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Simulazione negoziale, trust e obbligo di SOS: due sentenze della Corte d’Appello di Roma ridisegnano i confini del sospetto

In pochi mesi, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma ha pronunciato due sentenze che convergono su un medesimo principio e lo rafforzano a vicenda. Con la sentenza n. 819 del 6 febbraio 2025 ha annullato la sanzione irrogata a un avvocato per omessa segnalazione di un atto di cessione di quote sociali simulato, ritenendo che la simulazione negoziale non implichi di per sé la finalità illecita dell’operazione. Con la sentenza n. 2069 del 2 aprile 2025 ha revocato la sanzione irrogata a un notaio per omessa segnalazione della costituzione di tre trust immobiliari, chiarendo che l’obbligo di SOS non tutela la garanzia patrimoniale dei creditori ma esclusivamente la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Lette insieme, le due pronunce offrono una mappa precisa dei confini entro cui l’obbligo di segnalazione può essere legittimamente attivato.

La Sentenza n. 819/2025: la simulazione negoziale

Il caso: una cessione di quote simulata per ottenere un finanziamento

I fatti riguardano l’assistenza prestata da un avvocato vicentino all’atto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, rogato il 23 maggio 2017. L’operazione era inserita in un contesto più ampio: la società si era resa aggiudicataria di un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente a carico di un soggetto legato da vincolo familiare ai soci effettivi, e aveva necessità di reperire il finanziamento bancario necessario a versare il saldo prezzo. La banca aveva in precedenza negato il credito per insufficienza delle garanzie prestate dai soci.

La soluzione escogitata era stata la cessione fittizia delle quote a un soggetto terzo, che aveva poi prestato garanzia personale per la concessione del mutuo. L’atto era simulato: i cedenti erano rimasti di fatto titolari della società e l’acquirente era un prestanome. L’importo nominale della cessione era di 500 euro, corrispondente al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il finanziamento concesso era di 34.960 euro e su quel valore il MEF aveva parametrato la sanzione, ritenendo che l’operazione nel suo complesso fosse quella da segnalare. Il Tribunale di Roma aveva confermato il provvedimento sanzionatorio. La Corte d’Appello lo ha annullato.

La questione dell’esenzione professionale

Il primo motivo di appello investiva l’esenzione dall’obbligo di segnalazione prevista, all’epoca dei fatti, dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, riservata alle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica o nell’espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario. Gli appellanti sostenevano che il professionista avesse assistito il proprio cliente esclusivamente nella procedura esecutiva immobiliare e che non fosse dimostrata la sua partecipazione alla stipula dell’atto di cessione delle quote.

La Corte ha respinto questo motivo sul piano probatorio. L’assistenza alla cessione delle quote risultava da plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: lo stesso avvocato aveva prestato fideiussione personale per la concessione del finanziamento, insieme al cessionario fittizio; presso lo studio legale erano stati rinvenuti non solo l’atto di cessione del 23 maggio 2017 e la scrittura privata relativa alla cessione preliminare del 25 gennaio 2017, ma anche i moduli per l’adeguata verifica della clientela relativi a tutti e tre i soggetti stipulanti – cedenti e cessionario – ovvero soggetti estranei alla procedura difensiva. L’atto di cessione delle quote rientrava pienamente nella nozione di “operazione” di cui all’art. 1, lett. l), del D.Lgs. 231/2007 e nel perimetro degli obblighi di cui all’art. 12, comma 1, lett. c). L’esenzione era pertanto inapplicabile.

La presenza di una simulazione negoziale non genera automaticamente l’obbligo di SOS: occorre che il professionista possa ragionevolmente prefigurarsi la provenienza delittuosa dei fondi o la finalità illecita dell’operazione.

Il principio: simulazione e riciclaggio su piani distinti

Il secondo motivo di appello – accolto, con assorbimento dei restanti – investiva il merito dell’obbligo di segnalazione. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione – a partire da Cass. n. 8699/2007, confermata tra le altre da Cass. n. 24209/2022 – secondo cui l’obbligo di segnalazione non nasce dalla certezza della illiceità, né da un quadro indiziario completo, ma dalla presenza di elementi oggettivi e soggettivi tali da rendere l’operazione obiettivamente idonea a eludere le disposizioni antiriciclaggio, con la consapevolezza che il soggetto obbligato possa

ragionevolmente prefigurarsi la possibilità della provenienza delittuosa dei fondi o della finalità illecita.

