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Una buona adeguata verifica o non ti fa fare mai una SOS oppure te la fare immediatamente.

Segnalazioni di operazioni sospette e illeciti fiscali: la Guardia di Finanza chiarisce l’autonomia del sospetto AML rispetto alle soglie penali

Le risposte rese dalla Guardia di Finanza in occasione di Telefisco 2026 rappresentano un passaggio di particolare rilievo per gli operatori in ambito AML, chiamati quotidianamente a valutare operatività potenzialmente riconducibili a illeciti fiscali. Il chiarimento principale riguarda il rapporto tra evasione fiscale, superamento delle soglie penal-tributarie previste dal D.Lgs. 74/2000 e obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 231/2007. La posizione espressa appare netta: la SOS non richiede né la certezza della commissione di un reato tributario né la dimostrazione del superamento delle soglie di rilevanza penale.

Si tratta di una precisazione importante perché, nella prassi operativa, permane talvolta la tendenza a subordinare la valutazione AML a logiche tipicamente penal-tributarie, quasi come se il soggetto obbligato dovesse preventivamente certificare la sussistenza del reato fiscale. L’impostazione richiamata dalla Guardia di Finanza supera questa visione e riafferma la natura preventiva del sistema antiriciclaggio.

L’autonomia del sospetto AML rispetto al reato tributario

La risposta della Guardia di Finanza richiama direttamente l’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, evidenziando come il presupposto della segnalazione sia il sapere, sospettare o avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio, o che i fondi provengano da attività criminosa.

Art. 35, D.Lgs. 231/2007   “I soggetti obbligati […] inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.”

Il punto centrale è che il sospetto AML non coincide con l’accertamento del reato. La Guardia di Finanza ribadisce che la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato.

La conseguenza pratica è evidente: il soggetto obbligato non è chiamato a qualificare giuridicamente la fattispecie tributaria né a verificare con certezza il superamento delle soglie penalistiche previste dal D.Lgs. 74/2000. Tale valutazione appartiene all’Autorità giudiziaria e agli organi investigativi.

Alla banca, all’intermediario o al professionista compete invece una valutazione diversa – tipicamente preventiva e sostanziale: comprendere se l’operatività osservata presenti anomalie coerenti con un possibile utilizzo di proventi derivanti da attività illecite, incluse quelle fiscali. Questa impostazione è pienamente coerente con gli schemi rappresentativi di comportamento anomalo relativi agli illeciti fiscali emanati dalla UIF il 10 novembre 2020, nei quali l’evasione fiscale viene considerata possibile reato presupposto del riciclaggio.

Il superamento delle soglie penali non è un automatismo

Un ulteriore elemento di rilievo emerge dal coordinamento tra la risposta della Guardia di Finanza e le nuove Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025. Le Istruzioni ribadiscono che la segnalazione costituisce il risultato di un processo valutativo basato sull’analisi di anomalie soggettive e oggettive.

“Sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime.” – Istruzioni UIF, 18 dicembre 2025

Il principio opera in entrambe le direzioni. Da un lato, il mero superamento di una soglia quantitativa non comporta automaticamente l’obbligo di segnalazione: una valutazione AML non può essere ridotta a un approccio meccanico o meramente tabellare. Dall’altro lato – e questo è il passaggio più rilevante sul piano operativo – l’assenza di certezza circa il superamento della soglia penale non costituisce una causa di esclusione dell’obbligo di SOS.

Ciò che rileva è la presenza di un quadro logico di anomalie: incoerenze economico-finanziarie, utilizzo distorto di conti, movimentazioni non compatibili con il profilo economico del cliente, schemi societari opachi, operazioni prive di apparente giustificazione economica o finalizzate a schermare la reale provenienza dei fondi. In altri termini, il sistema AML non richiede la prova del reato tributario, bensì la ragionevole plausibilità dell’illecito.

