Dopo anni di attesa, il Terzo settore italiano sta per dotarsi finalmente di un sistema tributario vero e proprio. Con la Comfort letter della Commissione europea dello scorso marzo e l’approvazione definitiva del decreto attuativo della delega fiscale il 20 novembre, si chiude una fase transitoria fatta di deroghe ed eccezioni per aprire a un quadro organico che tiene conto delle peculiarità di queste realtà non profit.
Un passaggio storico che ridefinisce il rapporto con l’Europa
La Comfort letter del 7 marzo 2025 non è un semplice documento tecnico, ma segna una svolta nel modo in cui l’Unione europea guarda all’economia sociale. Per la prima volta, Bruxelles riconosce che gli enti del Terzo settore non possono essere assimilati alle imprese lucrative e che, di conseguenza, le misure fiscali a loro destinate non costituiscono aiuti di Stato.
Il ragionamento della Commissione si fonda su un principio innovativo: gli enti del Terzo settore non “possiedono” il reddito che producono. L’obbligo legale di reinvestire gli utili nelle attività di interesse generale e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento escludono ogni forma di appropriazione privata della ricchezza generata. Non si tratta quindi di capacità contributiva nel senso tradizionale del termine, ma di risorse stabilmente destinate alla collettività.
Questo approccio apre una breccia importante nella rigida impostazione del mercato unico europeo, tradizionalmente fondato sulla dicotomia Stato-mercato. Si riconosce finalmente che esistono economie e imprese private per natura giuridica ma vocate all’interesse comune, che operano secondo logiche diverse da quelle del profitto.
Dal 2026 le nuove regole operative
A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, diventeranno pienamente operative le disposizioni fiscali contenute negli articoli 79 e 80 del Codice del Terzo settore, oltre all’articolo 18 del decreto legislativo sulle imprese sociali. Si tratta di un cambiamento che interesserà gli oltre 139mila enti iscritti al Registro unico del Terzo settore, numero in costante crescita anche per le circa 20mila Onlus che dovranno transitare entro marzo 2026.
Il cuore della riforma sta nei nuovi criteri per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali. Un’attività di interesse generale mantiene la natura non commerciale se svolta gratuitamente, dietro corrispettivi inferiori ai costi effettivi o quando consente la realizzazione di un margine non superiore al 6% per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. È una logica che valorizza la gestione orientata al pareggio piuttosto che alla massimizzazione del profitto.
Regimi fiscali differenziati secondo le caratteristiche degli enti
Il nuovo sistema introduce diverse opzioni a seconda della tipologia di ente e delle attività svolte. Per gli enti del Terzo settore non commerciali che esercitano anche attività commerciali, l’articolo 80 consente di determinare il reddito imponibile mediante coefficienti di redditività forfettari, che vanno dal 7 al 17% per i servizi e dal 5 al 14% per le altre attività, senza limiti di fatturato.
Particolarmente favorevole è il trattamento riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Per queste ultime, le attività istituzionali rese verso associati e familiari conviventi mantengono la non commercialità anche quando svolte a fronte di corrispettivo. Le organizzazioni di volontariato possono invece considerare non commerciali specifiche attività marginali, come la vendita di beni acquisiti gratuitamente, purché prive di mezzi organizzati a fini concorrenziali.
Entrambe le categorie possono optare per un regime forfettario ancora più vantaggioso, con coefficienti di redditività ridottissimi: l’1% per le organizzazioni di volontariato e il 3% per le associazioni di promozione sociale, applicabili fino a 85mila euro di ricavi commerciali annui. A questi vantaggi si accompagnano significative semplificazioni: esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, tenuta del registratore di cassa e memorizzazione telematica dei dati.
Le imprese sociali finalmente riconosciute
Una novità di particolare rilievo riguarda le imprese sociali, che per la prima volta vedono riconosciuta fiscalmente la loro specificità. L’articolo 18 del decreto legislativo 112/2017 stabilisce che gli utili e gli avanzi di gestione accantonati a riserva non concorrono a formare il reddito imponibile, purché destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all’incremento del patrimonio.