Applicando questo parametro, la Corte ha concluso che l’operazione finanziaria complessiva aveva una finalità precisa e verificabile: reperire credito bancario per acquistare un immobile aggiudicato in una procedura esecutiva. Il denaro impiegato proveniva da un istituto bancario e il valore nominale della cessione era di 500 euro, importo talmente modesto da non potere far sorgere sospetti sulla provenienza dei fondi. Le modalità di rimborso del finanziamento, attraverso i canoni di locazione dell’immobile, non presentavano anomalie rilevanti.

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 819/2025: “La natura simulata pacificamente attribuibile all’atto di cessione delle quote sociali non implica necessariamente che l’operazione finanziaria nel cui contesto quell’atto si inseriva fosse diretta alla commissione di reati o venisse compiuta con l’impiego di proventi di origine delittuosa. Ciò in quanto l’istituto della simulazione è previsto e disciplinato dal nostro ordinamento e ad esso si può ricorrere anche per finalità che nulla hanno a che fare con profili di riciclaggio pure latu sensu inteso o con la commissione di delitti.”

La Sentenza n. 2069/2025: i trust e la frode ai creditori

Il caso: tre trust immobiliari costituiti nell’imminenza del fallimento

La sentenza n. 2069/2025 riguarda un notaio cui era stata irrogata una sanzione per omessa segnalazione in relazione alla costituzione di tre trust nel Regno Unito – denominati The Riel Trust, The Asirah Trust e The Nomis Trust – nei quali erano stati conferiti beni immobili di proprietà di una famiglia di imprenditori veneti. I beni conferiti avevano provenienza certamente lecita: acquisti risalenti al 1967, successioni mortis causa, donazioni tra il 2001 e il 2008, acquisti mediante mutuo ipotecario. I beneficiari erano i familiari stretti dei disponenti.

Le società di capitali di cui i disponenti erano soci o ex amministratori si trovavano all’epoca in stato di liquidazione e sarebbero poi state dichiarate fallite dal Tribunale di Venezia nel 2011. Il MEF e il Tribunale di primo grado avevano ritenuto che tale contesto avrebbe dovuto indurre il professionista al sospetto: la segregazione patrimoniale realizzata mediante i trust avrebbe potuto essere finalizzata a sottrarre beni personali all’aggressione dei creditori, in violazione dell’art. 2740 c.c. La Corte d’Appello ha revocato integralmente la sanzione.

L’obbligo di SOS tutela la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: non è uno strumento per presidiare la garanzia patrimoniale dei creditori.

Il principio: la separazione tra perimetro AML e tutela dei creditori

Il ragionamento della Corte muove da una premessa che lo stesso Tribunale di primo grado aveva enunciato senza trarne le dovute conseguenze: non erano emersi elementi tali da consentire di ritenere i beni conferiti nei trust provenienti da un’attività criminosa. Eppure, il Tribunale aveva poi confermato la sanzione, valorizzando il rischio che la segregazione patrimoniale pregiudicasse i creditori delle società in fallimento. La Corte d’Appello ha definito questa contraddizione insanabile.

Il passaggio centrale della sentenza afferma con nettezza che la normativa antiriciclaggio – e in particolare l’obbligo di SOS – è funzionale a prevenire il riciclaggio, l’autoriciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Non è in alcun modo finalizzata a tutelare la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. da eventuali atti distrattivi posti in essere in frode ai creditori. Tali interessi – del tutto eterogenei rispetto a quelli tutelati dalle norme antiriciclaggio – sono presidiati dall’ordinamento mediante altri istituti: l’azione revocatoria ordinaria, la revocatoria fallimentare, le azioni di responsabilità degli amministratori.

Ne consegue che, per far sorgere l’obbligo di SOS, deve esistere – anche solo in termini di sospetto ragionevole – un reato sotteso all’atto dispositivo: il reato dal cui provento originano i beni che si intendono occultare o reimpiegare. Nel caso in esame nessun elemento, neppure indiziario, era stato prospettato in questa direzione. I disponenti non risultavano sottoposti a indagini penali o tributarie; non avevano rilasciato fideiussioni personali in favore delle società; la provenienza dei beni era documentalmente lecita e risalente a decenni prima.

Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2069/2025: “[…] la normativa di cui al d.lgs. 231/2007 […] sia funzionale appunto a prevenire fatti di riciclaggio ed autoriciclaggio nonché’ il finanziamento al terrorismo e non affatto a tutelare l’integrità della garanzia patrimoniale generica, di cui all’art. 2740 c.c., da eventuali atti distrattivi posti in essere in frode a singoli creditori o alla massa dei creditori di una procedura concorsuale.”

Il ruolo degli indicatori di anomalia: orientamento, non automatismo

La sentenza n. 2069/2025 affronta anche il tema degli indicatori di anomalia, che nel caso specifico erano in parte presenti: la costituzione dei trust da parte di soggetti in prossimità dell’insolvenza e la presenza dei disponenti tra i beneficiari erano elementi richiamati dalla Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 sull’operatività anomala connessa ai trust. La Corte non ne nega la rilevanza, ma ne fissa con precisione la funzione.

La ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia non genera di per sé l’obbligo di segnalazione. È necessario che la valutazione complessiva dell’operazione consenta di inferire il sospetto ragionevole di un collegamento con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Gli indicatori orientano il valutatore; non sostituiscono il suo giudizio. Nel caso in esame, il quadro complessivo – beni di provenienza lecita e risalente, beneficiari familiari estranei alle società fallite, assenza di esposizioni fiscali provate, assenza di indagini penali – escludeva, anche nella più lata accezione del concetto di sospetto, la configurabilità dell’obbligo di SOS.

LETTURA CONGIUNTA – Il filo che unisce le due pronunce

Una mappa condivisa dei confini del sospetto

Le due sentenze, pur riguardando fattispecie diverse – una cessione simulata di quote societarie e la costituzione di trust in prossimità del fallimento – convergono su una struttura argomentativa comune che vale la pena rendere esplicita.

Il primo elemento condiviso è la distinzione tra anomalia formale e sospetto di riciclaggio. In entrambi i casi le operazioni presentavano profili di anomalia rilevanti sul piano civilistico o patrimoniale: un atto simulato nel primo caso, una manovra potenzialmente pregiudizievole per i creditori nel secondo. In entrambi i casi la Corte ha negato che tale anomalia fosse sufficiente a far scattare l’obbligo di SOS, perché il sistema antiriciclaggio presidia un obiettivo diverso da quello della correttezza giuridica degli atti o della tutela dei creditori.

Il secondo elemento condiviso è la centralità del reato presupposto. L’obbligo di segnalazione nasce quando il soggetto obbligato possa ragionevolmente prefigurarsi che i beni coinvolti provengano da un’attività criminosa o che l’operazione sia finalizzata a occultarne il provento. Questa prefigurazione deve essere ancorata a elementi concreti – oggettivi o soggettivi – e non può essere desunta in via astratta dalla presenza di strutture giuridiche complesse o dall’utilizzo di istituti leciti come la simulazione o il trust.

Il terzo elemento condiviso riguarda il peso degli indicatori di anomalia. Entrambe le sentenze ribadiscono che gli indicatori – quelli normativi, quelli UIF, quelli del D.M. Giustizia – sono uno strumento di orientamento del processo valutativo. La loro presenza è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Il giudizio finale appartiene al soggetto obbligato e deve essere fondato su una valutazione complessiva dell’operazione, non sulla meccanica ricorrenza di fattispecie descritte nelle liste.

Gli indicatori di anomalia orientano il valutatore ma non lo sostituiscono: la SOS richiede sempre un giudizio complessivo sull’operazione, ancorato a elementi concreti di collegamento con un reato.

Implicazioni operative per i soggetti obbligati

Dalla lettura congiunta delle due pronunce emergono tre indicazioni pratiche per chi opera quotidianamente nella valutazione delle operazioni.

