Quando un’impresa ormai insolvente trasferisce l’intero patrimonio in un trust liquidatorio, il confine tra pianificazione lecita e frode alla legge diventa estremamente sottile. È proprio questo il tema affrontato dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, 30 aprile 2026, n. 12132, resa su un trust liquidatorio costituito da una s.r.l. in liquidazione poco prima della dichiarazione di fallimento e denominato, significativamente, come la società disponente.
La Cassazione non affronta direttamente profili antiriciclaggio. Tuttavia, la vicenda offre indicazioni preziose perché’ evidenzia come un trust liquidatorio costituito in prossimità dell’insolvenza possa richiedere un’attenta valutazione della causa concreta, della governance del trust e della coerenza tra finalità dichiarate e operatività effettiva.
La vicenda: un trust liquidatorio nato dall’insolvenza
Una s.r.l. posta in liquidazione istituiva, con atto del 5 dicembre 2017, un trust nel quale confluiva l’intero patrimonio sociale, con incarico al trustee di procedere alla liquidazione. La persona designata quale guardiano non accettava mai l’incarico, né veniva sostituita nel termine di sessanta giorni previsto dall’atto istitutivo. Dichiarato di lì a poco il fallimento della società, il curatore agiva contro il trustee e contro chi avrebbe dovuto rivestire il ruolo di guardiano, chiedendo l’inefficacia del trust, la nullità degli atti dispositivi e la restituzione del patrimonio segregato o del suo controvalore, quantificato in euro 317.473,00.
Il Tribunale di Como accoglieva la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi. La prima ravvisava una nullità strutturale del trust per la vacanza dell’ufficio di guardiano. La seconda dichiarava la nullità del trust liquidatorio per immeritevolezza della causa concreta, essendo stato costituito da un imprenditore già insolvente in sostituzione della procedura concorsuale. La Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame del trustee, limitato alla sola seconda ratio, lasciando così intatta, per mancata impugnazione, la prima. La Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo la legittimazione dei beneficiari come litisconsorti necessari, titolari di mere facoltà rimesse alla discrezionalità del trustee e non di diritti attuali sui beni segregati, e rilevando che la ratio sulla nullità per assenza del guardiano, non impugnata in appello, si era stabilizzata in giudicato interno, di per sé idonea a sorreggere l’intera decisione.
Segregazione patrimoniale e finalità distrattiva: il confine con la frode alla legge
Il diritto romano aveva già colto con precisione la distinzione che qui rileva. Agisce contro la legge chi compie ciò che essa vieta espressamente; agisce in frode alla legge chi, pur rispettandone la lettera, ne aggira lo spirito. La segregazione patrimoniale realizzata tramite trust è di per sé un legittimo esercizio dell’autonomia negoziale, riconosciuto dall’ordinamento attraverso la Convenzione dell’Aja e, sul piano interno, dall’art. 1322 cod. civ. Il trust liquidatorio in particolare non è una figura di per sé illecita: può operare a supporto di una procedura concorsuale o di un concordato preventivo, oppure sostituirsi a una liquidazione ordinaria non ancora gravata da insolvenza, realizzando in entrambi i casi un genuino interesse dei creditori.
Il discrimen tra l’esercizio lecito dell’autonomia e la frode alla legge si sposta però quando due elementi si combinano: uno stato di insolvenza già conclamato al momento della costituzione del trust e una funzione dichiaratamente sostitutiva rispetto alla liquidazione concorsuale. In presenza di questi elementi, la segregazione del patrimonio sottrae i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori proprio nel momento in cui l’art. 2740 cod. civ. la richiede con maggiore intensità, cessando di realizzare una funzione liquidatoria genuina. Il Tribunale di Como, nel caso di specie, ha ravvisato in questi elementi la finalità distrattiva del trust, giudicato tamquam non esset per aver eluso le norme imperative che presiedono al concorso. A determinare l’illiceità del trust liquidatorio è dunque la causa concreta in cui esso si sostanzia in ciascun caso, non il nomen liquidatorio. È proprio l’analisi della causa concreta che consente al soggetto obbligato di distinguere un legittimo strumento di segregazione patrimoniale da un possibile utilizzo distorto volto a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
I profili antiriciclaggio: adeguata verifica rafforzata e indicatori di anomalia
Per gli intermediari e gli altri soggetti obbligati, l’operatività connessa a un trust liquidatorio costituito da un’impresa in stato di crisi conclamata o latente presenta un profilo di rischio che giustifica l’applicazione di misure di adeguata verifica rafforzata ai sensi del D.Lgs. 231/2007. L’individuazione dei titolari effettivi richiede di ricostruire l’intera catena della governance del trust: il disponente, il trustee, il guardiano ove esistente, i beneficiari o la classe di beneficiari e ogni altra persona fisica che eserciti in concreto il controllo. La vacanza di una carica prevista dall’atto istitutivo, come accaduto nel caso della Cassazione n. 12132/2026, non esonera il soggetto obbligato dalla ricostruzione di chi eserciti effettivamente il controllo sul patrimonio segregato.
