Forma dell’atto, modicità del valore, fiscalità e presidi AML per bonifici e assegni circolari dichiarati “donazione”.
Quando un cliente dispone un bonifico o richiede un assegno circolare con causale “donazione”, l’intermediario si trova di fronte a un’operazione apparentemente semplice che nasconde, in realtà, una pluralità di implicazioni: civilistiche, fiscali e, non da ultimo, antiriciclaggio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025, ha fornito indicazioni precise su quando un trasferimento bancario può considerarsi donazione valida e quando, invece, non lo è. Questo articolo parte da quella pronuncia per offrire un quadro operativo completo.
La donazione nel diritto civile: elementi essenziali
Ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Si tratta di un negozio bilaterale: richiede l’accordo tra donante e donatario e lo spirito di liberalità come elemento causale imprescindibile.
Quattro sono gli elementi costitutivi che devono coesistere perché si possa parlare di donazione in senso tecnico:
- Animus donandi – la volontà consapevole di arricchire il donatario senza corrispettivo;
- Depauperamento del donante – riduzione effettiva del patrimonio di chi dona;
- Arricchimento del donatario – incremento patrimoniale in capo al beneficiario;
- Accordo delle parti – il donatario deve accettare; la donazione non può essere imposta.
Donazione diretta e donazione indiretta: una distinzione che conta
Il diritto civile distingue tra donazione diretta – trasferimento immediato di un bene o diritto con spirito liberale – e donazione indiretta, in cui il risultato liberale si raggiunge attraverso un atto di natura diversa (intestazione di un bene a terzo, remissione del debito, ecc.).
La distinzione è rilevante sia per la validità dell’atto sia, come vedremo, per la valutazione AML. Un bonifico bancario con causale “donazione” non è automaticamente una donazione indiretta: la Cassazione ha chiarito con precisione a quale categoria appartiene, con conseguenze importanti per gli intermediari.
Il requisito formale: atto pubblico e modico valore
L’art. 782 del Codice Civile è tassativo: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità. L’atto richiede la presenza di due testimoni e deve essere redatto dal notaio. Non esistono eccezioni legate alla modalità del trasferimento: né il bonifico, né l’assegno circolare, né la delega bancaria possono sostituire il rogito notarile.
Conseguenze della nullità per difetto di forma:
- Obbligo di restituzione dell’intera somma trasferita;
- Obbligo di restituzione dei frutti civili percepiti nel periodo di possesso (cedole, dividendi, interessi);
- L’azione di nullità è imprescrittibile: può essere fatta valere in qualsiasi momento da chiunque vi abbia interesse, inclusi coeredi, creditori e Amministrazione finanziaria.
L’eccezione del modico valore
L’art. 783 c.c. prevede un’eccezione: la donazione di modico valore avente per oggetto cose mobili è valida anche senza atto pubblico, purché vi sia stata la consegna materiale della cosa (tradizione).
La modicità non risponde a soglie monetarie fisse: è una valutazione relativa, rapportata alle condizioni economiche del donante.
Ciò che per un soggetto patrimonialmente solido può essere un’erogazione di scarso rilievo, può configurare una donazione non modica se rapportata al patrimonio di un risparmiatore medio. Nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 23868/2025, l’importo di 100.000 euro è stato ritenuto “tutt’altro che modico”, rendendo indispensabile l’intervento del notaio.
L’intermediario non è tenuto a verificare la validità formale della donazione sottostante. Tuttavia, la dichiarazione della causale “donazione” va considerata con attenzione ai fini AML: potrebbe essere utilizzata per giustificare trasferimenti che nascondono l’origine illecita dei fondi.
Profilo fiscale: aliquote e franchigie
L’imposta sulle donazioni è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990, come modificato dalla L. 286/2006. Il tributo si applica ai trasferimenti di beni e diritti per atto di liberalità e segue un regime differenziato in base al grado di parentela tra donante e donatario.
| Beneficiario | Franchigia | Aliquota sull’eccedenza |
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti) | 1.000.000 € per beneficiario | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 € per beneficiario | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° | Nessuna franchigia | 6% |
| Soggetti con handicap grave (L. 104/1992) | 1.500.000 € per beneficiario | Variabile per grado di parentela |
| Tutti gli altri soggetti | Nessuna franchigia | 8% |
Rilevanza AML del profilo fiscale
Dal 2019, l’evasione fiscale è reato presupposto del riciclaggio (D.Lgs. 90/2017). Una donazione non dichiarata, strutturata per eludere l’imposta, può pertanto integrare il reato presupposto di cui all’art. 2 del D.Lgs. 231/2007. Il Delegato SOS deve tenerne conto nella valutazione dell’eventuale segnalazione di operazione sospetta.