La prima riguarda la struttura del processo valutativo. Il soggetto obbligato – sia esso un professionista o un intermediario finanziario – deve articolare la propria analisi in due fasi distinte. La prima identifica la presenza di anomalie formali o comportamentali (strutture simulate, operazioni in prossimità dell’insolvenza, utilizzo di veicoli fiduciari). La seconda – e decisiva – verifica se quegli elementi, letti nel contesto complessivo, consentano di ipotizzare un collegamento con un reato da cui provengano i beni coinvolti. Il passaggio dalla prima alla seconda fase non è automatico e richiede un ragionamento esplicito.

La seconda indicazione riguarda la separazione dei piani di analisi. Esistono numerose irregolarità giuridiche – atti in frode ai creditori, operazioni elusive, utilizzo improprio di strumenti leciti – che appartengono al perimetro del diritto civile, tributario o fallimentare ma non a quello antiriciclaggio. Confondere i due piani non è prudenza: è un errore che espone il soggetto obbligato al rischio di segnalazioni prive di fondamento e, in caso di opposizione, a condanne alle spese come quelle pronunciate in entrambe le sentenze esaminate.

La terza indicazione è di segno opposto e riguarda i casi in cui i trust o le strutture simulate siano effettivamente utilizzati per occultare patrimoni di origine illecita o per schermare la titolarità effettiva di beni provenienti da reato. In queste situazioni – che le sentenze non escludono, anzi presuppongono come il caso in cui l’obbligo di SOS è pienamente operativo – la presenza di indicatori di anomalia deve essere valorizzata con attenzione e il processo valutativo deve essere condotto con rigore. Le due pronunce non aprono spazi di impunità: definiscono i presupposti perché il sospetto sia fondato.

Il punto

Le sentenze n. 819 e n. 2069 del 2025 della Corte d’Appello di Roma non sono due casi isolati: sono la declinazione, su fattispecie diverse, di un medesimo principio di fondo. Il sistema antiriciclaggio è uno strumento di prevenzione del reimpiego di proventi di reato, non un presidio generale della liceità degli atti giuridici. Questa distinzione non è un tecnicismo: è il fondamento logico dell’intero impianto normativo. Quando un soggetto obbligato valuta un’operazione, la domanda che deve porsi non è se l’atto sia formalmente corretto o se tuteli adeguatamente i creditori, ma se vi siano elementi concreti che rendano ragionevolmente prefigurabile un collegamento con un reato. In assenza di quella prefigurazione, la SOS non si giustifica e, come dimostrano entrambe le pronunce, la sua imposizione in via sanzionatoria non regge al vaglio giudiziale.

2 risposte a “Simulazione negoziale, trust e obbligo di SOS: due sentenze della Corte d’Appello di Roma ridisegnano i confini del sospetto”

  1. Avatar gladiatorsoftlyd59bfe5447
    gladiatorsoftlyd59bfe5447

    Un articolo molto interessante, soprattutto per la chiara distinzione tra anomalia dell’operazione e sospetto di riciclaggio. Le due pronunce ricordano che gli indicatori di anomalia rappresentano uno strumento di orientamento e non determinano automaticamente l’obbligo di SOS: è necessaria una valutazione complessiva, concreta e documentata. Un principio particolarmente importante nella pratica AML, dove il vero valore dell’analisi sta proprio nella capacità di contestualizzare gli elementi di anomalia e collegarli, quando ricorre il caso, a un possibile reato presupposto.

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  2. Avatar thoughtfullyfamous8f0258f350
    thoughtfullyfamous8f0258f350

    Un contributo molto utile perché chiarisce, con riferimento a due fattispecie concrete, che l’obbligo di SOS non può essere fondato sulla sola anomalia civilistica dell’operazione. La simulazione negoziale, la costituzione di un trust o il possibile pregiudizio per i creditori costituiscono elementi da valutare, ma non equivalgono automaticamente a un sospetto di riciclaggio. Il punto centrale è la necessità di mantenere distinti i diversi piani di tutela: l’antiriciclaggio mira a intercettare proventi di reato e attività di reimpiego, mentre la protezione dei creditori e la validità degli atti sono affidate ad altri strumenti dell’ordinamento. Le sentenze richiamano quindi i soggetti obbligati a un’analisi complessiva, concreta e motivata, nella quale gli indicatori di anomalia orientano il giudizio senza sostituirlo.

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