Con la Comunicazione del 7 maggio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha fornito ai soggetti obbligati un quadro di riferimento operativo per la prevenzione delle attività illecite connesse alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Il documento, disponibile sul sito istituzionale della UIF, si inserisce nel solco aperto dal D. Lgs.30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio 2026, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/1226.
La Comunicazione non si limita a richiamare il nuovo assetto normativo. Individua categorie concrete di operatività a rischio, fornisce criteri per la valutazione del sospetto e introduce uno strumento classificatorio specifico per le segnalazioni di operazione sospetta connesse alla violazione delle sanzioni UE.
Il decreto 211/2025: quattro nuove fattispecie penali
Il D. Lgs.211/2025 ha introdotto nel codice penale un nuovo Capo I-bis al Titolo I del Libro II, con quattro articoli che attribuiscono rilevanza penale a condotte in precedenza presidiate soltanto sul piano amministrativo.
L’art. 275-bis c.p. punisce la violazione o l’elusione delle misure restrittive UE. L’art. 275-ter c.p. sanziona penalmente l’omessa comunicazione alle autorità competenti di informazioni su fondi o risorse economiche riconducibili a soggetti designati, note al soggetto in ragione del proprio ufficio o della propria professione. L’art. 275-quater c.p. riguarda la violazione delle condizioni delle autorizzazioni allo svolgimento di attività. L’art. 275-quinquies c.p. introduce la fattispecie colposa.
| Art. 275-ter c.p. – Esonero per professionisti L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 275-ter c.p. non si applica ai professionisti per le informazioni apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. (Cfr. art. 8, D. Lgs.211/2025) |
Sul piano sanzionatorio, il decreto prevede che quando i fatti riguardano fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10.000 euro si applichi una sanzione amministrativa e non penale. La soglia opera per gli artt. 275-bis, 275-ter e 275-quater.
Gli obblighi per i soggetti obbligati ai sensi del D. Lgs.109/2007
La Comunicazione UIF richiama gli obblighi che ricadono sugli intermediari bancari e finanziari, sui professionisti e sugli altri soggetti obbligati ai sensi del D. Lgs.109/2007, con particolare riguardo a:
- obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei soggetti designati;
- divieti di messa a disposizione di risorse economiche a soggetti designati dalle misure restrittive UE;
- obblighi di comunicazione alle autorità competenti in caso di riscontro di soggetti designati;
- applicazione delle misure restrittive adottate per il contrasto al finanziamento del terrorismo, della proliferazione e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
La SOS e le misure restrittive: un obbligo distinto
La Comunicazione chiarisce un punto che nella pratica operativa genera frequenti equivoci: l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.231/2007 è distinto e autonomo dai doveri di comunicazione specificamente attinenti alle misure restrittive.
La mera omonimia con un soggetto designato non è sufficiente per la segnalazione, se il destinatario può escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste.
Nella valutazione del sospetto rilevano tre elementi: il riscontro dei nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche accessibili attraverso il sito della UIF; il coinvolgimento di soggetti collegati o collegabili ai designati sulla base delle informazioni a disposizione; le caratteristiche oggettive dell’operatività rilevata. Entrambi i profili – soggettivo e oggettivo – devono essere rappresentati nella segnalazione.
Le fattispecie operative a rischio individuate dalla UIF
Le analisi finanziarie condotte dalla UIF e dalle omologhe FIU estere hanno permesso di circoscrivere alcune fattispecie indicative di possibili anomalie. La Comunicazione le elenca a titolo esemplificativo, con l’avvertenza che si tratta di un perimetro aperto, integrabile con ulteriori anomalie soggettive e oggettive individuate in fase di adeguata verifica.
| Strutture opache e oscuramento della proprietà Catene partecipative complesse e opache a rilevanza transnazionale, progettate per rendere difficile l’identificazione dei beneficiari effettivi. Dissimulazione della proprietà di asset riconducibili a soggetti designati, con particolare attenzione al settore immobiliare e al coinvolgimento di professionisti che facilitano l’elusione delle nuove fattispecie penali. |
| Triangolazioni di fondi e di cripto-attività Triangolazione di fondi oggetto di misure restrittive tramite prestatori di servizi di pagamento attivi in Paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori. Triangolazione di cripto-attività e di flussi veicolati tramite conti di corrispondenza e IBAN virtuali (vIBAN), con interposizione di uno o più intermediari per eludere i controlli rafforzati di customer due diligence e dissimulare l’origine o la destinazione di flussi riconducibili a entità sanzionate. |
| Occultamento della localizzazione e raccolta fondi Utilizzo di VPN per mascherare la residenza effettiva dei soggetti. Raccolta fondi da parte di organizzazioni non lucrative, attivisti e associazioni con attività di propaganda, ovvero tramite piattaforme digitali per presunte donazioni destinate ad aree di conflitto. |
| Commercio internazionale a rischio Attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (dual use). Tali scambi sono spesso realizzati per il tramite di facilitatori ricorrenti che agevolano meccanismi di triangolazione (cfr. Provvedimento UIF 12 maggio 2023, indicatore 34, sub-indici 34.3 e 34.4). |
Il nuovo codice V01 per le segnalazioni di operazione sospetta
La Comunicazione introduce in via sperimentale un nuovo fenomeno classificatorio: “V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione”. Il codice dovrà essere utilizzato in tutti i casi in cui si ravvisino fattispecie riconducibili ai contenuti della Comunicazione. Le indicazioni operative sul portale Infostat-UIF sono state aggiornate per supportare i destinatari nella corretta compilazione.
