

  • Verifica in lista SDN (OFAC), liste UE delle persone soggette a misure restrittive, lista ONU
  • Screening antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e Reg. UE 2580/2001, 881/2002)
  • Verifica di eventuali misure di congelamento a carico del soggetto richiedente

2.2.5 Report antifrode e consultazione banche dati

Il Tribunale di Lecce ha esplicitamente rilevato come emergesse dal report antifrode depositato dalla banca stessa che l’analisi di bilancio non era stata condotta perché giudicata «troppo sintetica». L’intermediario è tenuto a:

  • consultare le banche dati disponibili (Centrale Rischi, SIC, CRIF, banche dati consortili)
  • analizzare il report antifrode non in modo acritico ma con valutazione sostanziale
  • non limitarsi ai soli dati numerici esposti in bilancio, verificandone la corrispondenza con la realtà

Riferimento AML: La UIF, nelle Istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette, individua tra gli indicatori di anomalia (Provvedimento maggio 2024): la richiesta di finanziamenti in assenza di coerenza economico-finanziaria, l’utilizzo delle somme erogate per operazioni diverse da quelle dichiarate, la presenza di bonifici esteri incoerenti con l’operatività del cliente.

3. Adempimenti nella fase successiva all’erogazione

3.1 Monitoraggio permanente (art. 9 D.L. 20/2023)

L’art. 9 del D.L. 20/2023 impone un presidio permanente sui finanziamenti assistiti da fondi pubblici. La banca era tenuta a monitorare il corretto impiego delle somme e attivare misure correttive in caso di anomalie. Il Tribunale ha accertato che la banca ha omesso tale verifica “nonostante risultassero bonifici esteri e operazioni estranee al capitale circolante dichiarato”.

Il presidio permanente comprende:

  • verifica dell’utilizzo delle somme erogate in conformità alla destinazione dichiarata
  • monitoraggio dei flussi di cassa e delle movimentazioni del conto corrente
  • rilevazione di segnali di allerta (bonifici esteri incoerenti, utilizzo del fido per operazioni estranee all’attività)
  • attivazione della procedura di revoca della garanzia in caso di accertata irregolarità
  • segnalazione agli organi di vigilanza delle irregolarità riscontrate

3.2 Monitoraggio continuo ai fini AML (art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2007)

Parallelamente al presidio ex D.L. 20/2023, l’intermediario è tenuto al controllo costante del rapporto ai fini antiriciclaggio:

  • analisi delle transazioni effettuate nel corso del rapporto, verifica della coerenza con il profilo di rischio AML assegnato al cliente
  • aggiornamento periodico dei dati di adeguata verifica (con cadenza almeno annuale per i clienti ad alto rischio)
  • riesame della classificazione di rischio al manifestarsi di variazioni significative nel profilo del cliente o nell’operatività
  • conservazione di tutta la documentazione probatoria per almeno 10 anni (art. 31 D.Lgs. 231/2007)

Indicatori di anomalia UIF: Saldo medio giornaliero negativo del conto corrente aziendale tenuto presso altra banca – elemento valorizzato dal Tribunale di Lecce (decreto n. 6) come circostanza che avrebbe dovuto allertare l’istituto erogante.

3.3 Segnalazione di operazione sospetta (SOS)

Se nel corso del monitoraggio emergono elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario è tenuto a inviare segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 231/2007, indipendentemente dall’importo dell’operazione e prima di darvi esecuzione, ove possibile.