La donazione “tramite banca”: cosa cambia dopo la Cassazione
La sentenza n. 23868 del 26 agosto 2025 fa chiarezza su un punto molto discusso nella prassi bancaria: la natura giuridica del trasferimento di denaro effettuato tramite strumenti bancari.
Il caso riguardava un prelievo di 100.000 euro operato mediante delega bancaria su un conto cointestato da due coniugi deceduti. La persona che aveva effettuato il prelievo sosteneva di aver ricevuto una donazione dai titolari del conto. La Corte di Appello di Milano aveva condannato alla restituzione; la Cassazione ha confermato, chiarendo il ragionamento giuridico alla base della decisione.
Il principio: il bonifico non è donazione indiretta
La Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite per affermare che il trasferimento di somme tramite operazioni bancarie non configura automaticamente una liberalità indiretta. Si tratta invece di una donazione “tipica” eseguita mediante strumenti indiretti, che resta soggetta all’obbligo della forma pubblica notarile.
L’operazione tecnica di bonifico configura la banca come mero mandatario incaricato dell’esecuzione di un ordine. Il trasferimento contabile è esclusivamente lo strumento esecutivo di un accordo sottostante, che deve trovare la propria validità altrove. Il clic sul dispositivo bancario o la firma sul modulo non hanno forza giuridica sufficiente a sanare il difetto di forma della donazione.
In assenza di atto notarile, la somma trasferita deve essere restituita perché manca un titolo giuridico a sostegno dell’operazione.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli intermediari: quando un cliente giustifica un trasferimento di importo rilevante con la causale “donazione”, senza produrre documentazione notarile, quella causale – dal punto di vista civilistico – non regge. Dal punto di vista AML, ciò si traduce in un elemento di potenziale incoerenza che merita approfondimento.
Presidi AML: valutare le operazioni dichiarate “donazione”
Il D.Lgs. 231/2007 impone agli intermediari bancari e finanziari obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Le operazioni dichiarate come donazioni non costituiscono una categoria esente: al contrario, possono rappresentare un vettore di riciclaggio, evasione fiscale o finanziamento del terrorismo.
Cosa valutare quando transita un bonifico con causale “donazione”
I dipendenti dell’intermediario che ricevono o processano un bonifico con causale “donazione” – o analoga espressione – devono considerare i seguenti profili:
A – Coerenza con il profilo del cliente
- Il profilo economico-patrimoniale del cliente (donante o donatario) è compatibile con l’importo trasferito?
- La donazione è coerente con la storia del rapporto tra le parti?
- Vi è evidenza documentata di un rapporto di parentela, coniugio o affetto stabile?
- Per importi rilevanti: esiste un atto notarile che giustifichi il trasferimento?
B – Caratteristiche dell’operazione
- L’importo è proporzionato al patrimonio dichiarato del donante? Supera le soglie fiscali rilevanti?
- Si tratta di un evento isolato o di una serie di trasferimenti ricorrenti verso lo stesso beneficiario?
- Il flusso è unidirezionale oppure vi sono ritorni parziali verso il donante o soggetti a lui collegati?
- Il trasferimento avviene in prossimità di eventi critici: procedimenti giudiziari, crisi aziendali, sequestri, verifiche fiscali?
- Il beneficiario è una società o un soggetto in paese a rischio?
C – Coerenza della causale
- La causale “donazione” è compatibile con le effettive caratteristiche dell’operazione (tempistica, importo, controparte)?
- Vi sono elementi che suggeriscono una diversa natura del flusso: pagamento di un debito, remunerazione di una prestazione, restituzione di fondi?
- Il cliente sa spiegare chiaramente il contesto, se interpellato?
Cosa valutare per gli assegni circolari dichiarati “donazione”
L’assegno circolare è, per sua natura, uno strumento che può rendere meno trasparente il percorso del denaro: il beneficiario finale potrebbe non coincidere con l’intestatario. Occorre pertanto prestare attenzione a elementi specifici:
- Chi ha richiesto l’assegno? È lo stesso soggetto che dichiara di effettuare la donazione?
- Chi è il beneficiario finale? L’assegno è stato consegnato al dichiarato donatario o a un terzo?
- La denominazione del beneficiario è coerente con il soggetto indicato nella dichiarazione di donazione?
- L’importo supera la soglia che richiederebbe atto pubblico notarile?
- Utilizzo successivo: il donatario ha depositato l’assegno sul proprio conto o lo ha girato a terzi?
- Provenienza dei fondi per l’acquisto: sono coerenti con il profilo del donante?
La semplice indicazione della causale “donazione” non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per un trasferimento di importo rilevante. L’intermediario deve valutare la plausibilità economica e logica dell’operazione nel suo complesso, tenendo conto del profilo del cliente, della controparte e del contesto della relazione d’affari.
