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Gli Enti del Terzo Settore: una nuova era per il non profit italiano

Quando parliamo di volontariato, associazionismo e solidarietà in Italia, ci si riferisce oggi agli Enti del Terzo Settore (ETS), una categoria giuridica che ha profondamente rinnovato il panorama del non profit nel nostro Paese. Si tratta di una rivoluzione normativa che ha riordinato un settore frammentato, introducendo regole chiare e uniformi per chi opera senza scopo di lucro a favore della comunità.

La normativa di riferimento

Il punto di svolta è stato il 2016, quando il legislatore ha deciso di fare ordine in un ambito caratterizzato da una legislazione stratificata e spesso contraddittoria. La Legge n. 106 del 6 giugno 2016 ha delegato al Governo la riforma del Terzo settore, portando all’emanazione del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore (CTS).

Questa riforma ha fatto piazza pulita di norme ormai superate: la legge 266/1991 sulle Organizzazioni di Volontariato, la legge 383/2000 sulle Associazioni di Promozione Sociale, e il D.Lgs. 155/2006 sull’impresa sociale sono stati abrogati. Insieme al Codice del Terzo Settore, sono stati emanati anche il D.Lgs. 112/2017 sulla revisione della disciplina dell’impresa sociale e il D.Lgs. 111/2017 sul cinque per mille.

Addio alle ONLUS

Una delle novità più significative riguarda proprio la scomparsa delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Questa qualifica, introdotta dal D.Lgs. 460/1997, è stata definitivamente abolita. Tutti i riferimenti normativi alle ONLUS devono oggi essere intesi come riferimenti al Codice del Terzo Settore e agli ETS non commerciali. Chi operava come ONLUS ha dovuto transitare nel nuovo sistema, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le cooperative sociali, invece, hanno conservato la loro disciplina specifica: la legge 381/1991 resta in vigore e queste realtà sono considerate imprese sociali “di diritto”.

Chi sono gli Enti del Terzo Settore

Ma chi rientra esattamente in questa categoria? L’articolo 4 del Codice elenca le diverse tipologie di ETS:

  • Organizzazioni di Volontariato (OdV): associazioni costituite da almeno 7 persone fisiche o 3 OdV, che svolgono attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi principalmente dell’opera dei volontari. Gli amministratori non possono ricevere compensi, ma solo rimborsi spese documentati.
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS): simili alle OdV, ma con la possibilità di operare anche a favore dei propri associati e dei loro familiari, oltre che verso terzi. Possono avvalersi di dipendenti o lavoratori autonomi quando necessario, purché il loro numero non superi il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
  • Enti filantropici: associazioni riconosciute o fondazioni che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale. Devono indicare nella denominazione sociale la loro natura filantropica.
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali: realtà che operano secondo logiche d’impresa ma perseguendo finalità sociali.
  • Reti associative: strutture di coordinamento che riuniscono almeno 100 ETS o 20 fondazioni presenti in almeno 5 regioni. Le reti associative nazionali devono avere almeno 500 ETS o 100 fondazioni in almeno 10 regioni.
  • Società di mutuo soccorso: quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Codice che si sono trasformate in associazioni o APS hanno potuto mantenere il proprio patrimonio.
  • Altri enti di carattere privato costituiti in forma di associazione o fondazione che perseguono finalità di interesse generale.

Chi resta fuori

Non tutti possono diventare ETS. Il Codice esclude esplicitamente le pubbliche amministrazioni, i partiti politici e le formazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e quelle dei datori di lavoro. Sono esclusi anche tutti gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo di questi soggetti, salvo quelli operanti nella protezione civile.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere ETS solo per le attività di interesse generale che svolgono, a condizione che costituiscano un patrimonio destinato, tengano scritture contabili separate e adottino un regolamento specifico da depositare presso il RUNTS.

I principi fondamentali

Tutti gli ETS condividono alcuni caratteri essenziali. Innanzitutto, l’assenza di scopo di lucro: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a fondatori, associati, lavoratori e componenti degli organi sociali. Il patrimonio deve essere interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, finalizzata esclusivamente al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, mai ai soci o agli amministratori. Questo principio garantisce che le risorse accumulate restino nel circuito della solidarietà.

Gli ETS esercitano in via esclusiva o principale le attività di interesse generale elencate nell’articolo 5 del Codice: dall’assistenza sociale alla sanità, dall’educazione alla tutela ambientale, dalla cultura alla ricerca scientifica. Queste attività possono essere svolte sia in forma non commerciale che commerciale. Lo statuto può prevedere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Il RUNTS: cuore del nuovo sistema

L’elemento centrale della riforma è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro ma gestito dalle Regioni su base territoriale. Si tratta di un registro pubblico, accessibile telematicamente a tutti gli interessati, che contiene informazioni complete su ciascun ente: denominazione, forma giuridica, sede, attività svolte, rappresentanti legali, eventuale personalità giuridica.

