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Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

Trust autodichiarato e assenza di SOS: la Corte d’Appello cancella la sanzione e ridefinisce i presupposti della segnalazione

Con sentenza dell’11 marzo 2026, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il gravame proposto da un notaio avverso una sanzione amministrativa da 70.000 euro (ridotta in primo grado a 30.000 euro) irrogata dal MEF per omessa segnalazione di operazione sospetta ex art. 41 D.Lgs. 231/2007. La pronuncia offre un contributo sistematico di straordinario rilievo, chiarendo con nitida coerenza quali siano i presupposti effettivi dell’obbligo segnaletico e, in particolare, perché la mera anomalia non sia sufficiente ad attivare la SOS in assenza di un reato presupposto già perfezionato.

Il caso: trust autodichiarati e contestazione del MEF

Nel 2014, un notaio istituiva due trust autodichiarati nell’interesse della famiglia di un proprio cliente, con conferimento di beni immobili acquisiti mortis causa. Il MEF contestava l’omessa segnalazione, ritenendo che l’operazione avrebbe dovuto insospettire il professionista in quanto potenzialmente funzionale a sottrarre il patrimonio del disponente alle pretese erariali, integrando il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Il Tribunale aveva confermato l’impianto accusatorio, pur riducendo il quantum sanzionatorio. La Corte d’Appello, invece, con motivazione che merita piena attenzione, ha integralmente riformato la decisione.

Il cuore della decisione: la SOS presuppone un reato già consumato

Il passaggio più significativo della sentenza riguarda la natura stessa dell’obbligo di segnalazione. La Corte sgombra il campo da un equivoco sistematico che periodicamente riemerge nella prassi: l’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 — così come l’art. 35 nella sua formulazione generale — presuppone il sospetto che l’operazione sia finalizzata al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Il riciclaggio, tanto nella nozione penalistica quanto in quella antiriciclaggio (art. 2, D.Lgs. 231/2007), esige un reato presupposto già consumato, il cui provento venga poi occultato, trasferito o reimpiegato. Non si verte in ipotesi di occultamento di proventi illeciti, bensì nell’eventuale commissione di un illecito futuro: contesto strutturalmente estraneo al perimetro applicativo della disciplina antiriciclaggio.

Il ragionamento della Corte è lineare: nella prospettazione del MEF, il reato fiscale (la sottrazione fraudolenta) non era preesistente all’atto di conferimento ma ne avrebbe costituito, semmai, lo strumento di commissione. Il reato presupposto, in altri termini, non precedeva l’atto di conferimento ma avrebbe dovuto essere integrato proprio per suo tramite. Questo cortocircuito logico è incompatibile con la struttura della SOS.

Gli elementi AML costitutivi della SOS: cosa dice la norma

La sentenza offre l’occasione per riepilogare con precisione gli elementi che, secondo il D.Lgs. 231/2007, strutturano l’obbligo di segnalazione. L’art. 35 stabilisce che i soggetti obbligati devono inviare una SOS all’UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi — indipendentemente dalla loro entità — provengano da attività criminosa.

Il sospetto si fonda su tre componenti valutative che la Corte di Cassazione (sent. n. 20647/2018) ha riconosciuto come integrate in un giudizio tecnico tendenzialmente oggettivo:

  • ASPETTI OGGETTIVI: attività svolta dal cliente, entità, frequenza e natura delle operazioni, strumenti utilizzati.
  • ASPETTI SOGGETTIVI: capacità economica, caratteristiche del cliente, eventuale esposizione a rapporti con Paesi a rischio.
  • OGNI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA: colloqui con il cliente, notizie sulle relazioni d’affari, informazioni da fonti aperte.

Presupposto fondamentale della SOS è l’anomalia che evidenzi incompatibilità e incoerenza tra il soggetto segnalato e la sua operatività. Ma l’anomalia da sola non basta: deve evocare il sospetto che i fondi provengano da un reato già commesso o che l’operazione sia connessa al finanziamento del terrorismo.