È il riconoscimento di un modello imprenditoriale collocato nell’alveo dell’economia sociale, che genera valore economico ma lo reinternalizza per consolidare progetti di utilità collettiva. Le oltre 22mila imprese sociali oggi operative potranno finalmente contare su una fiscalità coerente con la loro missione, superando l’anomalia di un trattamento tributario costruito per analogia con le imprese ordinarie.
Le questioni ancora da risolvere
Non tutti i nodi sono stati sciolti. Resta aperta, in particolare, la questione dell’Irap per gli enti che transiteranno in regime non commerciale. L’applicazione del metodo retributivo, che calcola l’imposta sull’ammontare complessivo di retribuzioni e compensi, rischia di penalizzare proprio quegli enti che operano in settori ad alta intensità di lavoro come sanità, assistenza e formazione. Il paradosso è evidente: più un ente impiega personale qualificato per le attività di interesse generale, più aumenta il debito Irap.
Si stanno valutando diverse soluzioni: dall’esclusione dalla base imponibile di una soglia di retribuzione, sul modello di quanto previsto per le associazioni sportive, all’introduzione di una deduzione forfettaria per il personale assunto a tempo indeterminato, fino a un meccanismo di riduzione progressiva della base imponibile accompagnato da clausole di salvaguardia.
Altra questione delicata riguarda il recupero dell’Ici non versata nel periodo 2006-2011, conseguenza di una procedura di infrazione europea. Gli enti che hanno fruito dell’esenzione dovranno presentare una dichiarazione, anche se l’assenza del modello e delle istruzioni operative fa ipotizzare una proroga delle scadenze originariamente previste per fine novembre.
Un sistema di controlli multilivello
Il nuovo quadro fiscale si accompagna a un riordino del sistema dei controlli. Il decreto ministeriale del 7 agosto 2025 introduce un modello che coinvolge, oltre agli uffici del Registro unico del Terzo settore, anche le Reti associative nazionali e i Centri servizi per il volontariato autorizzati dal ministero del Lavoro.
I controlli riguarderanno aspetti civilistici – dalla conformità degli statuti al rispetto dei limiti dimensionali su volontari e lavoratori – ma anche profili fiscali, come la corretta indicazione della natura commerciale o non commerciale dell’ente e l’appropriata imputazione delle voci di bilancio. È un sistema che punta sulla capacità di autocontrollo del settore, chiamato ad assicurare che non vi siano nel Registro enti che indebitamente fruiscono dei regimi di favore.
Prospettive per l’economia sociale
Il percorso avviato non si limita agli aspetti fiscali. Il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, presentato a ottobre e ora in consultazione pubblica, delinea una strategia organica che va dalla definizione del perimetro del settore – che include enti del Terzo settore, associazioni e società sportive, cooperative, enti religiosi – allo sviluppo della finanza sociale.
Tra le misure allo studio, l’istituzione di un Fondo nazionale di garanzia per l’economia sociale, alimentato da risorse pubbliche e private, destinato a facilitare l’accesso al credito per soggetti che spesso hanno difficoltà nel rapporto col circuito bancario tradizionale. Il Piano propone inoltre una revisione del trattamento Irap e dell’esenzione Imu, nell’ottica di allineare completamente le regole fiscali alle specificità dell’economia sociale.
Una riforma che fa sistema
Ciò che emerge da questo complesso processo di riforma è la costruzione di un “fisco di restituzione”, dove le risorse generate sono stabilmente destinate alla collettività e non possono alimentare utilità private. Non si tratta quindi di agevolazioni o deroghe al diritto comune, ma del riconoscimento di una diversa natura economica e sociale di questi soggetti.
La sfida ora è duplice: da un lato, garantire che gli enti sappiano orientarsi nel nuovo quadro normativo, gestendo correttamente il passaggio e applicando in modo appropriato i nuovi criteri; dall’altro, completare il percorso con gli interventi ancora necessari, in particolare sul fronte Irap, per evitare che la riforma produca effetti inattesi o penalizzanti.
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