Tra i segnali di allerta rilevanti nel contesto dei finanziamenti garantiti:

  • utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle dichiarate (bonifici esteri, acquisti non coerenti con l’attività)
  • richiesta di finanziamento non supportata da reale fabbisogno di liquidità
  • strutture societarie opache o uso di prestanome
  • saldo medio del conto corrente costantemente negativo in un periodo antecedente al finanziamento
  • mancata corrispondenza tra fatturato dichiarato e movimentazioni bancarie

4. Profili di responsabilità giuridica alla luce dei decreti leccesi

4.1 Nullità assoluta del contratto

Nei sei decreti del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. di tutti i contratti indicati nelle domande di ammissione al passivo. La nullità è fondata su due distinti vizi:

  • difetto di causa concreta del contratto
  • contrarietà a norme imperative (art. 5 TUB sulla sana e prudente gestione; art. 9 D.L. 20/2023; Regolamento UE 1407/2013)

La conseguenza pratica è l’esclusione dal passivo fallimentare di tutti i crediti bancari (mutuo chirografario, portafoglio commerciale, conti correnti, anticipi su fatture), senza possibilità di insinuazione neppure in via privilegiata.

4.2 Irripetibilità delle somme erogate

Il secondo decreto aggiunge un elemento di estrema rilevanza pratica: richiama la soluti retentio (art. 2035 c.c.) e la Cassazione n. 16706/2020, che qualifica l’erogazione a impresa in decozione come condotta contraria al buon costume. In tal caso non solo la banca non può essere ammessa al passivo, ma non può neppure ripetere le somme erogate, con perdita integrale del capitale.

4.3 Possibile rilevanza penale

Il medesimo decreto menziona la possibile rilevanza penale della condotta in base all’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Sebbene la responsabilità penale sia personale e richieda l’elemento soggettivo, la banca che non abbia svolto adeguata istruttoria potrebbe trovarsi coinvolta in procedimenti penali a carico del cliente o, in ipotesi concorsuali, del proprio personale.

4.4 Inammissibilità della domanda riconvenzionale

Il Tribunale ha altresì dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale “tradizionale” della curatela (condanna alla restituzione delle rate pagate) nel giudizio di opposizione allo stato passivo, poiché l’art. 206, co. 4, CCII consente solo l’impugnazione incidentale circoscritta alle contestazioni già emerse in fase di verifica del passivo.

5. Riepilogo verifiche necessarie da parte degli intermediari

FASE PRE-EROGAZIONE

Area di controlloAzione richiesta
Merito creditizioAnalisi sostanziale di bilancio, CR, banche dati creditizie; non limitarsi al report sintetico antifrode
Verifica Covid-19 / de minimisAccertamento del danno da Covid-19; verifica dei massimali de minimis (Reg. UE 1407/2013)
AML – Adeguata verificaIdentificazione cliente e titolare effettivo; comprensione della natura e scopo del finanziamento
Screening sanzioni e listeVerifica SDN, liste UE/ONU, antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007)
Coerenza operativaVerifica coerenza tra attività dichiarata, ATECO, sede operativa, dimensione aziendale
Profilo di rischio AMLAttribuzione e documentazione del profilo di rischio; adeguata verifica rafforzata se alto rischio

FASE POST-EROGAZIONE

Area di controlloAzione richiesta
Presidio art. 9 D.L. 20/2023Verifica utilizzo somme erogate; attivazione procedura revoca garanzia se irregolarità
Monitoraggio AMLControllo continuo delle movimentazioni; aggiornamento profilo di rischio
Segnale di allertaRilevazione bonifici esteri incoerenti, utilizzo per finalità diverse, saldo negativo persistente
SOS alla UIFValutazione e, se del caso, invio SOS ex art. 35 D.Lgs. 231/2007
Conservazione documentaleArchiviazione per almeno 10 anni di tutta la documentazione ex art. 31 D.Lgs. 231/2007
Segnalazione organi vigilanzaComunicazione a Banca d’Italia e MCC/Sace in caso di irregolarità accertate

7. Conclusioni

I decreti del Tribunale di Lecce del 27 gennaio 2026 rappresentano un punto di svolta nella giurisprudenza sui finanziamenti garantiti dallo Stato, con conseguenze di portata sistematica per l’intero settore bancario. Per la prima volta con tale ampiezza e coerenza argomentativa, un collegio giudicante ha ricondotto la concessione superficiale del credito assistito da garanzia pubblica alla categoria della nullità assoluta ex art. 1418 c.c., privando le banche di qualsiasi possibilità di insinuazione al passivo e aprendo — attraverso il richiamo alla soluti retentio — all’ulteriore conseguenza dell’irripetibilità delle somme erogate.

