La UIF il 20 aprile ha pubblicato il numero 34 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Dieci scenari reali, ricavati dall’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, illustrati con schemi grafici e indicatori di anomalia tratti dal Provvedimento UIF del 12 maggio 2023. Un documento da leggere come una mappa operativa.
L’approccio della UIF è chiaro fin dalla presentazione. Non si tratta di casi eccezionali da archiviare come curiosità bensì di matrici di rischio ricorrenti, destinate a ripresentarsi con varianti minime. Tali schemi, quindi, sono indispensabili per riconoscere l’operatività e, laddove ricorrano elementi soggettivi ed oggettivi, valutare l’inoltro di una segnalazione.
Un repertorio di scenari, non un catalogo di eccezioni
Il Quaderno copre un arco molto ampio di fattispecie: dal money laundering as a service offerto da un agente di pagamento che si spaccia per banca, all’abuso di fondi comunitari agricoli drenati attraverso giri tra società collegate; dalla truffa imposter scam con reimpiego in criptovalute, ai trasferimenti verso l’Asia tramite virtual IBAN gestiti da PSP extracomunitari; dagli schemi piramidali nel settore delle energie rinnovabili, all’utilizzo distorto del contratto di escrow per cedere crediti fiscali presumibilmente inesistenti.
Ciò che accomuna tutti i casi è la logica sottostante: sfruttare zone grigie normative, mascherare i flussi dietro operatività apparentemente lecita e frammentare le transazioni tra più intermediari e giurisdizioni per ostacolare la ricostruzione.
Le verifiche che l’intermediario non può omettere
Al di là dei singoli casi, il Quaderno offre una sintesi implicita delle attività di verifica che ogni soggetto obbligato dovrebbe presidiare sistematicamente. Richiamare queste attività in modo unitario è utile per trasformare la lettura del documento in prassi operativa.
Il primo presidio riguarda la verifica delle autorizzazioni della controparte. Il caso del money laundering as a service lo dimostra con chiarezza: una società che si presenta come banca o istituto di pagamento può essere, nei registri EBA, soltanto un agente di un PSP autorizzato altrove. Verificare l’effettivo status regolamentare della controparte, consultando i registri pubblici disponibili, non è un adempimento accessorio ma una condizione preliminare per valutare l’operatività.
Il secondo presidio riguarda la coerenza tra profilo economico-finanziario e operatività. Ricorre in quasi tutti i dieci casi: il soggetto di recente costituzione con ingenti flussi in entrata e uscita; la partita IVA aperta e chiusa in pochi mesi con movimentazione sproporzionata; la società con oggetto sociale ampio e eterogeneo che emette o riceve fatture con poche controparti ricorrenti. La domanda che l’intermediario deve porsi è sistematica: questa operatività ha senso economico per questo soggetto, in questa fase della sua attività?
| INDICATORI DI ANOMALIA – Provvedimento UIF 12 maggio 2023 Ind. 4.3 – Soggetto di recente costituzione con amministratori o soci che appaiono come meri prestanome. Ind. 15.2 – Movimentazione di mero transito, con accrediti e addebiti continui in assenza di operazioni di spending. Ind. 9.6 – Ricorrenti flussi verso l’estero riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico. Ind. 26 – Operatività in crypto-asset incoerente con il profilo del soggetto o con configurazione inusuale. |
Il terzo presidio riguarda la comprensione della filiera del pagamento. Quando i fondi transitano attraverso conti di corrispondenza, virtual IBAN o rapporti intestati a PSP extracomunitari, la coincidenza tra country code e Paese effettivo di radicamento del conto non è garantita. L’intermediario deve comprendere dove si radica davvero il rapporto a monte, chi lo gestisce e in quale perimetro di vigilanza opera.
Il quarto presidio è specifico per le operatività in criptoattività. I casi del Quaderno mostrano come le cripto vengano utilizzate in fasi diverse dello schema: come strumento di raccolta iniziale (il sistema informale di trasferimento tra connazionali alimentato anche da wallet), come strumento di occultamento intermedio (la conversione in stablecoin nella truffa imposter scam) e come strumento di reimpiego finale (la truffa piramidale nel fotovoltaico). Per ciascuna di queste funzioni, gli indicatori di anomalia rilevanti sono diversi e l’analisi blockchain, anche quando condotta con strumenti dedicati, richiede competenze specifiche.
Il quinto presidio riguarda la verifica dei titolari effettivi e delle reti societarie. Il caso della società interposta che agisce come fiduciaria non iscritta al MIMIT, il caso delle SVC non censite nell’elenco Banca d’Italia, il caso dei collettori riconducibili a soggetti contigui alla criminalità organizzata: tutti convergono su un medesimo punto critico. L’identificazione formale del soggetto non è sufficiente. Occorre comprendere chi sta davvero dietro l’operatività e se le strutture societarie presentate hanno una sostanza economica reale.
| Non basta il nome della controparte: occorre verificare le autorizzazioni, comprendere la filiera del pagamento e valutare la coerenza economica dei flussi. |
L’analisi di rete e i dati della fatturazione elettronica
Due strumenti emergono con forza dal Quaderno come leve di analisi avanzata a disposizione della UIF, con implicazioni anche per gli intermediari nella strutturazione del proprio monitoraggio. Il primo è la network analysis: più casi mostrano come la ricostruzione dei network di imprese collegate, attraverso l’aggregazione di segnalazioni provenienti da diversi soggetti obbligati, abbia permesso di ampliare il perimetro di indagine e individuare soggetti che non sarebbero emersi dall’analisi della singola segnalazione. Il secondo è la fatturazione elettronica: nel caso delle partite IVA apri e chiudi, i dati contabili desunti dal sistema di e-invoicing hanno consentito di identificare reti di imprese altrimenti invisibili.
Per gli intermediari, questo significa che il monitoraggio delle transazioni non può essere un esercizio su singola controparte. La valutazione del sospetto richiede una visione di sistema: ci sono flussi ricorrenti verso le stesse controparti estere? Ci sono connessioni soggettive tra clienti apparentemente distinti?
Il punto
Il Quaderno come sempre rappresenta uno strumento di consapevolezza operativa: racconta cosa è già successo, con quale logica e attraverso quali meccanismi. La sua utilità pratica si realizza soltanto se i contenuti entrano nei programmi di formazione, nei sistemi che generano alert e nelle procedure di adeguata verifica rafforzata.
Quando ricorrono opacità nelle autorizzazioni, incoerenza del profilo economico, transito dei fondi tra più intermediari, collettori, conversioni in cripto, virtual IBAN o giurisdizioni sensibili, è necessario avviare una verifica rafforzata. Se gli elementi di sospetto vengono confermati o restano irrisolti, il percorso che ne deriva è già scritto nel D.Lgs. 231/2007.
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