La Corte d’Appello esamina singolarmente ciascun indice di anomalia individuato dal provvedimento UIF del 2 dicembre 2013, smontandone ogni valenza sospettosa nel caso concreto:

Difficoltà economiche del cliente nel 2014: non vi è riscontro concreto di tale circostanza nei fatti accertati.

Coincidenza tra disponente e trustee (trust autodichiarato): la legge regolatrice di Jersey rileva solo sul piano negoziale e non ai fini antiriciclaggio, trattandosi di un trust ‘interno’ sottoposto a ogni profilo soggettivo e oggettivo.

Presenza di un guardiano con poteri di controllo: depone semmai nel senso della trasparenza dell’operazione, non della sua opacità.

Clausole di «sistematico e ingiustificato utilizzo» dei beni conferiti: richiamate in astratto senza verifica della loro effettiva ricorrenza nella fattispecie concreta. La Corte qualifica questa tecnica come mera «petizione di principio», inidonea a soddisfare l’obbligo motivazionale.

Provenienza lecita dei beni: accertata dal MEF stesso — beni acquisiti a titolo ereditario — il che esclude in radice il sospetto di riciclaggio né nella forma dell’autoriciclaggio.

Il doppio contributo sistematico: teoria del reato e adeguata verifica

Sul piano della teoria del riciclaggio, la sentenza chiarisce che l’obbligo di segnalazione non può essere dilatato fino a ricomprendere operazioni sospette di favorire la futura commissione di un reato (tributario di pericolo, nel caso concreto), in assenza di un reato presupposto già perfezionato. La SOS non è uno strumento di prevenzione generica dei reati futuri, ma di contrasto al riciclaggio di proventi di reati già consumati.

Sul piano notarile, la sentenza ribadisce un principio cardine: l’adeguata verifica della clientela, correttamente condotta, e la liceità accertata dei beni conferiti escludono in radice l’obbligo di segnalazione. L’adeguata verifica non è un adempimento formale: è la base cognitiva sulla quale si costruisce — o si esclude — il giudizio di sospetto.

La condanna del MEF alle spese dell’intero doppio grado non è dettaglio trascurabile: segnala che l’esercizio del potere sanzionatorio in materia antiriciclaggio non può prescindere da una rigorosa analisi dei presupposti normativi, pena la responsabilità processuale dell’Amministrazione.

Implicazioni operative per i soggetti obbligati

La pronuncia consolida principi che i soggetti obbligati — banche, professionisti, intermediari — devono tenere presenti nella valutazione segnaletica:

  • L’anomalia è condizione necessaria ma non sufficiente per la SOS: deve evocare il sospetto di un reato presupposto già consumato o del finanziamento del terrorismo.
  • La sospettabilità di un illecito futuro non integra il presupposto dell’art. 35 D.Lgs. 231/2007 nella sua formulazione attuale.
  • Il richiamo agli indicatori UIF senza verifica della loro effettiva ricorrenza nella fattispecie concreta è motivazione apparente, censurabile sia in sede sanzionatoria sia in sede giurisdizionale.
  • L’adeguata verifica positivamente svolta e la liceità accertata della provvista sono elementi che escludono l’obbligo segnaletico.
  • Nei trust autodichiarati, la struttura negoziale non è di per sé indicatore di anomalia ai fini AML: occorre valutarne la sostanza economica e la coerenza con il profilo del disponente.

Nota prospettica: il Regolamento AML UE 2024/1624 cambierà il quadro?

Vale la pena segnalare che il perimetro delineato dalla sentenza si colloca nell’attuale cornice normativa italiana. Il considerando 138 del Regolamento UE 2024/1624 introduce una prospettiva più ampia, aprendo alla segnalabilità di operazioni in cui — pur essendo lecita la provenienza dei fondi — l’utilizzo risulti illecito o sospetto. Quando il Regolamento diverrà applicabile, la dialettica tra «provvista sospetta» e «uso sospetto» potrà incidere anche su fattispecie analoghe a quella esaminata. È uno sviluppo normativo da monitorare con attenzione.

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