Il momento rilevante non coincide con il termine dichiarativo

Particolarmente significativa è la risposta relativa al momento in cui sorge l’obbligo di segnalazione. La Guardia di Finanza chiarisce che, nonostante il reato tributario abbia natura dichiarativa, la valutazione AML non deve essere ancorata né alla scadenza della dichiarazione fiscale né all’anno successivo rispetto alla violazione.

Questo chiarimento assume un forte impatto operativo. Nella prassi, vi è talvolta la tendenza ad attendere il consolidarsi della violazione tributaria o la maturazione del presupposto penalmente rilevante prima di avviare una riflessione sulla possibile SOS. La risposta della Guardia di Finanza smentisce questa impostazione.

Il momento rilevante ai fini AML è quello in cui emergono anomalie operative significative. La segnalazione ha funzione preventiva e anticipatoria, non repressiva. Attendere il perfezionamento della fattispecie tributaria significherebbe snaturare la logica stessa del sistema antiriciclaggio, che si fonda sull’intercettazione tempestiva di indicatori di rischio.

Verso una concezione sostanziale dell’antiriciclaggio

La risposta della Guardia di Finanza si inserisce in un percorso evolutivo ormai consolidato del sistema antiriciclaggio italiano ed europeo. L’AML moderno non può essere interpretato come un insieme di automatismi formali o di verifiche esclusivamente quantitative. La centralità è sempre più attribuita alla capacità del soggetto obbligato di leggere il contesto economico, individuare incoerenze e formulare un giudizio professionale motivato.

In questa prospettiva, il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio assume una valenza particolarmente delicata. I proventi dell’evasione possono costituire il presupposto di successive condotte di occultamento, schermatura o reimpiego e, proprio per questo, il legislatore AML richiede un approccio anticipatorio fondato sul sospetto ragionevole e non sulla prova del reato.

Le indicazioni rese dalla Guardia di Finanza a Telefisco 2026 contribuiscono a chiarire un principio essenziale: il presidio antiriciclaggio non deve attendere la certezza penale per attivarsi. Il sospetto AML vive nella dimensione del rischio ragionevole e della prevenzione, ed è in questa dimensione che si colloca la responsabilità tecnica e professionale dei soggetti obbligati. Il collegamento tra illecito fiscale e obbligo di SOS non passa per le soglie del D.Lgs. 74/2000, bensì per la qualità del processo valutativo interno: un processo che deve essere documentato, motivato e fondato su elementi concreti – soggettivi e oggettivi.

Una risposta a “Segnalazioni di operazioni sospette e illeciti fiscali: la Guardia di Finanza chiarisce l’autonomia del sospetto AML rispetto alle soglie penali”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Un intervento della GdF particolarmente condivisibile perché richiama un principio fondamentale dell’antiriciclaggio che, nella pratica operativa, rischia talvolta di essere offuscato da una lettura eccessivamente “penalistica” delle fattispecie. La Guardia di Finanza ribadisce con chiarezza che la SOS non è uno strumento di accertamento del reato, ma un presidio di prevenzione fondato sul sospetto ragionevole. Ne deriva che l’analisi del soggetto obbligato deve concentrarsi sulla coerenza economico-finanziaria delle operazioni e sulla presenza di anomalie significative, senza attendere la prova dell’illecito fiscale o il superamento delle soglie previste dal D.Lgs. 74/2000.

    Il chiarimento assume un’importanza concreta per banche, intermediari e professionisti, poiché rafforza l’approccio risk-based e valorizza il giudizio professionale rispetto a logiche meramente quantitative o automatiche. In definitiva, il messaggio è chiaro: l’efficacia del sistema AML non si misura sulla capacità di anticipare le valutazioni dell’Autorità giudiziaria, ma sulla tempestività nell’individuare e rappresentare situazioni che presentano un rischio ragionevole di provenienza illecita dei fondi. Proprio in questo equilibrio tra analisi sostanziale, documentazione del processo valutativo e assenza di automatismi risiede oggi uno degli aspetti più qualificanti della funzione antiriciclaggio.

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