L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità e la tracciabilità delle segnalazioni connesse alle sanzioni UE, agevolando le analisi finanziarie della UIF. Il codice non modifica i presupposti dell’obbligo di segnalazione, che restano quelli previsti dall’art. 35 del D. Lgs.231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione.
Le indicazioni operative per i destinatari
La sezione finale della Comunicazione contiene indicazioni rivolte a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva.
La prima riguarda la massima attenzione nell’adempimento degli obblighi connessi alle misure restrittive, senza sottovalutare i segnali di allerta individuati in fase di adeguata verifica. La seconda impone una valutazione concreta e complessiva dell’operatività, che utilizzi tutte le informazioni disponibili per l’individuazione tempestiva dei sospetti – e non la lettura di singoli elementi isolati. La terza richiama la condivisione delle informazioni tra più destinatari ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs.231/2007. La quarta riguarda la formazione del personale: i destinatari porteranno la Comunicazione a conoscenza dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni anomale, con idonee iniziative di sensibilizzazione.
La UIF precisa che le eventuali inosservanze ricorrenti saranno valutate alla luce delle previsioni della Parte Terza, Sezione 3, delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.
La qualità del sospetto: cosa rileva davvero ai fini della SOS
Le indicazioni della Comunicazione trovano un preciso punto di raccordo con la disciplina sostanziale dell’obbligo di segnalazione. Vale la pena ricordarlo, perché nella prassi operativa questo è il passaggio in cui si concentrano è più facile sbagliare.
Il sospetto rilevante ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 231/2007 ha una connotazione qualificata e restrittiva. Non è sufficiente la mera anomalia comportamentale, la mera omonimia, l’irregolarità civilistica o la possibile illiceità generica. Occorre un collegamento specifico e oggettivamente apprezzabile con operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, intesi come conversione, trasferimento, occultamento o dissimulazione di proventi di attività criminosa. Questo esclude qualsiasi automatismo segnaletico e richiede un processo valutativo sostanziale, coerentemente con quanto già fissato nelle Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025.
Gli indicatori di anomalia non sono tassativi né autonomamente sufficienti. Devono essere specificati, ricostruiti nella loro concreta ricorrenza e logicamente correlati al rischio di riciclaggio nel caso di specie.
Il richiamo generico agli indici del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 – senza ricostruire come quegli indici si manifestino concretamente nell’operatività esaminata – non soddisfa il requisito della valutazione adeguata del sospetto. Ogni indicatore deve essere specificato, contestualizzato e raccordato logicamente al rischio di riciclaggio del caso di specie.
La ratio dell’obbligo è selettiva. La SOS presidia le operazioni funzionali al ciclo del riciclaggio, non qualsiasi operatività anomala o potenzialmente fraudolenta. Il perimetro della segnalazione non coincide con quello dell’anomalia: ne è un sottoinsieme qualificato, delimitato dalla necessità di un nesso specifico con condotte riconducibili alle fattispecie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il punto
| La Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 traduce in indicazioni operative concrete il mutato quadro normativo introdotto dal d.lgs. 211/2025. Per i soggetti obbligati i passaggi critici sono tre. Il primo: tenere distinto il dovere di comunicazione sulle misure restrittive dall’obbligo di SOS, che restano autonomi e rispondono a logiche diverse. Il secondo: applicare il codice V01 in ogni caso riconducibile ai contenuti della Comunicazione. Il terzo – e il più delicato sul piano valutativo – è costruire il giudizio di sospetto su un collegamento specifico e oggettivamente apprezzabile con il ciclo del riciclaggio, non su una generica anomalia dell’operazione. Gli indicatori del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 restano il riferimento tecnico, ma devono essere contestualizzati nel caso concreto: il richiamo generico non soddisfa il requisito della valutazione adeguata. Le fattispecie operative elencate nella Comunicazione – triangolazioni di fondi e cripto-attività, vIBAN, strutture opache, commercio dual use – non sono una lista chiusa: rappresentano il perimetro minimo su cui avviare l’analisi, non il punto di arrivo. |
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