Con l’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta tra ciò che la legge regolatrice di un trust consente al disponente di riservarsi e ciò che il disponente ha effettivamente riservato nell’atto istitutivo. La distinzione nasce in una controversia civilistica tra beneficiari e disponente, ma la sua ricaduta sull’operatività antiriciclaggio è immediata: la valutazione del rischio di un trust cliente passa dalla lettura analitica dell’atto istitutivo e di ogni sua successiva modifica, non dal generico rinvio alla legge straniera scelta dalle parti.
Il caso: un trust smontato dall’interno
Il trust MANI, istituito nel 2012 e regolato dalla legge di Jersey, aveva a oggetto quote societarie conferite a beneficio di due beneficiari. Nel 2019 disponente e trustee, fratelli tra loro, modificavano l’atto istitutivo introducendo la figura del guardiano (protector). Nel 2020 il guardiano chiedeva lo scioglimento del trust; il trustee vi provvedeva e retrocedeva le quote al disponente, che a sua volta ne cedeva la nuda proprietà a un familiare. I beneficiari agivano in giudizio e ottenevano, in tutti e tre i gradi, la declaratoria di inefficacia dell’intera catena di atti successivi alla costituzione, con contestuale conferma della piena validità del trust originario.
I poteri del trustee: la regola è l’autonomia gestionale
La Cassazione ribadisce che l’effetto segregativo si realizza quando il trustee dispone dei beni in trust senza dover giustificare le proprie scelte, entro i soli limiti che risultano dall’atto istitutivo. Nel caso esaminato, l’atto prevedeva che il trustee tenesse conto delle indicazioni di massima del disponente unicamente quando le avesse ritenute conformi alle finalità del trust. Una clausola di questo tipo è, secondo la Corte, sufficiente a garantire l’autonomia gestionale del trustee e, con essa, l’effettività della segregazione patrimoniale.
| L’autonomia del trustee si misura sulla facoltà di discostarsi dalle indicazioni del disponente quando le giudichi incompatibili con lo scopo del trust: e’ questo lo snodo che la Cassazione pone a fondamento della validità dell’effetto segregativo. |
I poteri del disponente: contano solo quelli riservati nell’atto istitutivo
La legge regolatrice, nel caso di specie l’art. 9-A della Trusts (Jersey) Law 1984, letto anche alla luce dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985, individua un catalogo di poteri che il disponente può riservarsi senza che ciò pregiudichi la validità del trust: revocare o variare le disposizioni dell’atto istitutivo, impartire istruzioni al trustee, nominare o revocare il trustee o il guardiano, mutare la stessa legge regolatrice.
Si tratta però di una facoltà astratta, non di un’attribuzione automatica. La Cassazione chiarisce che la circostanza per cui la legge regolatrice consenta la riserva di un determinato potere è cosa diversa dall’effettiva riserva di quel potere: la verifica va condotta sul tenore letterale dell’atto istitutivo, non sulla possibilità offerta in astratto dalla legge straniera. Nel trust MANI il disponente si era riservato solo il potere di fornire indicazioni di massima e quello di revocare il trustee: nessuna clausola gli attribuiva il potere di modificare le disposizioni del trust o di introdurre la figura del guardiano. Gli atti compiuti in assenza di una riserva espressa sono stati dichiarati inefficaci, mentre l’atto istitutivo originario è rimasto pienamente valido.
Box normativo. Riferimenti essenziali
| Art. 2, Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (L. 364/1989): individua le tre condizioni per il riconoscimento del trust e ammette la conservazione di alcune prerogative in capo al disponenteArt. 9-A, Trusts (Jersey) Law 1984: elenca i poteri riservabili al disponente (reserved powers) e chiarisce che la loro riserva non pregiudica la validità del trust ne’ attribuisce al disponente la qualifica di trusteeArt. 20, D.Lgs. 231/2007: criteri di individuazione del titolare effettivo, applicabili anche a trust e istituti giuridici affiniArt. 22, D.Lgs. 231/2007: obblighi di comunicazione dei dati sulla titolarità effettivaCass. civ., Sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34208 |
Perché’ la distinzione conta in ottica AML
Per il soggetto obbligato che svolge adeguata verifica su un trust cliente, l’ordinanza offre un’indicazione metodologica di rilievo: è l’atto istitutivo, letto per intero e insieme a ogni successivo atto modificativo, a stabilire chi può fare cosa e con quali limitazioni. Il richiamo alla legge regolatrice scelta dalle parti non basta da solo a definire il perimetro dei poteri del disponente e, quindi, non basta a definire il grado di controllo che questi conserva sui beni conferiti.
Adeguata verifica del trust: cosa cambia per l’operatore
In sede di adeguata verifica, l’operatore dovrebbe acquisire l’atto istitutivo integrale e ogni atto successivo che lo modifichi, integri o esegua, mappando quali poteri risultano espressamente riservati al disponente e quali restano invece in capo al trustee in via esclusiva. Segue la verifica di coerenza tra l’assetto formale dei poteri e la gestione effettiva del trust: convocazione delle assemblee, predisposizione dei rendiconti, gestione dei flussi riconducibili ai beni conferiti.
Elementi come una modifica dell’atto istitutivo non sorretta da una clausola di riserva, l’introduzione di un guardiano non previsto, uno scioglimento anticipato al di fuori delle ipotesi contemplate, o la retrocessione dei beni al disponente, vanno considerati nella profilatura del rischio e nel monitoraggio nel continuo, come indicatori da valutare nel loro complesso.
Anomalia non è sospetto: i segnali da monitorare nella catena degli atti
La catena di atti che ha dato origine al contenzioso, modifica dell’atto istitutivo, nomina del guardiano, scioglimento, retrocessione dei beni al disponente, può costituire un indicatore di anomalia rilevante ai fini AML. L’attivazione della collaborazione attiva, però, richiede una connessione specifica e oggettivamente apprezzabile con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, non la mera ricorrenza di un’anomalia comportamentale o organizzativa.
Il piano civilistico e quello AML restano distinti: l’inefficacia degli atti accertata dal giudice civile non equivale a un giudizio di sospetto, ma resta un elemento che il soggetto obbligato deve considerare, insieme al complesso degli altri elementi disponibili, nella propria valutazione del rischio.
Il punto
La pronuncia della Cassazione richiama l’attenzione su un principio destinato ad assumere rilievo ben oltre il caso concreto: la validità del trust e l’effettiva distribuzione dei poteri non si desumono dalla legge regolatrice considerata in astratto, bensì esclusivamente dal contenuto dell’atto istitutivo e delle sue eventuali modifiche.
Per il soggetto obbligato ciò si traduce in una precisa regola metodologica: l’adeguata verifica non può arrestarsi all’individuazione della legge straniera applicabile, ma deve ricostruire puntualmente l’assetto dei poteri previsto dall’atto, verificando se il disponente conservi prerogative tali da incidere sull’effettiva autonomia del trustee. Solo questa analisi consente di comprendere il reale grado di controllo esercitato sui beni in trust, di effettuare una corretta profilatura del rischio e di valutare, sulla base dell’insieme degli elementi disponibili, l’eventuale ricorrenza dei presupposti per una segnalazione di operazione sospetta. In altri termini, l’atto istitutivo non rappresenta soltanto il fondamento civilistico del trust, ma costituisce anche il principale documento su cui si costruisce una valutazione AML consapevole, documentata e coerente.
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