L’iscrizione al RUNTS non è un semplice adempimento burocratico, ma porta con sé numerosi vantaggi: la possibilità di acquisire la personalità giuridica, agevolazioni fiscali sulle imposte dirette, deducibilità e detraibilità delle donazioni, accesso al cinque per mille, credibilità e trasparenza, un regime contabile semplificato, oltre a opportunità per stipulare convenzioni e accedere a fonti di finanziamento.

Costituzione e personalità giuridica

Per costituire un ETS con personalità giuridica è necessario l’atto pubblico notarile. Il notaio verifica le condizioni previste e, entro 20 giorni, deposita l’atto presso l’ufficio del RUNTS. Segue un iter che prevede tempi certi: l’ufficio ha 60 giorni per comunicare l’iscrizione o il diniego motivato.

Gli enti di nuova costituzione che vogliono la personalità giuridica devono avere un patrimonio minimo di almeno 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni, costituito da somme liquide e disponibili. Se il patrimonio è composto da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale.

Per le associazioni e fondazioni riconosciute, delle obbligazioni risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio, offrendo così una tutela importante agli amministratori.

Obblighi di trasparenza

Gli ETS iscritti al RUNTS devono rispettare precisi obblighi di trasparenza. Entro il 30 giugno di ogni anno devono depositare i bilanci dell’esercizio precedente, il bilancio sociale (quando previsto) e i rendiconti delle raccolte fondi. Ogni modifica dei rappresentanti legali, degli altri soggetti con cariche sociali, dell’atto costitutivo o dello statuto deve essere tempestivamente comunicata.

Il mancato rispetto di questi obblighi, così come l’utilizzo illegittimo delle denominazioni ETS, OdV, APS, comporta sanzioni amministrative pecuniarie significative. Ancora più gravi sono le conseguenze per chi distribuisce utili o avanzi di gestione: la sanzione va da 5.000 a 20.000 euro per i rappresentanti legali e i consiglieri.

Il volontariato nel nuovo sistema

Gli ETS possono avvalersi di volontari, che devono essere iscritti in un apposito registro se svolgono attività in modo non occasionale. Il volontario è definito come una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità mettendo a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Un aspetto importante è l’assicurazione obbligatoria dei volontari contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi. Questa protezione è un elemento essenziale anche nelle convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Una riforma che guarda al futuro

La riforma del Terzo settore rappresenta un cambio di paradigma: da un sistema frammentato e spesso confuso si è passati a un quadro normativo organico, che valorizza il ruolo sociale di queste realtà garantendo al contempo maggiori controlli e trasparenza. L’abolizione delle ONLUS e il superamento delle vecchie categorie hanno creato un linguaggio comune e regole uniformi per tutti coloro che operano senza scopo di lucro.

Il RUNTS, con la sua accessibilità telematica, rappresenta uno strumento di trasparenza senza precedenti, permettendo a cittadini, donatori ed enti pubblici di conoscere nel dettaglio chi opera nel Terzo settore. Gli ETS hanno oggi maggiore credibilità, possono accedere più facilmente a finanziamenti e benefici fiscali, ma devono anche rispondere a obblighi più stringenti di rendicontazione e controllo.

Questa riforma, pur con alcune disposizioni ancora in attesa di piena attuazione, ha gettato le basi per un Terzo settore più moderno, efficiente e riconoscibile, capace di continuare a svolgere quel ruolo insostituibile di sussidiarietà e solidarietà che rappresenta una delle ricchezze del nostro Paese.

2 risposte a “Gli Enti del Terzo Settore: una nuova era per il non profit italiano”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Un articolo molto chiaro su una riforma che ha profondamente ridisegnato il non profit italiano. Il passaggio dalle molteplici categorie del passato a un sistema unitario fondato sugli ETS e sul RUNTS ha portato maggiore ordine, trasparenza e responsabilità.

    Una trasformazione importante, che valorizza il ruolo sociale del Terzo settore e, allo stesso tempo, richiede agli enti maggiore consapevolezza, organizzazione e rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. Perché la finalità solidaristica acquista ancora più valore quando è accompagnata da trasparenza e buona governance.

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  2. Avatar thoughtfullyfamous8f0258f350
    thoughtfullyfamous8f0258f350

    L’articolo offre una sintesi chiara e aggiornata della riforma del Terzo settore, evidenziando come il passaggio dalle ONLUS agli Enti del Terzo Settore (ETS) abbia introdotto un quadro normativo più ordinato, trasparente e coerente con i principi di sussidiarietà e utilità sociale. La riforma, avviata nel 2016 e attuata con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha effettivamente “fatto ordine” in un settore storicamente frammentato, abrogando normative stratificate e creando un linguaggio giuridico comune.

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