L’adeguata verifica, inoltre, deve estendersi, oltre l’identificazione dei titolari effettivi, alla comprensione della finalità economica del trust, delle ragioni della sua costituzione e della coerenza tra tale finalità e l’operatività concretamente posta in essere. La valutazione non si esaurisce nella fase di instaurazione del rapporto. L’evoluzione della gestione del trust, le modalità di liquidazione dei beni, i flussi finanziari e gli eventuali mutamenti della governance devono essere oggetto di monitoraggio nel continuo, verificandone la coerenza con le finalità dichiarate.
La vicenda decisa dalla Cassazione consente di isolare alcuni indicatori di anomalia rilevanti nella valutazione del rischio connesso a un trust liquidatorio:
– la costituzione del trust in prossimità temporale di uno stato di insolvenza già conclamato o di una difficoltà finanziaria manifesta;
– la costituzione del trust immediatamente dopo l’avvio di azioni esecutive, richieste di pagamento rilevanti o altri segnali di deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa;
– l’apporto della totalità del patrimonio dell’impresa disponente, senza riserva di beni destinati al soddisfacimento diretto dei creditori;
– l’identità o la stretta somiglianza tra la denominazione del trust e la ragione sociale del disponente, elemento che può tradire una funzione sostitutiva rispetto alla liquidazione ordinaria;
– la vacanza prolungata di cariche previste dall’atto istitutivo, come il guardiano, senza tempestiva sostituzione nei termini stabiliti;
– l’assenza di riscontri su un’effettiva attività di liquidazione e ripartizione ai creditori, in luogo di una gestione meramente conservativa del patrimonio segregato.
Coerentemente con il principio per cui l’anomalia non equivale al sospetto, nessuno di questi indicatori, isolatamente considerato, fonda di per sé un obbligo di segnalazione. La costituzione di un trust liquidatorio, l’apporto dell’intero patrimonio, la vacanza di una carica statutaria sono, ciascuno singolarmente, circostanze compatibili anche con un esercizio lecito dell’autonomia negoziale. È la loro combinazione, letta alla luce della tempistica rispetto allo stato di insolvenza e dell’assenza di un’effettiva funzione liquidatoria, a poter integrare quella connessione specifica e oggettivamente apprezzabile con una condotta distrattiva, eventualmente rilevante anche sul piano penale ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, che sola giustifica la trasmissione di una segnalazione di operazione sospetta.
Il guardiano: elemento strutturale o presidio di governance?
Sul piano civilistico, la figura del guardiano non e’ generalmente considerata elemento essenziale del trust, salvo che la legge regolatrice, richiamata dall’art. 8 della Convenzione dell’Aja, la imponga come condizione di validità. La giurisprudenza di merito, con riferimento anche a leggi straniere di frequente utilizzo come quella di Jersey, ha ripetutamente escluso che la vacanza dell’ufficio comporti nullità del trust quando i beneficiari esistano e siano individuati. La qualificazione operata dal Tribunale di Como come nullità strutturale per assenza del guardiano si pone perciò in tensione con questo orientamento consolidato, e la Cassazione, non essendo stata investita nel merito di tale ratio ormai coperta da giudicato interno, non ne ha vagliato la fondatezza.
Sul piano dell’ambito AML, tuttavia, la questione della validità civilistica del trust in assenza di guardiano non esaurisce la rilevanza della figura. Il guardiano svolge, quando previsto, una funzione di controllo e contrappeso rispetto al trustee. La sua prolungata vacanza, indipendentemente dagli effetti sulla validità dell’atto istitutivo secondo la legge regolatrice, resta un elemento significativo nella valutazione della governance del trust ai fini dell’adeguata verifica. I soggetti obbligati sono chiamati ad accertare in concreto se esistano funzioni di controllo effettive sull’operato del trustee, andando oltre la verifica formale della nomina della carica, specie quando il trust amministra l’intero patrimonio di un’impresa in difficoltà.
Il punto
La segregazione patrimoniale realizzata tramite trust liquidatorio resta uno strumento lecito quando risponde a un’effettiva funzione di liquidazione satisfattiva dei creditori. Diventa frode alla legge quando, salvis verbis, elude le norme imperative del concorso, sottraendo il patrimonio alla garanzia dei creditori proprio nel momento in cui l’insolvenza rende quella garanzia più necessaria.
Il valore dell’ordinanza n. 12132/2026 va oltre la soluzione processuale adottata dalla Cassazione. Pur senza pronunciarsi sul merito della validità del trust liquidatorio, la vicenda dimostra come, in presenza di strumenti di segregazione patrimoniale utilizzati in contesti di crisi d’impresa, il soggetto obbligato debba spingersi oltre la verifica formale dell’atto. La reale funzione economica dell’operazione, il momento in cui il trust viene istituito, la governance effettiva e la coerenza tra finalità dichiarate e comportamento concreto rappresentano gli elementi sui quali costruire una valutazione del rischio realmente efficace. Solo attraverso questa lettura sostanziale è possibile distinguere un legittimo strumento di gestione della crisi da un possibile impiego distorto del trust e valutare consapevolmente l’eventuale ricorrenza dei presupposti per una segnalazione di operazione sospetta.
Nel trust liquidatorio, quindi, il rischio AML emerge dalla distanza tra la funzione dichiarata nell’atto e quella che emerge dai fatti, non dalla semplice esistenza del trust.
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