Il messaggio per gli intermediari è netto: la copertura della garanzia pubblica — MCC, SACE o altra — non può essere invocata come esimente dall’obbligo di svolgere un’istruttoria sostanziale. Al contrario, la presenza di fondi pubblici eleva lo standard di diligenza richiesto, poiché la condotta negligente della banca non danneggia soltanto il patrimonio dell’istituto ma la collettività intera, che sostiene l’onere delle garanzie escusse. In questa prospettiva, il giudice leccese ha qualificato la concessione acritica del credito non come mero inadempimento contrattuale, bensì come abuso, idoneo a travolgere l’intero negozio giuridico.

Sul versante antiriciclaggio, la vicenda leccese illumina un profilo spesso sottovalutato nella prassi operativa: gli adempimenti AML e la valutazione del merito creditizio non sono compartimenti stagni. La conoscenza del cliente, la comprensione dello scopo economico del finanziamento, il monitoraggio delle movimentazioni successive all’erogazione e la rilevazione dei segnali di anomalia costituiscono obblighi che si alimentano reciprocamente. Un’istruttoria AML condotta con rigore — che avesse rilevato, ad esempio, i saldi medi negativi del conto corrente, i bonifici esteri incoerenti o l’indebitamento erariale non dichiarato — avrebbe potuto intercettare tempestivamente i rischi poi cristallizzati nelle pronunce del Tribunale salentino.

In fase pre-erogazione, occorre superare definitivamente la logica del «controllo formale», integrando la valutazione del merito creditizio con un’analisi AML sostanziale che tenga conto della coerenza economico-finanziaria della domanda, della storica operatività del cliente e degli elementi di contesto non emergenti dal solo bilancio. In fase post-erogazione, il presidio permanente imposto dall’art. 9 D.L. 20/2023 e il monitoraggio continuo ex art. 19 D.Lgs. 231/2007 devono essere presidiati con la stessa attenzione riservata alla fase istruttoria: è in questa fase che si annidano, con maggiore frequenza, i segnali precoci di un utilizzo distorto delle somme pubbliche.

2 risposte a “FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Il contributo evidenzia con chiarezza un punto ormai difficilmente eludibile nella prassi operativa: nei finanziamenti garantiti dallo Stato, il presidio antiriciclaggio è una componente sostanziale della corretta istruttoria creditizia.

    La lettura coordinata del D.Lgs. 231/2007 e dell’art. 5 TUB, come emerge anche dai decreti del Tribunale di Lecce, porta a una conclusione netta: la qualità dell’adeguata verifica incide direttamente sulla legittimità dell’operazione. Non si tratta solo di prevenire fenomeni di riciclaggio, ma di garantire che il credito venga concesso in presenza di condizioni economiche reali, verificabili e coerenti.

    Particolarmente rilevante è il richiamo agli indicatori di anomalia elaborati dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, che nel caso di specie rappresentano veri e propri segnali di inaffidabilità creditizia: incoerenza tra operatività e profilo del cliente, utilizzo distorto delle somme, flussi esteri anomali. Elementi che, se adeguatamente valorizzati, avrebbero potuto orientare diversamente la decisione di concedere il finanziamento.

    Il caso leccese dimostra quindi come una carenza nei presidi AML possa tradursi non solo in un rischio di compliance, ma in un rischio giuridico e patrimoniale di prima grandezza, fino alla nullità del contratto e alla perdita integrale del credito. In questa prospettiva, l’integrazione tra funzione credito e funzione antiriciclaggio diventa un fattore critico di governance: non più due ambiti separati, ma un unico processo decisionale fondato sulla conoscenza sostanziale del cliente e sulla valutazione integrata del rischio.

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  2. Avatar thoughtfullyfamous8f0258f350
    thoughtfullyfamous8f0258f350

    Articolo lodevole, pratico e molto utile. Grazie per la cindivisione

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