Alert da valutare: i segnali da tenere sotto osservazione
I seguenti elementi – da considerare sempre nel loro complesso e mai isolatamente – possono segnalare l’utilizzo strumentale della causale “donazione” per finalità di riciclaggio o evasione fiscale. Si tratta di alert operativi che orientano la valutazione del Delegato SOS nella costruzione del ragionamento logico a supporto di un’eventuale segnalazione.
Alert relativi al soggetto donante
- Trasferisce somme rilevanti a soggetti con cui non ha rapporti familiari o affettivi documentati;
- Effettua donazioni in prossimità di procedimenti giudiziari, esecuzioni, sequestri o verifiche fiscali a proprio carico;
- Svuota conti o liquida investimenti per effettuare donazioni a familiari in modo anomalo rispetto alla storia del rapporto;
- Effettua donazioni a società, trust o fondazioni, in particolare in giurisdizioni opache o a rischio;
- Il profilo economico-patrimoniale non è coerente con la capacità di effettuare donazioni di tale entità.
Alert relativi al soggetto donatario
- Riceve somme rilevanti senza una giustificazione economica plausibile rispetto al proprio profilo;
- Immediatamente dopo la ricezione, effettua prelievi in contante o trasferimenti verso soggetti terzi non identificati;
- È soggetto politicamente esposto (PEP) o è collegato a PEP;
- È persona fisica priva di redditi propri o con attività economica incompatibile con le somme ricevute;
- Riceve donazioni da più soggetti diversi in un breve arco temporale (possibile strutturazione).
Alert relativi all’operazione in sé
- Frazionamento: pluralità di bonifici di importo inferiore alla soglia di segnalazione, ravvicinati nel tempo, verso lo stesso beneficiario;
- Circolarità dei flussi: i fondi ricevuti come donazione rientrano, anche parzialmente, verso il donante o verso soggetti a lui collegati;
- Assegno circolare per importi rilevanti senza evidenza di atto notarile sottostante;
- Incongruenza causale: la dicitura “donazione” è in contrasto con tempistica, importo o controparte dell’operazione;
- Presenza di un atto notarile che riguarda beni diversi rispetto a quelli effettivamente trasferiti.
Evasione fiscale come reato presupposto
Dal 2019, l’evasione fiscale è reato presupposto del riciclaggio. Una donazione non dichiarata o strutturata per eludere l’imposta può integrare il reato presupposto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Non si tratta, tuttavia, di un automatismo. Il Delegato SOS non è chiamato a formulare un giudizio di responsabilità penale, né a stabilire se un reato sia stato effettivamente commesso: il suo compito è valutare se l’operazione, nel suo complesso, presenti elementi tali da far sorgere il sospetto che i fondi possano avere un’origine illecita o che l’operazione stessa possa favorire il riciclaggio. Questa valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi disponibili: le caratteristiche oggettive dell’operazione, il profilo soggettivo del cliente, il contesto della relazione d’affari e qualsiasi altra circostanza rilevante a disposizione dell’intermediario. Solo dalla lettura integrata di questi elementi, e mai da uno solo di essi isolato dagli altri, può emergere, o escludersi, il presupposto per una segnalazione.
Il Delegato SOS deve considerare tutti questi aspetti nella valutazione dell’eventuale SOS, documentando adeguatamente il ragionamento seguito.
Obblighi operativi e responsabilità
Adeguata verifica rafforzata
In presenza di operazioni di importo rilevante dichiarate come donazioni, è opportuno attivare misure di adeguata verifica rafforzata ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 231/2007. Questo significa, concretamente:
- Verifica approfondita dell’identità di entrambe le parti dell’operazione;
- Acquisizione di documentazione attestante il rapporto tra donante e donatario;
- Verifica dell’eventuale atto notarile di donazione, ove disponibile;
- Valutazione della coerenza dell’operazione con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
- Indagine sull’origine dei fondi trasferiti.
Valutazione ai fini SOS e documentazione
La valutazione ai fini della segnalazione di operazione sospetta deve tenere conto del quadro complessivo: la presenza di uno o più degli alert descritti non determina automaticamente l’obbligo di segnalazione, ma impone una valutazione motivata che deve essere documentata agli atti.
Il Delegato SOS, nella propria valutazione, considererà la plausibilità del contesto dichiarato dal cliente, la coerenza dell’operazione con la storia del rapporto, l’eventuale presenza di reato presupposto e l’adeguatezza della documentazione di supporto.
Tutta la documentazione acquisita in sede di adeguata verifica deve essere conservata per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 231/2007. Le valutazioni AML, anche quando non si traducano in una SOS, devono essere tracciabili e motivate.
In sintesi: cosa fare quando arriva un’operazione “per donazione”
- Verificare la coerenza tra causale, importo e profilo del cliente;
- Per importi rilevanti, chiedere se esiste un atto notarile di donazione;
- Valutare la presenza degli alert;
- Documentare la valutazione effettuata, qualunque sia l’esito.
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